Dopo aver superato un concorso come personale ATA, c’è un altro step da superare: quello del periodo di prova, ossia di un periodo di tempo durante il quale svolgi il tuo lavoro e dimostri di essere la persona giusta per quel ruolo.

In questa guida completa sul periodo di prova ti spiego cos’è, quanto dura, come effettuare il calcolo dei giorni, cosa succede in caso di assenze, di malattia, di maternità, i tuoi diritti se usufruisci della legge 104 e infine cosa fare se, pur avendo un contratto a tempo indeterminato come ATA, accetti un contratto precario in altra scuola ai sensi dell’articolo 59 del CCNL.

Cos’è

Se hai superato un concorso come personale ATA, devi prima superare un periodo di prova, dopodiché sei confermato a tempo indeterminato, definitivamente.

Il periodo di prova quindi, è un passaggio fondamentale prima dell’immissione a ruolo: sei esonerato solo se, in passato, hai già superato un periodo di prova nel medesimo profilo professionale oppure in un altro profilo all’interno della PA (pubblica amministrazione).

Calcolo giorni: quanto dura

Per il personale ATA il periodo di prova dura:

  • Due mesi, se appartieni a profilo A o A SUPER (nello specifico se hai superato un concorso come collaboratore scolastico, oppure un concorso come collaboratore dei servizi scolastici, oppure dei servizi agrari);
  • Quattro mesi per tutti i restanti profili (DSGA, coordinatori, assistenti, cuochi…).

Come si calcolano questi due o quattro mesi. Il periodo di prova inizia con il primo giorno dell’anno scolastico, quindi il primo settembre e i due o i quattro mesi partono dal primo settembre. Se la scuola ti assume successivamente all’inizio dell’anno scolastico, il conteggio parte dal giorno di effettiva presa del servizio.

Esempio

Se ti assumono dal 10 novembre, allora i due o quattro mesi vanno conteggiati a partire dal 10 novembre.

Maternità

Durante il periodo di prova hai tutte le tutele che riguardano la maternità: a partire dal settimo mese di gravidanza puoi entrare in astensione obbligatoria (oppure, puoi scegliere di lavorare fino all’ottavo mese, se le condizioni di salute lo permettono) e, dopo, in astensione facoltativa se lo desideri.

Se sei nel periodo di prova e inizi la maternità obbligatoria, solo il primo mese vale come periodo di prova. I restanti mesi della maternità non rientrano nel periodo di prova. Quindi il tuo contratto rimane sospeso. Quando rientrerai dalla maternità, allora riprenderà il periodo di prova.

Esempio

Supponiamo che tu sia un assistente amministrativo: devi fare un periodo di prova di 4 mesi. Sei incinta e dopo due mesi dall’aver iniziato il periodo di prova, inizi la maternità obbligatoria. Il tuo periodo di prova continua per un altro mese, quindi in tutto hai fatto tre mesi di periodo di prova: ti manca un mese. Il tuo contratto rimane sospeso, quando rientrerai dalla maternità (che sia la maternità obbligatoria oppure quella facoltativa), allora finirai il mese rimanente.

Nello specifico, non si conteggiano nei mesi del periodo di prova i seguenti periodi:

  • Malattia;
  • Ferie;
  • Astensione facoltativa per maternità);
  • Astensione obbligatoria per maternità (ed esclusione del primo mese);
  • Il servizio militare.

Assenze

Può succedere che ti assenti durante il periodo di prova: tipico esempio è quello di una malattia. Non puoi recarti al lavoro fino a quando la patologia rientra (il certificato medico parla).

In caso di malattia prolungata, il posto rimane comunque tuo: significa che il periodo di prova è sospeso e riprende al tuo rientro. Tuttavia, la sospensione vale per un massimo di sei mesi: puoi assentarti per malattia per un massimo di sei mesi, dopodiché, la scuola può anche licenziarti.

Legge 104

In qualità di ATA, hai diritto di usufruire dei tre giorni di permesso legge 104, se ti spettano, se sussistono le condizioni (art. 33, co. 3, Legge n. 104/1992). I giorni di permesso spettano anche durante il periodo di prova.

Puoi avere diritto ai permessi sia per te stesso, sia per poter assistere un familiare disabile, non autosufficiente (di cui dunque sei caregiver). I giorni di permesso sono regolarmente retribuiti.

Part time

Come sancito dall’art. 45 co. 2 del CCNL comparto scuola, ai fini del calcolo del periodo di prova si considera il servizio effettivamente prestato. Tuttavia, per il personale ATA, non ci sono indicazioni specifiche sul significato di “servizio effettivamente prestato” (diversamente dagli insegnanti. Inoltre il personale ATA non ci sono specifiche per chi lavora in regime di part-time.

Dunque, non essendoci specifiche in materia di personale ATA, si va per analogia con le regole previste per il personale docente: dunque, anche per il personale ATA i due o i quattro mesi di servizio, vanno riproporzionati secondo l’orario di effettivo servizio.

Conferma

Una volta passati i due (o quattro) mesi, se non ricevi alcuna comunicazione di mancato superamento del periodo di prova, vale il silenzio assenso. Non occorre più il decreto del dirigente scolastico.

Una volta superato il periodo di prova quindi, se nessuno ti avvisa del mancato superamento, sei confermato in ruolo. La tua anzianità di servizio parte dal primo giorno di lavoro, ossia da quando hai iniziato il periodo di prova e non da quando lo hai terminato.

Esempio

Supponiamo tu abbia iniziato il periodo di prova il 1 settembre e sia scaduto il 1 novembre. La tua anzianità di servizio parte dal 1 settembre e non dal 1 novembre.

Art. 59

Il personale ATA assunto a tempo indeterminato, può accettare una proposta da un’altra scuola (art. 59 del CCNL/2007) e mantenere il suo posto di lavoro come ATA per un periodo massimo di tre anni. Durante il periodo di assenza non percepisce stipendio.

Dunque, se lavori come personale ATA in una scuola, sei assunto a tempo indeterminato, e ricevi una proposta da un’altra scuola, per esempio per fare il docente a tempo determinato (supplente), puoi mettere in sospeso il tuo ruolo da ATA, fino a un massimo di tre anni.

Questo vale solo se il contratto che accetti ha durata di almeno un anno. Solo in questo caso puoi accettare la supplenza e al tempo stesso conservare il tuo posto di lavoro per un massimo di tre anni, senza percepirne lo stipendio. Percepirai lo stipendio del nuovo lavoro a tempo determinato (nel nostro esempio, quello di docente supplente).