Con il contratto a tempo indeterminato, le parti decidono di intraprendere un rapporto di lavoro senza scadenza. Per tutelare entrambe le parti, affinchè possano valutare la convenienza, non solo economica, del rapporto di lavoro, il contratto di assunzione può prevedere un periodo di prova.

Quando dura il periodo di prova nel contratto di lavoro a tempo indeterminato? Cosa succede alla scadenza del periodo di prova se una delle parti decide di rinunciare? E se invece entrambe le parti decidono di proseguire nel rapporto di lavoro? Come funziona la retribuzione durante questo periodo? Diamo una risposta a tutte queste domande.

Lavoro

Quanto dura

Il periodo di prova previsto non può superare i sei mesi.

Ogni CCNL di riferimento (per esempio: CCNL Commercio, Servizi, Metalmeccanici, etc.) può prevedere un periodo di prova diverso. Anche il contratto tra datore di lavoro e lavoratore può prevedere un periodo diverso. Questo periodo però, non deve mai superare i sei mesi.

La durata del periodo di prova deve essere specificata nella lettera di assunzione, firmata da entrambe le parti. Se non è specificata, valgono le regole previste dal CCNL di riferimento.

Dimissioni o licenziamento

Durante il periodo di prova, sia il dipendente che il datore possono interrompere il rapporto lavorativo, dando una comunicazione scritta all’altra parte. Durante il periodo di prova non è previsto un tempo di preavviso per dimissioni o licenziamento.

L’unico onere in questo caso, spetta al datore di lavoro che dovrà pagare all’ex lavoratore, il TFR (liquidazione), ferie e percentuale di tredicesima e di quattordicesima accumulata.

Malattia

In caso di malattia del lavoratore, il periodo di prova viene sospeso ed egli ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di sei mesi

Termine

Al termine del periodo di prova, se il rapporto di lavoro non è stato risolto da una delle parti, il lavoratore entra a pieno titolo nell’organico dell’azienda e quindi viene automaticamente confermato.

Al lavoratore sarà riconosciuta un’anzianità a partire dal giorno dell’assunzione e non dalla fine del periodo di prova.