Il cosiddetto “regime del margine”, nasce per rendere operativa la Direttiva n.94/5/CE, alla quale il nostro ordinamento ha dato attuazione con il DL n.41/95 (convertito in L. n.ro 85/95). Lo scopo del regime è quello di evitare la doppia imposizione su un bene già usato e su cui l’IVA è già stata applicata.

L’articolo 36 del suddetto decreto, sancisce che la compravendita di auto usate debba essere effettuata applicando l’IVA secondo il sistema del margine, se è stata acquistata:

  • da un privato che non abbia esercitato la detrazione;
  • da un soggetto in regime dei contribuenti minimi o in regime agevolato;
  • da un soggetto che ha, a sua volta, adottato il regime del margine.

Assicurazione auto

Siccome i soggetti di cui sopra, hanno comprato a suo tempo l’auto a un prezzo già comprensivo di IVA e indetraibile, nella successiva compravendita il prezzo non è assoggettato a IVA.

Importante poi, notare il caso in cui si acquisti l’auto da un Paese estero, membro UE:

  • se la vendita non è assoggettata al sistema del margine nella nazione di provenienza, allora quest’operazione si ritiene intracomunitaria. In questo caso, il venditore emette fattura senza IVA e sarà il compratore a pagare l’IVA nel suo Paese, emettendo autofattura.
  • Se la vendita è assoggettata al regime del margine, al contrario, non si ritiene un’operazione intracomunitaria. In questo caso, l’acquirente italiano non sconterà all’acquisto nessuna imposta e, quando rivederà l’auto, calcolerà l’IVA non sul prezzo totale, ma solo sul ricavo derivante da prezzo di vendita ultima e prezzo di acquisto.

Ricordiamo infine che, nelle compravendite in “regime del margine”, la fattura del venditore deve specificare che si tratta di operazione avvenuta in tale regime e che si tratta di auto usata.