Abbiamo scoperto che una vecchia zia, svariati anni fa, a seguito di una vendita di un appartamento, aveva ricevuto due assegni circolari con data 03 giugno 2005. Chissà per quale strano motivo però questi assegni non sono stati mai incassati. Ci presentiamo in banca e l’impiegato ci dice che non possono più essere riscossi presso la banca in quanto il denaro relativo é stato trasferito al fondo istituito dal MEF (Ministero dell’economia e delle finanze).

È possibile il recupero degli assegni circolari dormienti? Se questi assegni non sono stati mai incassati, esiste una procedura per attivare la richiesta di restituzione? Si può chiedere il rimborso? Innanzitutto occorre fare una distinzione tra i diritti che in questo caso sorgono in capo a chi ha emesso l’assegno e i diritti del beneficiario dello stesso, occorre fare una distinzione anche sui relativi termini di prescrizione.

Il beneficiario dell’assegno ha infatti a disposizione tre anni di tempo, a partire dalla data di emissione dello stesso, per provvedere ad incassarlo. Se non lo fa, la somma viene trasferita al fondo dei depositi dormienti presso il MEF ed il beneficiario non ha più diritto a chiedere il rimborso, come invece avviene per i titolari dei conti correnti dormienti, che hanno a disposizione ben 10 anni per chiederne la restituzione. Purtroppo quindi per i beneficiari di assegni é diverso: il diritto ad incassarli si estingue entro tre anni dall’emissione, trascorsi i quali i soldi vengono devoluti al fondo istituito dal MEF.

Diversa é la situazione di chi ha emesso l’assegno: costui mantiene il diritto a richiederne il rimborso e recuperare la somma divenuta dormiente, in quanto per il suo rapporto é prevista una prescrizione di dieci anni.

Cosa fare quindi? Come recuperare i soldi? In realtà un metodo esiste e anche piuttosto pratico: si potrebbe risolvere tutto se chi ai tempi ha pagato con gli circolari circolari è disposto a “collaborare” col beneficiario e quindi:

1) fare domanda di recupero dei fondi, compilando questo modulo pdf domanda conti dormienti.pdf, e seguendo le istruzioni per il rimborso.

2) collaborare con il beneficiario dell’assegno e restituirgli la somma.

Ricordiamo infine che l’elenco dei fondi dormienti, suddivisi per anni, può essere consultato sul sito del ministero depositidormienti.mef, mentre per altre comunicazioni o richieste possiamo fare riferimento alla mail del CONSAP: rapportidormienti@consap.it.