Il contratto a tempo indeterminato, regolato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), è un contratto tra impresa e lavoratore dipendente, che contempla i dati di entrambi, l’importo della busta paga mensile, l’orario di lavoro, i giorni di ferie, ma non la scadenza del contratto.
L’articolo 2118 del codice civile, prevede che il lavoratore può licenziarsi (il termine giusto sarebbe dimettersi), solo dando un opportuno tempo di preavviso al datore di lavoro, in modo da consentire all’impresa di organizzarsi e trovare un lavoratore sostituto.
Dimissioni
Il periodo di preannuncio da dare al datore di lavoro, varia in base al CCNL di riferimento (commercio, metalmeccanici, chimico farmaceutico, terziario, tessile, etc.), ma anche in base al tipo di assunzione, all’anzianità raggiunta. Se sul contratto non vengono indicati i precisi termini, si applicano le regole base previste nel CCNL di riferimento.
Le dimissioni vanno inviate per iscritto al datore di lavoro (tramite lettera raccomandata, oppure consegnate a mano e controfirmate dal datore di lavoro per accettazione). La destituzione assume validità dal momento in cui il datore di lavoro riceve le dimissioni (in caso di invio per posta, fa fede la data di spedizione).
Per giusta causa
Ci sono casi in cui il tempo di preavviso non è necessario. Non solo, non è proprio possibile. Sono le cosiddette dimissioni per giusta causa, ossia quando il lavoratore si licenzia per ragioni legittime, che non consentono il proseguo, neanche temporaneo, del rapporto di lavoro (non pagamento della retribuzione, cambiamento dell’orario di lavoro a svantaggio, oppure, nei casi peggiori, casi di violenza, etc.)
E’ possibile licenziarsi senza preavviso anche durante il periodo di prova: in questo caso, la persona che è assunta in prova, può decidere di dimettersi in qualsiasi momento, perchè appunto ancora in prova.
Per tutti gli altri casi, occorre dare il preavviso. In caso di mancato preavviso, il datore di lavoro potrà pretendere (ma potrà anche rinunciarvi, a sua scelta) un’indennità di mancato preavvertimento, pari al totale della retribuzione spettante durante i giorni di preavviso.
Il datore di lavoro, ricevute le dimissioni, invierà all’ex dipendente una comunicazione, per chiedergli di firmare la rescissione dal contratto. L’ex dipendente, entro una settimana, sarà invitato a recarsi presso il Centro dell’impiego o la Direzione del lavoro territorialmente competente. Qui potrà confermare la decisione presa oppure, in caso di ripensamento, annullarla.