La diffamazione è un reato punito dalla legge e a cui purtroppo al giorno d’oggi si assiste sempre più spesso, a causa dell’aumento smisurato e incontrollato dei mezzi di comunicazione, ma anche di un retaggio culturale che stenta ad adattarsi a norme e consuetudini di vivere civile.

In questa guida completa sul reato di diffamazione, te ne spiego il significato, la pena prevista (non è infatti stato depenalizzato, come pensano alcuni), i termini di prescrizione, i presupposti di procedibilità ed infine cosa succede e cosa si rischia in caso di diffamazione avvenuta a mezzo internet, per esempio su Facebook.

Significato

Il reato di diffamazione è previsto dall’articolo 595 del codice penale. La diffamazione è quell’atto con cui una persona offende la reputazione di un’altra, in sua assenza e davanti ad almeno due altre persone. Gli elementi affinché si costituisca il reato di calunnia quindi, sono tre:

  1. Offesa alla reputazione di una persona;
  2. Quella persona è assente dalla discussione;
  3. Ci sono almeno due ascoltatori.

Pena

L’articolo 595 del codice penale prevede, in caso di diffamazione, la reclusione in prigione fino a dodici mesi e una sanzione pecuniaria fino a € 1032,91.

Prescrizione

Prima di parlare di prescrizione, bisogna chiarire due momenti distinti:

  1. Il momento in cui avviene la diffamazione;
  2. Il momento in cui la persona si accorge di essere stata calunniata.

È facile immaginare che non sempre questi due momenti coincidono, anzi, spesso la distanza di tempo è abbastanza consistente. Si pensi ad esempio a una persona che viene a sapere, dopo mesi, che un collega l’ha offeso e diffamato durante la pausa pranzo, di fronte a tutti gli altri.

L’articolo 124 del codice penale stabilisce che la persona diffamata può presentare querela entro tre mesi dal momento in cui viene a conoscenza del fatto. Oltre tre mesi non può più querelare.

Per quanto riguarda invece il termine di prescrizione che si calcola dal momento del reato, esso è pari a cinque anni. Il diritto a chiedere il risarcimento dei danni quindi si estingue entro cinque anni ma, essendo la diffamazione anche un reato di natura penale, lo specifico caso può prevedere tempi di prescrizione anche più lunghi.

Dunque, se oggi sei venuto a sapere che qualcuno ti ha diffamato, hai tempo tre mesi per querelare la persona che ti ha offeso, purché non siano trascorsi cinque anni da quel momento.

A mezzo internet

L’evolversi dei mezzi di comunicazione, hanno portato alla creazione di nuovi scenari dove calunnie, ingiurie e diffamazioni avvengono all’ordine del giorno. Tipico esempio è quello della calunnia a mezzo internet, per esempio su Facebook.

Il già citato articolo 595 del codice penale, al terzo comma, sottolinea che per diffamazione si intende un’offesa recata a mezzo stampa o tramite qualsiasi altro veicolo pubblicitario, dunque è ragionevole ricomprendere anche la diffamazione avvenuta su Facebook o su Twitter. La normativa sulla diffamazione quindi, si applica anche al reato commesso a mezzo internet.

Procedibilità

I presupposti per una denuncia

Affinché possa configurarsi il reato di diffamazione, occorrono questi tre elementi:

  1. Un’offesa arrecata a una persona;
  2. L’assenza di questa persona;
  3. La presenza di almeno due persone. Se la diffamazione avviene a mezzo stampa o a mezzo internet di dominio pubblico, la condizione sussiste.

Entro tre mesi dal momento in cui vieni a conoscenza della diffamazione, hai la possibilità di sporgere querela presso il comando della polizia. Si instaurerà quindi un processo dove tu sarai la parte lesa.

C’è da dire che il margine di discrezionalità del giudice in questi casi è molto ampio e non è raro dunque assistere a una disparità di valutazioni in casi che sembrano simili. Diversa è infatti la sensibilità di ogni persona e anche il giudice lo è. Occorre poi analizzare il contesto e le relazioni precedenti tra parte offesa e offensiva.

Non è stato depenalizzato

Delle volte si legge su internet che il reato di diffamazione è stato depenalizzato. È assolutamente un errore: è il reato di ingiuria, previsto dall’articolo 594 del codice penale che è stato depenalizzato dal D. Lgs. n. 7/2016, ma non quello di diffamazione.

A tale scopo occorre fare una netta distinzione tra reato di ingiuria, calunnia e diffamazione, che hanno delle importanti differenze.

Reato di ingiuria (art. 594 codice penale): è l’offesa all’onore e al decoro di un individuo, che è presente al momento dell’ingiuria.

Reato di calunnia (art. 368 codice penale): si ha quando qualcuno si rivolge alle autorità (in forma anonima e non) incolpando un soggetto di un reato, pur sapendo che quella persona è innocente.