Ci sono crediti (o debiti, a seconda dei punti di vista) che durano tutta una vita. E anche oltre. Questo è il caso della rendita perpetua: il pagamento di una somma di denaro o la consegna di beni materiali per tempo indefinito, e che volendo può proseguire anche dopo la morte, dunque passare agli eredi.

In questa guida completa sulla rendita perpetua ti spiego cos’è e come funziona, te ne fornisco degli esempi, ti spiego con cosa si costituisce, la durata e il riscatto quando previsto, come trasferirla agli eredi, la differenza tra rendita vitalizia e rendita perpetua, tra rendita anticipata e posticipata, infine come calcolare il valore attuale di una rendita perpetua.

Cos’è

La rendita perpetua è il contratto attraverso cui un soggetto consegna a un altro soggetto un bene o del denaro e l’altro si impegna a ripagare con un canone o con altri beni, periodicamente e perpetuamente, ossia con durata indefinita (art. 1861 c.c.).

Nella rendita perpetua dunque, ci sono due persone: una consegna all’altra qualcosa. La seconda è obbligata a “sdebitarsi” e lo fa versando alla prima del denaro oppure altri prodotti, per sempre. Una rendita perpetua è dunque un flusso di denaro che dura per sempre: rappresenta un’obbligazione per il debitore, un’entrata per il beneficiario.

Differenze con rendita vitalizia

Spesso rendita perpetua e rendita vitalizia vengono confuse, ma c’è un’importante differenza di fondo: la rendita perpetua (art. 1861 c.c.) può essere oggetto di eredità, ossia quando muore il titolare della rendita, essa può andare agli eredi.

La rendita vitalizia (art. 1872 c.c.) invece, è strettamente legata alla vita del beneficiario. Nel momento in cui quest’ultimo muore, la rendita cessa, dunque non si trasferisce agli eredi.

Redimibile

Come sancito dall’art. 1865 del codice civile, la rendita perpetua è redimibile, dunque si può riscattare su richiesta del debitore. Se le parti si sono accordate sul divieto di riscatto, esso non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

Quindi se il contratto di rendita prevede il divieto di riscatto, può prevederlo solo per un massimo di dieci/trenta anni. Oltre tale termine, il debitore può riscattarsi, anche se il contratto lo vieta.

Le parti possono anche aver stipulato che il riscatto debba eseguirsi solo con preavviso al beneficiario. Il preavviso ammesso dal codice civile è di massimo un anno, il beneficiario non può pretendere un preavviso maggiore.

Da ciò, si evince quindi in maniera chiara che, essendo la rendita perpetua un’obbligazione a tempo indefinito, la legge ha voluto dare comunque l’opportunità al debitore di cancellare la posizione debitoria.

Durata e riscatto

Come visto finora, la durata della rendita è perpetua, ossia per sempre. Si può perfino trasferire agli eredi. Ciò non significa che l’obbligo sia irremovibile, assolutamente no: la rendita infatti, come chiarito nel paragrafo precedente, è redimibile (estinguibile, riscattabile) su volontà del debitore:

  • Dopo dieci anni, se si tratta di rendita semplice;
  • Dopo trent’anni, se si tratta di rendita fondiaria.

Se quindi il debitore intende liberarsi, può farlo trascorsi questi termini.

Formula del valore attuale

Trovare il valore attuale di una rendita perpetua è molto semplice, basta dividere il canone (o rata) per il tasso di interesse:

Rendita perpetua = Rata / i

Vediamo di seguito un esempio concreto di calcolo del valore attuale di una rendita perpetua.

Esempio

Supponiamo che tu voglia comprare un terreno agricolo. Che tale terreno agricolo ti frutta 600 euro ogni sei mesi (perché lo affitti, oppure perché vendi i prodotti agricoli, ecc.).

Che prezzo attribuiresti al terreno (valore attuale) sapendo che il tasso d interesse nominale è pari al 10%?

Soluzione

Essendo le rate semestrali, devi trasformare il tasso nominale annuale in semestrale, semplicemente:

10 / 2 = 5%

Un anno è composto da due semestri, perciò hai calcolato diviso 2. Ora trasforma la percentuale in decimali => 5 /100 = 0,05.

A questo punto puoi già calcolare il valore attuale del terreno che si ottiene dividendo la rata semestrale per il tasso semestrale.

600 / 0,05 = 12.000 euro è il valore del terreno ad oggi. Un prezzo adeguato a cui comprarlo (o venderlo, a seconda del tuo caso).

Quando si calcola il valore attuale di una rendita perpetua, in gergo si dice che si attualizza la rendita.

Immediata e posticipata

La rendita perpetua può essere:

  1. Immediata;
  2. Oppure posticipata.

La differenza è molto semplice. Supponiamo che la rendita inizi il 1 gennaio 2022 e la rata sia semestrale:

  • Se la rendita è immediata, allora la rata scade all’inizio di ogni periodo, ossia all’inizio di ogni semestre. Dunque, le rate vanno pagate il 1 gennaio 2022, il 1 giugno 2022, il 1 gennaio 2023, il 1 giugno 2023 e così via.
  • Se la rendita è posticipata, allora la rata scade all’inizio di ogni periodo, ossia alla fine di ogni semestre. Dunque, le rate vanno pagate il 31 maggio 2022, il 31 dicembre 2022, il 31 maggio 2023, il 31 dicembre 2023 e così via.

In conclusione, immediata significa che le rate scadono all’inizio di ogni periodo (semestre, anno, mese… ). Posticipata significa che ogni rata scade alla fine di ogni periodo.

Eredi

Una rendita perpetua ha una caratteristica molto particolare: è possibile trasferirla anche a favore delle future generazioni del beneficiario, rientrando quindi nell’asset ereditario.

Ciò nonostante, la rendita perpetua rappresenta un contratto ormai poco utilizzato, poiché il medesimo fine (ossia il trasferimento agli eredi), si può raggiungere anche tramite altre tipologie di contratto, tipico esempio sono i contratti bancari.

Con cosa si costituisce

Puoi costituire una rendita perpetua attraverso:

  • Contratto tra le parti;
  • Atto unilaterale;
  • Promessa al pubblico;
  • Testamento;
  • Contratto a favore di un terzo beneficiario.

L’oggetto della rendita può essere:

  • Il pagamento periodico di una somma di denaro;
  • La consegna periodica di una data quantità di beni. Questi beni devono essere individuati con precisione nell’atto costitutivo della rendita.

La costituzione della rendita perpetua deve avvenire forma scritta (art. 1350 n. 10 del c.c.).