I creditori che intervengono nella procedura esecutiva immobiliare (espropriazione) devono attenersi alla disciplina sancita negli artt. 498 e successivi del codice di procedura civile. Secondo la normativa, il primo atto che il creditore deve compiere, se decide di intraprendere il percorso di espropriazione forzata immobiliare, è quello di avvisare gli eventuali altri creditori.

Ma come fare a sapere se ci sono altri creditori? Consultando i pubblici registri: da lì, può verificare se sono presenti altri creditori che, su quell’immobile, vantano diritti di prelazione (e quindi vanno soddisfatti prima con l’eventuale vendita all’asta del bene espropriato).

Giudice

I privilegi, il pegno e l’ipoteca, rappresentano legittimi diritti di prelazione (articolo 2741 comma 2 del c.c.), quindi, anche una banca che ha concesso un mutuo su immobile ipotecato può essere un creditore con diritto di prelazione. I creditori che non vantano diritto di prelazione, si chiamano “creditori chirografari”.

Una volta conosciuti i creditori con diritto di prelazione risultanti dai pubblici registri, si deve procedere a notificare a ognuno di loro, entro 5 giorni dal pignoramento, un avviso nel quale indicare:

  • le proprie generalità (del pignorante);
  • la somma di credito per il quale si intende procedere con l’espropriazione;
  • il titolo esecutivo che legittima l’espropriazione;
  • i beni oggetto del pignoramento.

Infine, per mettersi al riparo da eventuali contestazioni future, il pignorante deve inserire la prova della notifica nel fascicolo dell’esecuzione. In questo modo, il tribunale può procedere con la vendita o l’assegnazione dell’immobile.

I creditori con diritto di prelazione, avvisati, hanno così la possibilità di intervenire nella procedura e ottenere la distribuzione del ricavato della vendita, prima dei creditori chirografari.

Alla procedura esecutiva, i creditori con diritto di prelazione hanno diritto di essere risarciti per primi, ma non sono gli unici che possono intervenire alla procedura di esecuzione. Possono infatti intervenire anche altri creditori che, venuti a sapere del procedimento, vantano un credito con quel soggetto:

  • creditori in possesso di titolo esecutivo contro il debitore;
  • creditori che, alla data del pignoramento, hanno sequestrato i beni pignorati o possono vantare un diritto di pegno o prelazione che è possibile verificare nei pubblici registri;
  • creditori il cui credito risulta dalla contabilità, se il debitore è un imprenditore commerciale.

Come intervengono tutti questi creditori? Tutti questi creditori sopra menzionati, possono intervenire con un ricorso. Tale ricorso deve essere depositato in Tribunale che sta seguendo l’esproprio. Il ricorso va presentato prima dell’udienza in cui il giudice disporrà la vendita o l’assegnazione dell’immobile. Per la presentazione del ricorso e la sua compilazione, ci si può avvalere di un avvocato di fiducia.

Il ricorso deve indicare:

  • la somma del credito vantato;
  • il titolo esecutivo che ne da’ diritto; se il diritto scaturisce da scritture contabili, occorre invece presentare il loro estratto autentico notarile;
  • la richiesta di partecipare alla distribuzione del ricavato alla vendita;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune del tribunale competente.

Il giudice fissa quindi un’udienza, a cui è chiamato anche il debitore. Costui ha la possibilità di dichiarare quali crediti riconosce e quali no. Chiaramente, se questi crediti risultano da atti specifici, non sono confutabili, per cui questo “riconoscimento” spesso è solo una mera procedura. Per questo è molto importante che i creditori si muniscano dei titoli attestanti il debito: per non essere “disconosciuti” del loro credito.

A questo punto, il giudice, esaminato il caso, si pronuncia per la vendita o l’assegnazione del bene. Dopo che sarà stato venduto, ci sarà una ulteriore udienza di distribuzione, con cui appunto verrà consegnato il denaro agli aventi diritto.

Cosa succede se un creditore deposita il ricorso dopo l’udienza? Potrà comunque partecipare al ricavato dell’asta, ma solo se ha presentato ricorso prima dell’udienza per l’approvazione del progetto di distribuzione. Inoltre, questo creditore “ritardatario” andrò in “coda”: sarà soddisfatto solo dopo tutti gli altri, se ancora rimane qualcosa.