Hai smesso di pagare il prestito che ti ha concesso la banca? Non stai pagando il mantenimento del tuo ex-coniuge? Eviti di dare gli alimenti per i tuoi figli che non abitano con te? Prima o poi tutti questi nodi verranno al pettine e i tuoi creditori agiranno per vie legali per ottenere il pignoramento del tuo stipendio.

In questa guida sul pignoramento dello stipendio ti spiego come funziona, quali sono i limiti massimi, cosa succede nel caso di debiti con Equitalia, come funziona la cessione del quinto, quali sono i tempi, come viene gestito il TFR, come e quando fare opposizione al pignoramento e come evitarlo.

Cos’è

Il pignoramento dello stipendio é una procedura a disposizione del creditore: se non stai pagando i tuoi debiti, egli può agire con questo tipo di esecuzione forzata, decurtando la somma dalla tua busta paga (che tu sia un dipendente pubblico o privato).

Il creditore quindi agisce nei confronti di un credito che tu vanti con il tuo datore di lavoro, ecco perché si chiama pignoramento “presso terzi”.

Tuttavia, il creditore non può agire liberamente, ma deve rispettare alcune regole importanti nonché limiti precisi. Un mito da sfatare é quello del minimo vitale: per lo stipendio dei lavoratori dipendenti non é stabilito un minimo vitale intoccabile.

È previsto solo per le pensioni ed é pari a 448,51 euro. Ciò significa che anche uno stipendio di 200 euro al mese può subire un pignoramento (sempre nei limiti che andremo a spiegare in seguito).

Limiti

Il pignoramento é disciplinato dall’articolo 13 del D.L. 83/2015 convertito in Legge 132/2015 con modifica dell’art. 545, commi 7, 8 e 9 del codice di procedura civile. Prima di parlare del limite minimo e massimo dell’importo pignorabile, occorre fare un’importante distinzione. Il pignoramento può essere richiesto:

  • Presso il datore di lavoro;
  • Presso il conto corrente su cui il datore di lavoro versa lo stipendio.

Le situazioni sono quindi diverse: nel primo caso il creditore si rivolge direttamente al datore di lavoro, nel secondo alla banca (o posta) che riceve lo stipendio (e non solo, perché in banca potrebbero anche esservi altre somme oltre allo stipendio).

Per sapere se il tuo pignoramento é stato richiesto presso l’azienda o presso la banca, non devi far altro che controllare l’avviso che hai ricevuto (nella classica busta verde): alla voce “terzo pignorato” troverai la banca oppure l’impresa.

Pignoramento presso il datore di lavoro

In questo caso il creditore può ottenere al massimo 1/5 dello stipendio, da applicare alla busta paga al netto di imposte e contributi INPS. Se quindi il tuo stipendio netto é di 800 euro, puoi subire una riduzione massima di 160 euro.

Se il creditore é l’ex coniuge che richiede il pagamento degli alimenti, può essere pignorata la misura massima autorizzata dal tribunale. Il pignoramento di somme oltre tali limiti non é inefficace.

Pignoramento presso la banca

Se sul conto corrente non ci sono soldi, il primo pignoramento é infruttuoso e quindi si conclude con esito negativo. Se c’è del denaro e si tratta solo di denaro proveniente da lavoro dipendente, si possono pignorare solo le somme eccedenti i 1.345,56 euro.

Se quindi sul conto ci sono 3.000 euro, possono essere pignorati solo 1.654,44 euro. Se invece sul conto ci sono solo 1.000 euro, non può essere pignorato nulla.

Al debitore che non vuole subire alcun pignoramento quindi, basta mantenere la somma depositata al di sotto dei 1.345,56 euro. Tuttavia, nulla potrà fare sui pignoramenti successivi: sugli stipendi accreditati in futuro il creditore potrà sempre pignorare fino a 1/5 della somma.

Attenzione

È pignorabile anche 1/5 della tredicesima, mentre non sono pignorabili gli assegni familiari.

Cessione del quinto

Se sul tuo stipendio hai già attiva una cessione del quinto (cessione volontaria), perché in passato hai ottenuto un finanziamento con questa formula, se subentra un nuovo creditore può pignorare solo il gap tra la metà del reddito e il quinto già ceduto.

Esempio

Hai uno stipendio di 500 euro e una cessione del quinto pari a 100 euro. Subentra un nuovo creditore che ottiene il pignoramento. Egli potrà pignorarti al massimo questo importo: metà dello stipendio ossia 250 – somma già ceduta ossia 100 = 150. L’importo massimo pignorabile quindi in presenza di cessione del quinto, in questo caso é pari a 150 euro.

Tempi

Non é semplicissimo né tantomeno immediato ottenere il pignoramento dello stipendio. Il creditore deve innanzitutto deve essere in possesso di un documento che dimostri a certezza della sua richiesta, quindi per esempio una fattura oppure la sentenza di un tribunale per il pagamento degli alimenti. Deve quindi presentare al tribunale una richiesta a ingiungere il debitore al pagamento.

Il giudice quindi, ricevuti i documenti e la prova del credito realmente esistente, se lo ritiene fondato, invia al debitore una comunicazione scritta, con cui semplicemente si “ingiunge” a pagare la somma X, gli eventuali interessi e le spese di procedura ingiunzione.

Quanto tempo passa tra la richiesta di ingiunzione di pagamento fatta dal creditore, alla ricezione della lettera con ingiunzione di pagamento? I tempi della giustizia italiana non brillano certo per velocità: in questo caso dipendono dalla mole di lavoro che ha quel tribunale e possono essere di pochi mesi fino a un anno.

TFR

Il creditore può rivalersi non solo sullo stipendio percepito dal debitore, ma perfino sul suo TFR. Se il debitore lavora ancora e quindi ogni mese accumula TFR, il creditore può pignorare al massimo 1/5 di questa quota mensile.

L’azienda però non versa la quota di TFR subito al momento della ricezione della notifica di pignoramento, ma solo dopo apposita “sentenza di assegnazione della somma” da parte del tribunale di competenza.

Attenzione

Occorre fare una precisazione. Il TFR pignorabile é quello che si accumula ogni mese. Quindi, mensilmente l’azienda, al posto di accumulare sul fondo TFR del lavoratore una tale somma, ne verserà 4/5, il restante 1/5 lo consegnerà al creditore. Le somme già depositate a titolo di TFR sono infatti intoccabili e indisponibili fino alla chiusura del rapporto di lavoro.

Se invece il TFR é già stato percepito dal debitore e quindi é in banca, é pignorabile il 100% della somma. Nel momento in cui il TFR confluisce nel conto corrente infatti, secondo la maggioranza della dottrina, non rappresentano più TFR ma vero e proprio patrimonio e quindi possono essere interamente pignorate.

Tuttavia, se il debitore riesce a dimostrare che nel conto corrente non vi é altro denaro se non quello derivante dal TFR, può ottenere la riduzione del pignoramento a 1/5 della somma.

Opposizione

La lettera di ingiunzione di pagamento che riceve il debitore, contiene anche la possibilità di proporre opposizione, solitamente entro il termine di 40 giorni dalla notifica.

Hai quindi tempo 40 giorni (o diverso limite temporale indicato nella lettera) per fare opposizione presso lo stesso tribunale che ti ha inviato la comunicazione. Al giudice dovrai quindi presentare tutte le prove e i motivi per i quali ritieni fondata la tua opposizione.

Attenzione

Se il pignoramento dello stipendio oltrepassa i limiti sanciti dalla legge (per esempio va oltre 1/5 dello stipendio) é inefficace e tale fatto é evidenziabile d’ufficio dal tribunale (quindi senza alcuna tua richiesta). Se il giudice omette di rilevarla d’ufficio, hai tutto il diritto di opporti per far valere l’impignorabilità (nuovo art. 545, co. 9 c.p.c.).

Come evitare

Il pignoramento può essere evitato facendo opposizione in tribunale. Comportamenti diversi, quali per esempio chiudere il conto corrente prima del pignoramento, versare tutto il denaro a un figlio o intestargli una casa allo scopo di risultare nullatenente, non sono legittimi, oltretutto il creditore può esercitare “azione revocatoria” e quindi revocare il bonifico verso il figlio, la donazione della casa ed entrare in possesso di quanto gli spetta.

Ci sono però dei limiti di impignorabilità che il creditore deve rispettare:

  • Se il conto corrente é in rosso (in negativo) sono pignorabili solo le somme che oltre lo zero.

Esempio

Hai un conto corrente in rosso di 2.500 euro. Il giorno dopo accrediti 3.000 euro e quindi il conto corrente torna attivo di 500 euro. Solo questi 500 euro sono pignorabili e non tutti i 3.000 euro accreditati. Se quindi vai di nuovo in rosso e poi riaccrediti nuovamente fino al saldo zero, tutti i tuoi accrediti non sono pignorabili.

  • Se hai un conto affidato (su cui é aperto un fido) non possono essere pignorati i pagamenti che rientrano nel fido.

Esempio

Hai un conto con un fido pari a 2.000 euro e li hai sfruttati tutti. Il conto é quindi pari a – 2.000 euro. Se sul conto corrente accrediti 1.000 euro questi non sono pignorabili, perché sei ancora a – 1.000. Se accrediti altri 1.000 non sono pignorabili. Se non riutilizzi il fido ma continui ad accreditare, tali importi saranno pignorabili.

Attenzione

Se sul conto corrente (con fido o senza) sono depositati solo i redditi da lavoro, il creditore può pignorare solo le somme oltre 1.345,56 euro. Quindi chi mantiene il conto entro tale importo non può subire pignoramenti.

Doppio

E’ possibile pignorare uno stipendio già pignorato: in questo caso si parla di pluralità di pignoramenti presso terzi, quando appunto il pignoramento dello stipendio avviene da parte di più creditori. La situazione é regolamentata diversamente a seconda che i due debiti derivino dalla stessa causa o da cause diverse.

Esempio

Un soggetto deve pagare gli alimenti alla ex moglie (primo debito) e gli alimenti al figlio (secondo debito). Egli ha due debiti (alimentari) che derivano dalla stessa causa.

Esempio

Un soggetto deve pagare gli alimenti alla ex moglie (primo debito e prima causa) e deve pagare un debito anche a un altro privato (secondo debito e seconda causa). I due debiti e le cause sono distinte.

Nel primo caso, ossia pluralità di debiti legati alla medesima causa, si potrà ottenere il pignoramento solo di 1/5 dello stipendio.

Quindi se la busta paga é di 1.000 euro netti mensili, si pagheranno prima 200 euro al mese per il primo debito; solo all’estinzione di questo si potranno iniziare ad addebitare altri 200 euro per il secondo debito; ma non 400 euro tutti insieme.

Nel secondo caso, ossia pluralità di debiti legati a differenti procedimenti, i creditori possono pignorare insieme lo stipendio ma entro il limite del il 50% di esso (Cassazione n. 5692/1995).