Durante il periodo di prova, azienda e lavoratore hanno modo di conoscersi: l’azienda può capire le reali potenzialità del dipendente e quest’ultimo può rendersi conto se è quello l’ambiente di lavoro che sta cercando. Si tratta quindi di un periodo di valutazione reciproca.

In questa guida completa sul periodo di prova ti spiego cos’è e come funziona, se e quando è obbligatorio, la durata, come funziona nel contratto a tempo determinato e in quello di apprendistato professionalizzante, cosa succede in caso di periodo di prova non superato, il licenziamento, le dimissioni e quando ti spetta la disoccupazione.

Cos’è e come funziona

Il periodo di prova, è un arco di tempo durante il quale dipendente e azienda si “conoscono” per capire se il rapporto di lavoro può effettivamente continuare. Praticamente, l’assunzione prevede un periodo di prova e in questo arco di tempo sia tu che il datore di lavoro potete recedere in qualsiasi momento, senza preavviso: tu puoi dimetterti e l’azienda può licenziarti.

Durante il periodo di prova, tu puoi capire se quell’ambiente di lavoro fa per te, se ti piace e se desideri effettivamente restare. Allo stesso modo l’azienda può decidere se sei realmente la persona che stanno cercando. Se tu non ti trovi bene puoi dimetterti in qualsiasi momento, senza dare alcun termine di preavviso. Lo stesso vale per l’azienda: se durante il periodo di prova comprende di aver fatto un errore e che non sei la persona che cerca, può licenziarti, sempre senza preavviso.

Per quando riguarda la durata, la stabiliscono i vari CCNL di riferimento e la durata cambia in base a livello e categoria di assunzione: un responsabile di area solitamente ha un periodo di prova più lungo rispetto a un operaio generico. Più alta è la tua qualifica, più lungo è il periodo di prova.

Il codice civile disciplina il periodo di prova all’articolo 2096.

È obbligatorio

Al contrario di quello che alcuni credono, il periodo di prova non è obbligatorio. Azienda e nuovo assunto possono accordarsi per evitare qualsiasi periodo di prova. Questo succede solitamente quando il lavoratore aveva già prestato servizio presso quell’azienda, si conoscono già e quindi non hanno bisogno del periodo di prova. Chiaramente, se lo ritengono opportuno, possono comunque stabilire un periodo di prova.

In tutti gli altri casi, quando le parti non si conoscono, anche se il periodo di prova non è obbligatorio, conviene inserirlo nel contratto: così il datore di lavoro può capire e decidere sulle tue effettive capacità e allo stesso modo tu puoi capire se quello è il posto che fa per te.

Durata

I CCNL di riferimento prevedono la durata massima del periodo di prova. Maggiore è la responsabilità del ruolo che ricopri, maggiore è il periodo di prova stabilito dal CCNL, quindi per esempio un responsabile ha un periodo di prova più lungo rispetto a un impiegato generico.

Durata minima. Non esiste una durata minima del periodo di prova. Come spiegato nel paragrafo precedente, le parti possono anche accordarsi per evitare il periodo di prova: non è obbligatorio.

Di seguito puoi conoscere il periodo di prova previsto per vari CCNL:

Tempo determinato

In caso di contratto a tempo determinato, le parti possono decidere liberamente il periodo di prova. Tale arco di tempo non può essere uguale alla durata del contratto ma va proporzionato.

Esempio

Supponiamo un contratto di assunzione a tempo determinato pari a 3 mesi. Il periodo di prova non può essere di 3 mesi, perché sarebbe un modo per eludere la legge, ossia per poter licenziare il dipendente in qualsiasi momento per tutta la durata del rapporto di lavoro.

In tale situazione le parti possono accordarsi per una congrua durata del periodo di prova: non c’è una durata minima, ma c’è una durata massima: il periodo di prova non può superare il limite previsto dal CCNL di riferimento per i lavoratori con la stessa mansione assunti a tempo indeterminato.

Esempio

Se l’azienda ti assume a tempo determinato con CCNL Commercio II livello, il periodo di prova non può essere maggiore della durata massima prevista per i dipendenti II livello del CCNL Commercio.

Apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante è una tipologia di contratto con cui il lavoratore decide di inserirsi in quel settore: non è altamente qualificato per quel lavoro, ma è disposto ad apprendere. L’azienda quindi assume l’incarico di formare il lavoratore.

Anche l’apprendistato può stabilire un periodo di prova. Tale arco di tempo non può superare il periodo di prova previsto dallo stesso livello di inquadramento di assunzione. Quindi se per esempio l’azienda ti assume con contratto di apprendistato CCNL Commercio VI livello, allora il periodo di prova non può superare quello stabilito per il VI livello Commercio.

Non superato

Alla fine del periodo di prova, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore con una lettera, con la seguente motivazione: “mancato superamento del periodo di prova”. In tal caso, l’azienda non è obbligata a riconoscere al lavoratore neanche il termine di preavviso e può licenziarlo in tronco.

Questo però non significa che l’azienda possa licenziare a sua completa discrezione, ci sono delle regole che deve rispettare: il licenziamento è ammesso se effettivamente il lavoratore non si è mostrato idoneo alla mansione e non, per esempio, per motivi discriminatori (Corte Costituzionale, sent. n. 189/1980).

Licenziamento

Affinché il licenziamento sia legittimo, la causa di licenziamento deve essere coerente con:

  • Le mansioni previste nel contratto di lavoro (Cassazione, sentenza n. 26679/2018). Quindi se per esempio l’azienda, durante il periodo di prova, non adibisce il lavoratore alle mansioni per cui è stato assunto, allora il licenziamento non è legittimo, perché l’azienda non ha effettivamente potuto valutare le sue capacità.
  • Lo svolgimento della prova stessa. Se succede che il lavoratore si ammala, non può aver dimostrato di essere competente o meno per quel lavoro.

In tali casi il dipendente potrebbe impugnare il licenziamento dinanzi a un giudice (impugnazione licenziamento mancato superamento periodo di prova). Chiaramente l’ex dipendente dovrà provare che il licenziamento non è legittimo, cosa delle volte non facile. Leggi qui come impugnare un licenziamento.

Dimissioni

Hai iniziato da poco un nuovo lavoro, ma ti sei già reso conto che non fa per te e vorresti dimetterti. Puoi benissimo farlo: se sei in prova puoi dimetterti in qualunque momento, senza dover dare alcuna giustificazione e senza dare preavviso: puoi licenziarti in questo stesso momento. L’unica cosa che devi fare è comunicare le dimissioni. Qui puoi scaricare un fac simile lettera di dimissioni in periodo di prova.

In caso di dimissioni durante il periodo di prova, basta la lettera, non occorre la procedura telematica, il procedimento online o davanti alle Commissioni di certificazione (Ministero del Lavoro, circ. n. 12/2016). Devi comunicare la tua volontà al tema con cui lavoro e consegnare la lettera di dimissioni, tutto qui.

Disoccupazione

Se ti dimetti, non hai diritto a nessuna indennità di disoccupazione (NASpI). Hai diritto alla disoccupazione solo in un caso: se hai dato le dimissioni per giusta causa (perché hai subito violenze, molestie, mancata retribuzione, ecc.). Se invece vieni licenziato, hai diritto alla disoccupazione.

Sia in caso di dimissioni per giusta causa, che in caso di licenziamento, hai diritto alla NASpI solo se possiedi entrambi i requisiti previsti dall’INPS:

  • 30 giorni lavorativi nell’anno;
  • 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti il licenziamento.

Non è necessario che tu abbia maturato i 30 giorni e le 13 settimane presso la stessa azienda (quella che ti ha licenziato o da cui ti sei dimesso): l’importante è aver maturato questi requisiti, anche presso datori di lavoro diversi.