La dichiarazione dei redditi può essere in pari, a credito oppure a debito. In quest’ultimo caso, sei tu che devi ancora dare del denaro all’Agenzia delle Entrate. Dalla tua dichiarazione dei redditi, scaturisce l’importo esatto che devi ancora pagare, in modo da appianare la tua situazione.

In questa guida completa sulla rateizzazione 730 a debito ti spiego come fare per pagare a rate, nei vari casi: se sei pensionato, se sei lavoratore dipendente, con sostituto di imposta o senza sostituto di imposta, infine come fare se hai presentato la dichiarazione tramite 730 precompilato.

Come fare

Hai presentato la dichiarazione dei redditi e sei risultato a debito, devi quindi pagare una somma di denaro all’Agenzia delle Entrate. Puoi pagarlo in un’unica soluzione, tutto in una volta, oppure puoi decidere di pagare a rate, come preferisci.

Attenzione

Per poter usufruire della rateizzazione, devi presentare la dichiarazione dei redditi entro il mese di maggio.

Le regole per la rateizzazione e il numero di rate dipendono da due variabili:

  1. La tipologia di contribuente (per esempio lavoratore dipendente, pensionato, ecc.);
  2. La presenza o meno del sostituto di imposta.

Vediamo insieme ogni singolo caso.

Pensionati

Se sei un pensionato, queste sono le regole:

  1. La scelta di rateizzare il debito devi farla direttamente quando presenti la dichiarazione dei redditi, compilando la Sezione V – Misura degli acconti e rateizzazione del saldo, al rigo F6 la colonna 7.
  2. Puoi rateizzare l’importo entro un massimo di 4 rate, non di più;
  3. Le operazioni di conguaglio iniziano nel mese di agosto, quindi a partire dalla pensione di agosto vedrai un importo inferiore, perché l’INPS ad agosto inizia a scalare il tuo debito;
  4. L’addebito lo fa direttamente l’INPS sulla tua pensione mensile.

Con sostituto di imposta

Se sei un lavoratore e hai un sostituto di imposta, le regole sono le seguenti:

  1. Devi scegliere la rateizzazione direttamente quando presenti la dichiarazione dei redditi, attraverso la compilazione della Sezione V – Misura degli acconti e rateizzazione del saldo, nello specifico al rigo F6 la colonna 7.
  2. Puoi rateizzare l’importo entro un massimo di 5 rate, non di più;
  3. Le operazioni di conguaglio iniziano nel mese di luglio, quindi a partire dalla busta paga di agosto vedrai un importo inferiore, perché il tuo sostituto di imposta a luglio inizia a scalare il tuo debito;
  4. L’addebito lo fa direttamente il tuo datore di lavoro sulla tua busta paga, a partire da quella di luglio fino a quella di novembre (il massimo delle rate possibili è infatti pari a cinque).

Senza sostituto di imposta

Se non hai un sostituto di imposta (perché per esempio non lavori e non percepisci pensione dall’INPS) allora è chiaro che non puoi ricevere l’addebito su una busta paga o su una pensione. Devi provvedere direttamente tu al pagamento.

Partiamo dal principio, ecco le regole da seguire se sei un contribuente senza sostituto di imposta:

  1. Se decidi di rateizzare il debito, quando presenti la dichiarazione dei redditi, devi comunicare la volontà di optare per la rateizzazione compilando la Sezione V – Misura degli acconti e rateizzazione del saldo, al rigo F6 la colonna 7: in questo modo indichi la tua scelta di pagare a rate il debito;
  2. Puoi rateizzare l’importo entro un massimo di 6 rate;
  3. Gli importi dovuti devi versarli tu, visto che non hai una busta paga o una pensione dove il sostituto di imposta può addebitarli.

Ecco come eseguire il pagamento:

  • Se hai presentato il 730 precompilato, quindi direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, sempre nella sezione internet dedicata al 730 precompilato puoi fare il pagamento direttamente online. Oppure, se preferisci, stampare i modelli F24 e fare il pagamento in Posta oppure tramite l’home banking della tua banca. Come preferisci: puoi farlo direttamente tramite il sito, oppure pagare attraverso le modalità ordinarie (come già detto, in Posta oppure tramite il tuo sistema di home banking).
  • Se hai presentato il 730 tramite CAF o consulente, allora il CAF o il consulente che hanno gestito il tuo 730 trasmettono il modello F24 all’Agenzia delle Entrate, quindi se ne occupano loro di effettuare il pagamento a tuo nome, addebitando le rate sul tuo conto corrente. In genere ti avvisano alcuni giorni prima di ogni rata, per ricordarti di avere denaro sufficiente sul tuo conto corrente in modo da addebitarti l’F24. In alternativa puoi chiedere loro di consegnarti il modello F24 stampato, in modo da eseguire tu il pagamento come preferisci (per esempio in Posta o tramite il tuo home banking).

Ecco le scadenze di pagamento di ogni singola rata:

  • Prima rata: Entro il 1 luglio, oppure entro il 31 luglio maggiorando l’importo di interessi;
  • Seconda rata: 31 luglio;
  • Terza rata: 2 settembre;
  • Quarta rata: 30 settembre;
  • Quinta rata: 31 ottobre;
  • Sesta rata: 2 dicembre.

Precompilato

Se vuoi pagare a rate, quando accetti il 730 precompilato, devi indicare la tua volontà di procedere a rate, compilando la Sezione V – Misura degli acconti e rateizzazione del saldo, al rigo F6 la colonna 7. La modalità di pagamento poi, dipende dalla tua situazione:

  • Se hai un sostituto di imposta, quindi per esempio sei pensionato o lavoratore dipendente, l’addebito rateale lo farà ogni mese il tuo sostituto di imposta (quindi il tuo datore di lavoro, o l’INPS o altro istituto previdenziale).
  • Se non hai un sostituto di imposta, il pagamento devi farlo tu. Puoi pagare direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver inoltrato il 730. Oppure puoi scaricare il modello F24 per ogni rata e procedere con il pagamento, sempre alle seguenti scadenze.

Scadenze di pagamento

  • Prima rata: Entro il 1 luglio, oppure entro il 31 luglio maggiorando l’importo di interessi;
  • Seconda rata: 31 luglio;
  • Terza rata: 2 settembre;
  • Quarta rata: 30 settembre;
  • Quinta rata: 31 ottobre;
  • Sesta rata: 2 dicembre.

Attenzione

Ricorda che a causa della rateizzazione, sull’importo dovuto paghi degli interessi. Si tratta comunque di una piccolissima percentuale, inferiore allo 0,40%.