Prima ancora che il sole sorga, la tua giornata è già iniziata: ti infili i tuoi stivali, gli abiti da lavoro, e parti per la stalla per dare da mangiare a galline, polli, maiali e mucche. Il sole inizia a brillare e senti un senso profondo di libertà. Questo è il sogno che vorresti realizzare.

In questa guida completa sul regime di esonero agricoltura, ti elenco i vantaggi che ti offre questo regime per la vendita a privati di prodotti agricoli, ma anche ad altre aziende, i requisiti per poterne usufruire, con quale forma giudica aprire (ditta, società semplice), come presentare la dichiarazione dei redditi, la coesistenza con il regime forfettario e infine come devono emettere autofattura le aziende clienti.

Vendita a privati

Il regime di esonero agricoltura è uno specifico regime fiscale valido per le piccole aziende agricole ed è regolato dall’art. 34 del DPR n. 633/72.

Vantaggi

Aderendo a questo regime, sei esonerato da:

  1. Iscrizione nel Registro Imprese tenuto dalla CCIA;
  2. Pagamento IVA, liquidazione IVA e dichiarazione IVA;
  3. Tenuta della contabilità;
  4. Emissione e registrazione fatture.

Si tratta di semplificazioni molto importanti.

Si tratta di un regime facoltativo, a cui puoi aderire se possiedi determinati requisiti (che vedremo nei passi più avanti). Se decidi di rinunciare al regime di esonero, vai automaticamente nel regime speciale IVA. Ma volendo puoi optare per il regime IVA ordinario, a tua scelta.

Suggerimento

La rinuncia all’esonero è vincolante per almeno tre anni, quindi pensaci bene: per i successivi tre anni non potrai tornare indietro.

Obblighi

Vediamo invece quali sono gli obblighi se aderisci a questo regime:

  1. Devi aprire partita IVA;
  2. Numerare e conservare le fatture di acquisto e le autofatture che devono compilare i tuoi clienti (chi compra da imprese agricole che operano in regime di esonero, deve emettere autofattura).

Requisiti

Se hai una partita IVA che opera nell’agricoltura, puoi aderire al regime di esonero solo in presenza dei seguenti requisiti:

  1. Fatturato non maggiore di 7.000 euro nell’anno precedente. Se quindi per esempio oggi siamo nel 2022, puoi aderire al regime di esonero solo se nel 2021 il tuo fatturato non è stato maggiore di 7.000 euro. Devi considerare dunque il volume d’affari dell’anno scorso;
  2. Il tuo fatturato (che come appena visto non deve superare i 7.000 euro), deve provenire, per almeno 2/3, da vendita di prodotti agricoli ed ittici.

Vediamo due esempi:

Esempio 1

Sei un produttore agricolo e quest’anno hai realizzato:

  • Un fatturato di 5.000 euro;
  • Vendite per prodotti agricoli pari a 4.000 euro.

Puoi aderire al regime di esonero, perché il tuo fatturato non è maggiore di 7.000 euro annui e 4.000 euro sono più di 2/3 di 5.000 euro.

Esempio 2

Sei un produttore agricolo e quest’anno hai realizzato:

  • Un fatturato di 5.000 euro;
  • Vendite per prodotti agricoli e ittici pari a 1.000 euro.

NON puoi aderire al regime di esonero: il tuo fatturato non è maggiore di 7.000 euro annui, ma 1.000 euro non raggiungono la quota di di 2/3 di 5.000 euro. Per poter aderire, avresti dovuto vendere prodotti agricoli e ittici per almeno 3.333,33 euro (ossia 2/3 di 5.000 euro).

Cessazione del regime di esonero

Il regime di esonero agricoltura termina:

    • Dall’anno successivo a quello in cui superi i 7.000 euro di fatturato annuo. Quindi se superi il limite nel 2022, allora cessi di essere in regime d esonero dal 2023;
    • Dallo stesso anno in cui superi di 1/3 le vendite di prodotti diversi da quelli agricoli ed ittici (sono comprese anche le vendite dei beni ammortizzabili). Quindi se superi di 1/3 le vendite ad aprile 2022, cessi di essere in regime di esonero già dal 2022, esattamente nel momento in cui effettui la vendita che ti fa superare il limite.

Società semplice

Puoi aprire un’impresa agricola attraverso:

  1. Una ditta individuale;
  2. Una società, che sia società di persone (società semplice, società in accomandita, ecc.) oppure società di capitali (srl, srls, ecc.) e cooperative.

Il tipo di impresa che decidi di intraprendere, dipende dalle esigenze dell’imprenditore o dei soci e dal tipo di responsabilità patrimoniale.

Regime forfettario

Se hai una partita IVA in regime di esonero per l’agricoltura, puoi allo stesso tempo esercitare altre attività in regime forfettario. Dunque, regime di esonero per agricoltura e regime forfettario sono compatibili (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 7/E del 2008).

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate, nella suddetta circolare, consente la coesistenza tra regime dei contribuente dei minimi e regime di esonero per l’agricoltura. Per analogia, la stessa compatibilità vale per il regime forfettario, essendo quest’ultimo assimilabile e sostitutivo di quello dei minimi.

Dichiarazione dei redditi

In qualità di imprenditore agricolo in regime di esonero, paghi le imposte non sul reddito prodotto dalla tua terra (ossia sulle vendite effettuate), ma sui redditi catastali dei terreni. Questi redditi si dividono in:

  1. Reddito dominicale: che si calcola in base alle cosiddette tariffe d’estimo, che considerano qualità e classe del terreno (art. 28 del TUIR);
  2. Reddito agrario: che si calcola in base alla parte del reddito medio ordinario dei terreni nei limiti della produttività del terreno stesso (art. 32 del TUIR).

Entrambi, reddito dominicale e reddito agrario, li trovi sul catasto. Non devi far altro che una visura.

Se svolgi attività agricola su un tuo terreno, ti spetta sia il reddito dominicale che agrario.

Se svolgi attività agricola sul terreno di un altro soggetto, ti spetta il reddito agrario, invece il reddito dominicale va al proprietario del terreno.

Come si calcola il reddito dei terreni

Il reddito da indicare in dichiarazione dei redditi si calcola così:

  • Il reddito dominicale, lo calcoli rivalutando il reddito dominicale che trovi sul catasto, dell’80%;
  • Il reddito agrario, lo calcoli rivalutando il reddito agrario che trovi sul catasto, del 70%.

Dopo questa prima rivalutazione, devi fare una seconda rivalutazione, sia al reddito dominicale che agrario, del 30%.

Esoneri:

  • Sei esonerato dalla seconda rivalutazione solo se sei coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto all’ INPS come lavoratore agricolo e conduci i terreni come tale.
  • Sei esonerato dalla rivalutazione dell’80 e del 70% in caso di affitto del terreno a giovani imprenditori, purché sussistano le seguenti condizioni:

– La durata del contratto di affitto del terreno agricolo è di almeno cinque anni;
– il giovane imprenditore ha meno di 40 anni ed é coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale o acquisisce una delle due qualifiche entro 2 anni dalla firma del contratto di affitto.

Attenzione

Se sei il proprietario del terreno, per essere esonerato dalla rivalutazione del reddito dominicale, devi assicurarti che l’affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o di IAP.

Autofattura

Siccome l’impresa agricola in regime di esonero non è obbligata a emettere fatture, le imprese che comprano da quest’ultima devono fare autofattura.

Se impresa X compra dei prodotti da impresa Y che è un’impresa agricola operante in regime di esonero, quest’ultima non ha obbligo di emettere fattura. L’azienda X dovrà quindi emettere autofattura. L’IVA da applicare non è quella ordinaria ma si calcola in base alle percentuali di compensazione.

Esempio autofattura verso azienda agricola

L’impresa X compra da impresa agricola Y (che opera in regime di esonero) uva da vino per una somma di 100 euro. L’aliquota ordinaria è del 10%, mentre la percentuale di compensazione è del 4%.

Impresa X:

  1. Emette autofattura, con IVA non al 10% ma al 4%. Dunque paga all’impresa agricola 104 euro (100 + 4 euro di IVA);
  2. Annota l’autofattura nel registro IVA acquisti (distintamente dalle altre fatture);
  3. Detrae l’IVA versata all’impresa agricola.