I CCNL di riferimento sono molti e tante sono le categorie id lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato: commercio, metalmeccanico, turismo, farmacista, studi professionali, cooperative sociali, telecomunicazioni, etc. Cosa prevede nello specifico il recesso in caso di contratto di lavoro a tempo determinato?
Per recesso si intende ovviamente o il licenziamento, quindi da parte del datore di lavoro, oppure le dimissioni che arrivano quindi da lavoratore, che non intende più proseguire la sua attività. Per questo tipo di contratto (che si tratti di part time o full time), la disciplina dei termini di preavviso è piuttosto particolare.
Recesso e dimissioni
Nel contratto a tempo determinato, a differenza di quello a tempo indeterminato, è stato stabilito un termine preciso della durata contrattuale. Per questo motivo, non è ammesso il recesso anticipato, nè da parte del datore di lavoro, nè da parte del lavoratore.
C’è solo un caso in cui il recesso è ammesso: per giusta causa(articolo 2119 codice civile), sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro. Per giusta causa si intendono fatti gravi, che non consentono neanche la prosecuzione temporanea del rapporto di lavoro, che quindi viene chiuso in tronco, senza preavviso.
E’ il caso di fatti gravi, come il mancato pagamento degli stipendi da parte dell’azienda, molestie, violenza, oppure, l’aver sorpreso il dipendente a rubare. Situazioni tali quindi, che fanno venire meno il rapporto di fiducia tra impresa e lavoratore dipendente. In questi casi è possibile licenziare o dimettersi, senza preavviso. Ovviamente nella lettera di recesso contrattuale, occorrerà spiegare il motivo, la giusta causa.
Significa quindi che non ci si può mai dimettere, oltre alle situazioni in cui sussiste la giusta causa? No, in realtà il lavoratore può dimettersi, ma solo se lo consente il datore di lavoro, se quindi c’è accordo tra le parti, negli altri casi quindi, non è ammesso il licenziamento neanche con preavviso.
In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, che di solito corrisponde agli stipendi che si sarebbero percepiti fino alla fine del contratto, se non fosse stato interrotto. In caso di dimissioni senza giusta causa, la legge non prevede esplicitamente il risarcimento del danno ma, essendo palese l’inadempimento contrattuale, la giurisprudenza prevede un risarcimento integrale a favore dell’azienda.