Prima dell’entrata in vigore del D.l. n. 69/2013, Equitalia poteva procedere ad espropriare anche la prima casa di un contribuente, per debiti superiori a 20 mila euro. In alternativa, il contribuente moroso, poteva concordare con Equitalia un piano di restituzione dell’importo dovuto, con massimo 72 rate. Altrimenti, se non poteva pagare, si procedeva con l’espropriazione.
Con l’entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati introdotti specific limiti alla pignorabilità della prima casa, che è vietato pignorare se sussiste anche una sola delle seguenti condizioni:
- la casa é l’unico immobile del contribuente;
- la casa è un fabbricato con destinazione catastale abitativa;
- la casa non è di lusso nè appartiene alle categorie catastali A8 o A9;
- la casa rappresenta la residenza del contribuente.
Decreto del fare: quando Equitalia non può
In tutti questi casi, non è possibile pignorare la prima casa. Inoltre, anche per le seconde, terze case, etc. Il limite di 20 mila euro è stato innalzato a 120 mila. Si potranno pignorare quindi solo le case diverse dalla prima e solo se il debito supera i 120 mila euro.
Infine, la corte di Cassazione, con la sentenza del 12/09/2014 n. 19270 ha sottolineato che il divieto di pignoramento della prima casa, va applicato anche a tutte le procedure di riscossione dei debiti che sono in corso attualmente, anche se sono partiti prima dell’entrata in vigore del decreto (retroattività della norma).
Mutuo, banche o creditori privati
Attenzione: l’impignorabilità della prima casa si applica solo nei casi di cui sopra e solo quando il creditore é Equitalia, per cui solo in caso di debiti fiscali o comunque statali.
Non si applica invece se il debitore è una banca, una finanziaria o anche un semplice creditore privato che riesce a dimostrare l’esistenza del credito: in tutti questi casi, la banca o l’altro creditore privato, possono avviare la procedura di recupero del proprio credito e, quindi, far pignorare i beni del debitore, anche la prima casa, senza alcun limite.
Separazione dei beni
In caso di separazione dei beni, il creditore non può rivalersi sul bene del coniuge. Ma attenzione, l’annotazione di separazione dei beni presente sull’atto di matrimonio, deve essere antecedente al debito contratto.
Se quindi succede che un coniuge contrae un debito, e solo dopo fa annotare il regime di separazione dei beni sull’atto di matrimonio, a quel punto il creditore potrà pignorare i beni del coniuge.
Il regime di separazione dei beni, scelto dopo la data del matrimonio, per essere opposto a terzi quindi, deve essere annotato quanto prima nell’atto di matrimonio, recandosi presso gli uffici anagrafici con l’atto notarile.