Quello dei docenti, forse più di altri, è un mestiere caratterizzato spesso da lunghi anni di precariato. Ci sono docenti che possono “vantare” cinque, dieci e persino quindi anni di lavoro a tempo determinato, prima di ottenere la famigerata cattedra e il fatidico contratto a tempo indeterminato.
In questa guida completa sulla ricostruzione di carriera docenti ti spiego cos’è e a cosa serve, come si fa, quanto spetta, come si calcolano gli arretrati e infine come funziona la ricostruzione di carriera per i docenti di religione non di ruolo, ossia con incarico annuale.
Indice
Cos’è e a cosa serve
La ricostruzione di carriera docenti, è un istituto che consente agli insegnanti di far valere gli anni di servizio prima di ottenere la cattedra, di sommarli a quelli di ruolo, in modo di far valere un’anzianità di servizio più alta e quindi ottenere uno stipendio più alto.
Esempio
Supponiamo che tu abbia ottenuto il contratto a tempo indeterminato da due anni. Prima di ottenere la cattedra, hai lavorato in tutto per un anno e mezzo come insegnante, quindi in realtà la tua anzianità lavorativa è di tre anni e mezzo e non solo due. Grazie alla ricostruzione di carriera, puoi far sommare tutti gli anni di lavoro e quindi ottenere una retribuzione più alta.
Come si fa
La ricostruzione di carriera docenti non è automatica. Sei tu docente che devi inviare apposita domanda attraverso la piattaforma Istanze Online.
Attenzione
La richiesta di ricostruzione puoi farla solo se sei passato a ruolo, ossia se sei stato assunto a tempo indeterminato, e solo se hai già superato l’anno di prova. Se sei in anno di prova, non puoi ancora fare la ricostruzione.
Devi dunque loggarti su Istanze Online e andare su “Richiesta ricostruzione di carriera”. Dunque nella funzione “dichiarazione dei servizi” devi controllare gli anni di servizio già inseriti e inserire quelli che eventualmente mancano, per esempio quelli che non risultano perché svolti presso scuole non statali o presso altre amministrazioni.
La richiesta può essere fatta tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Grazie alla ricostruzione puoi ottenere:
- Il riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio;
- Uno stipendio maggiore;
- Gli arretrati della differenza tra lo stipendio percepito negli anni e quello che avresti dovuto percepire per anzianità.
Entro il 28 febbraio dell’anno dopo, la scuola farà le opportune verifiche ed emetterà il decreto di ricostruzione a tuo favore.
Di religione non di ruolo
Come detto nei paragrafi precedenti, possono fare domanda di ricostruzione solo i docenti assunti a tempo indeterminato. L’unica eccezione è quella prevista per gli insegnanti di religione con incarico annuale (art. 53 della legge 312/1980 e C.M. n.2/2001). In possesso di determinati requisiti, gli insegnanti di religione non di ruolo hanno diritto alla ricostruzione, ma devono chiederla in modalità differenti rispetto a chi ha la cattedra, quindi non tramite il sito Istanze Online.
Ricapitolando, se sei docente di religione:
- Assunto a tempo indeterminato e che puoi vantare anni di lavoro prima dell’immissione in ruolo, puoi presentare richiesta di ricostruzione carriera tramite la piattaforma “Istanze On line”, andando su “dichiarazione dei servizi”. Qui puoi trovare l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione. Puoi quindi confermarli, modificarli e inserire quelli che eventualmente mancano.
- Incaricato annuale (quindi non di ruolo, non assunto a tempo indeterminato), ma avente diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi dell’art. 53 della legge 312/1980 e della C.M. n.2/2001), la domanda di ricostruzione devi presentarla in forma cartacea alla scuola presso cui sei attualmente in servizio.
I docenti di religione non di ruolo infatti, con specifici requisiti, possono chiedere la ricostruzione di carriera.
Suggerimento
Per informazioni, contatta l’ufficio Snadir (Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione) della tua zona, oppure scrivi a ricostruzioniestipendi@@snadir.it
Quanto spetta
Con la ricostruzione di carriera, al docente vanno riconosciuti per intero tutti i periodi di lavoro pre ruolo (sent. n. 31149/2029, sezione lavoro Corte di Cassazione). Nel calcolo della ricostruzione, rientrano anche gli eventuali periodi nei quali l’assenza è giustificata (per esempio aspettativa retribuita, astensione per maternità e istituti assimilati)”.
Nella ricostruzione, sempre secondo la sentenza della Cassazione, non rientrano invece:
- Gli intervalli di tempo tra un contratto a tempo determinato e l’altro, che sono quindi tempi non lavorati;
- I mesi estivi, anche in caso di contratto fino alla fine delle attività didattiche. In caso di contratto annuale invece, i mesi estivi si conteggiano. L’esclusione dei mesi estivi quindi, vale solo per gli anni di lavoro fino al termine delle attività didattiche (ossia incarichi non annuali).
Esempio calcolo
Gli stipendi degli insegnanti variano in base all’anzianità di servizio, ai cosiddetti gradoni stipendiali:
da 0 anni a 9 anni di servizio–> cosiddetta fascia 0
da 9 a 15 anni di servizio –> cosiddetta fascia 9
da 15 a 21 anni di servizio –> cosiddetta fascia 15
da 21 a 28 anni di servizio–> cosiddetta fascia 21
da 28 a 35 anni di servizio–> cosiddetta fascia 28
da 35 anni a fine servizio –> cosiddetta fascia 35
Supponiamo che tu abbia un contratto a tempo indeterminato da ben 7 anni. Il tuo attuale stipendio quindi, rientra nella fascia stipendiale 0, ossia la prima fascia, quella più bassa. Tu però, hai altri tre anni di servizio a tempo determinato, svolti prima di ottenere l’indeterminato.
Grazie alla ricostruzione di carriera, puoi far valere questi altri tre anni: in tutto quindi, hai 10 anni di servizio. Appartieni alla seconda fascia, la fascia 9! Il tuo stipendio aumenta grazie alla ricostruzione e percepirai anche gli arretrati della differenza tra lo stipendio percepito negli anni e quello che avresti dovuto percepire per anzianità.
Arretrati
Una volta ottenuta la ricostruzione, l’amministrazione aggiorna il tuo stipendio: hai diritto a uno stipendio maggiore se dalla ricostruzione risulta uno scatto di anzianità. Maggiori sono gli anni svolti pre ruolo, maggiore è lo stipendio che devi aspettarti in più.
Gli arretrati si conteggiano solo dalla fine dell’anno di prova: durante l’anno di prova, non ti sono dovuti arretrati. Quindi se per esempio hai svolto l’anno di prova nel 2022, hai diritto solo agli arretrati maturati a partire dal 2023.