Le prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono quelle prestazioni “meramente occasionali”, il cui pagamento del compenso avviene tramite la consegna di buoni lavoro (voucher), comprensivi di copertura assicurativa INPS e INAIL. La riforma del mercato del lavoro (la Legge 92/2012, detta anche riforma Fornero) è intervenuta riaffermando la ratio iniziale dello strumento, quella di permettere al committente (datore di lavoro), di ottenere prestazioni di lavoro nella legalità, e al prestatore di lavoro, di aumentare le proprie entrate godendo di copertura assicurativa INPS e INAIL.
Le prestazioni occasionali di tipo accessorio contribuiscono al diritto alla pensione, ma non ad altri trattamenti previdenziali quali la malattia, la disoccupazione, la maternità. Vediamo insieme quali sono i limiti previsti per queste prestazioni e come utilizzare i voucher.
Limite reddituale. I compensi delle attività derivanti da prestazioni occasionali di tipo accessorio non possono superare i 5000 euro netti annui per la totalità dei committenti (prima della riforma Fornero, il limite di 5000 euro era previsto per singolo committente). Il compenso derivante da queste prestazioni di lavoro é esente IRPEF.
Come funzionano i voucher? Il lavoro viene remunerato utilizzando i “buoni” (o voucher) reperibili presso le sedi INPS (é possibile anche acquistare on line “buoni telematici”). Il datore di lavoro quindi, compra uno, due, tre o più voucher e dopo lo svolgimento del lavoro, li consegna al lavoratore, come pagamento. Quest’ultimo convalida i voucher ricevuti con la propria firma e riscuote il corrispettivo presentandoli all’incasso presso un ufficio postale qualsiasi, presentando un documento di identità. Attualmente un voucher ha valore nominale di 10 euro, per un importo netto pari a 7,50 euro.