L’obbligo di mantenimento ai figli minorenni é un obbligo indiscusso, al contrario, il mantenimento dei figli maggiorenni è un tema sempre più ricorrente ma, anch’esso é dettagliatamente trattato dalla disciplina. Il quadro normativo italiano, a partire dalla Costituzione (art. 30 e art. 147 e ss. c.c.) impone ai genitori l’obbligo di mantenere i figli, non prevedendo alcuna cessazione al raggiungimento della maggiore età.
Anche la più recente legge n. 54/2006 ha sottolineato che il giudice, valutata la situazione, può disporre l’obbligo di versare un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente. L’obbligo grava solidalmente su entrambi i genitori e ha un contenuto ampio, comprende quindi le spese necessarie (come vitto, abbigliamento, ecc.), quelle di istruzione ed anche quelle per lo svago e le vacanze, ovviamente valutando il singolo caso e la disponibilità reale dei genitori.
Se quindi la maggiore età non rappresenta il punto in cui l’assegno di mantenimento può essere revocato, esso consisterà in un obbligo protratto all’infinito? La risposta é no. La revoca dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, si può chiedere e ottenere, quando il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica, é causato da:
– negligenza o fatto imputabile al figlio. Se il figlio non si prodiga nella ricerca di un lavoro, avendo completato il percorso di studi scelto, dimostrando quindi che “se ne approfitta” dell’assegno di mantenimento, esso può essere revocato.
In questo caso però, occorre sottolineare che non qualsiasi impiego o reddito fa venir meno l’obbligo dell’assegno. L’obbligo viene meno solo in presenza di un impiego che gli offre un reddito corrispondente alla sua professionalità e al contesto economico-sociale di riferimento (sentenza della Corte di Cassazione n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). Anche in questo caso quindi il giudice valuterà caso per caso.
– Rifiuto ingiustificato delle possibilità lavorative offerte (sentenza della Corte di Cassazione n. 4765/2002; n. 1830/2011; n. 7970/2013).
– Colpevole inerzia, ossia il figlio continua a frequentare l’università oltre ogni ragionevole limite senza profitti (sentenza della Corte di Cassazione sentenza n. 1585/2014).
Una volta venuto meno l’obbligo della corresponsione dell’assegno di mantenimento, al massimo il giudice può disporre, in capo ai genitori, un obbligo alimentare” (sentenza della Corte di Cassazione n. 2171/2012; n. 5174/2012; n. 1585/2014).
Non é possibile revocare l’assegno di mantenimento per mero conseguimento di una laurea o per mera costituzione di un nucleo familiare del figlio avente la maggiore età.
L’onere probatorio, ossia colui che deve dimostrare la presenza di uno dei presupposti per la revoca, spetta al genitore che chiede l’esonero dall’obbligazione. Occorre quindi provare che il figlio è autosufficiente, oppure che approfitti del percorso di laurea senza risultati o ancora che rifiuti ogni proposta di lavoro o non si prodighi, secondo le sue possibilità, nella ricerca di un lavoro.