In primavera, quando occorre fare i conti con la dichiarazione dei redditi (tramite modello 730 o modello Unico), ci si ritrova in un marasma di cifre, leggi e righe da compilare. Una questione che spesso viene sollevata riguarda i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva: vanno o non vanno dichiarati?
Se abbiamo ricevuto il CUD e vi sono iscritti dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, questi non vanno dichiarati nel 730 o nell’Unico, poiché, essendo appunto già assoggettati a imposta alla fonte, non subiscono una ulteriore tassazione. Di seguito un elenco completo di questi redditi, che quindi sono esenti e non vanno dichiarati.
I redditi assoggettati a una ritenuta alla fonte, sono già stati tassati, quindi nulla è più dovuto, poiché la ritenuta ha già colpito il reddito in modo definitivo. Di conseguenza i compensi percepiti non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi. Sono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva:
– gli interessi sul conto corrente postale o bancario;
– gli interessi sui titoli di Stato (Bot, Cct, Ctz, Btp, etc.)
– gli interessi su obbligazioni emesse da società quotate;
– i proventi di polizze vita;
– i dividendi qualora sia stata richiesta l’applicazione della ritenuta a titolo definitivo;
– le plusvalenze che scaturiscono da cessioni di partecipazioni;
– premi di lotterie, tombole a favore di enti di beneficenza;
– i premi derivanti da concorsi, scommesse, d’abilità e rischio;
– le rendite erogate in Italia dalla Avs svizzera;
– le provvigioni riscosse dagli incaricati alle vendite a domicilio, alla consegna a domicilio dei giornali, per prestazioni fino a 3 ore al giorno;
– i compensi guadagnati da stranieri per lavoro autonomo in Italia, per brevetti, diritti d’autore;
– i redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche, quando la cifra é compresa tra 7.500,00 e 28.158,28 euro.