La gestione dei rifiuti è un aspetto molto importante delle comunità che impatta direttamente sull’ambiente che ti circonda e la qualità della tua vita. Ecco perché la corretta gestione dei rifiuti è il primo passo per intraprendere un percorso consapevole e responsabile.
In questa guida completa sui rifiuti speciali ti spiego cosa sono e te ne fornisco la definizione e l’elenco per categoria, quali sono, cosa dice la normativa in merito, cosa fare in caso di rifiuti speciali ospedalieri, come occuparsi dello smaltimento, del trasporto ed infine quando e se si paga la TARI.
Cosa sono e definizione
I rifiuti son classificati in base all’origine, ossia chi li produce, in:
- Rifiuti urbani, sono quelli creati dalle famiglie;
- Rifiuti speciali, sono quelli creati dalle imprese.
In base alle caratteristiche poi, si dividono in:
- Rifiuti pericolosi;
- Rifiuti non pericolosi.
I rifiuti urbani li gestisce il comune, quindi il rapporto tra comune e cittadino non sono continui e stretti: il cittadino paga la tassa sui rifiuti e il comune si occupa di smaltirli. Per quanto riguarda i rifiuti speciali invece, comporta un rapporto diretto e costante tra l’impresa che li produce e il gestore del servizio di smaltimento. Il gestore del servizio si occupa della raccolta e di individuare gli strumenti più idonei per lo specifico rifiuto.
Normativa
La normativa che contiene le regole per la gestione dei rifiuti urbani è il D. Lgs. n. 152/2006 (soprattutto nella Parte IV a partire dall’articolo 179). Dall’articolo 179 al 182, il decreto individua le tipologia di rifiuti (urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi) e stabilisce le azioni prioritarie da attuare per ridurne la produzione. Tutti i rifiuti (pericolosi e non, urbani e speciali si dividono a loro volta in:
- Riutilizzabili, se si possono sottoporre a processi di trasformazione e recupero;
- Non riutilizzabili se l’unica alternativa è quella dello smaltimento.
Scarica subito il testo del decreto legislativo n. 152/2006 concernente la gestione dei rifiuti.
Quali sono
L’art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 elenca i rifiuti speciali:
- Rifiuti delle attività agricole;
- Rifiuti originati dalla produzione artigianale e industriale;
- Rifiuti prodotti dalle attività commerciali;
- Rifiuti prodotti dalle imprese di servizi;
- Rifiuti prodotti dai lavori edilizi;
- Rifiuti prodotti dallo smaltimento stesso dei rifiuti;
- Rifiuti sanitari (ospedalieri, ecc.).
I rifiuti speciali, a loro volta possono essere:
- Non pericolosi; per esempio un rifiuto speciale non pericoloso è quello che produce un negozio di abbigliamento: i rifiuti sono solo carta, plastica;
- Pericolosi (in passato conosciuti come “rifiuti tossici nocivi”); sono i rifiuti che contengono un’alta percentuale di sostanze inquinanti. Lo scopo dello smaltimento è quello di ridurne la pericolosità.
Sono rifiuti pericolosi i seguenti:
- Scarti del petrolio, da procedure chimiche, dall’industria fotografica, dall’attività metallurgica, della produzione/trasformazione di pelli e tessuti;
- Olio esausto;
- Prodotti e scarti solventi;
- Rifiuti prodotti da apparati reflui;
- Rifiuti sanitari ospedalieri e medici (siringhe, kit, ecc.);
- Rifiuti veterinari.
Elenco
Trovi l’elenco specifico dei rifiuti speciali e pericolosi all’articolo 184 del D.Lgs n. 152/2006
Scarica subito il testo del decreto legislativo n. 152/2006 concernente la gestione dei rifiuti e l’elenco completo dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
Ospedalieri
I rifiuti sanitari si distinguono in:
- Rifiuti sanitari non pericolosi; ad esempio farmaci oltre la scadenza, rifiuti metallici e di vetro non voluminosi e senza aghi. Tali rifiuti vanno recuperati;
- Rifiuti sanitari assimilabili a quelli urbani; ad esempio i rifiuti dei pasti, lenzuola, carta, plastica, ecc.;
- Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; sono tutti quei rifiuti stati a contatto con materiale potenzialmente infettivo o agenti patogeni;
- Rifiuti sanitari pericolosi a non rischio infettivo.
Gestione, stoccaggio, smaltimento
L’azienda sanitaria deve gestire i rifiuti in modo da non creare alcun pericolo per l’uomo. La gestione dei rifiuti sanitari si articola in varie fasi:
- Stoccaggio, è l’operazione di deposito temporaneo dei rifiuti; gli operatori addetti devono indossare mascherina e guanti e depositare i rifiuti a seconda della tipologia negli appositi contenitori. È di estrema importanza che i contenitori indichino chiaramente la natura del rifiuto, i contenitori destinati ai rifiuti pericolosi devono indicare in maniera chiara e immediata il pericolo;
- Recupero, è l’operazione di riciclaggio del rifiuto;
- Smaltimento, è l’operazione finale a cui sono destinati i rifiuti non recuperabili.
Ogni regione ha la sua normativa regionale per la gestione dei rifiuti ospedalieri, in accordo con la normativa nazionale (D.Lgs. n. 152/2006). Dunque, consulta il sito della regione o direttamente dell’ASL per conoscere regole e modalità di gestione dei rifiuti della tua zona.
Smaltimento
I rifiuti speciali, per loro natura non sono comparabili a quelli urbani, quindi non puoi conferirli nelle classiche discariche: bisogna gestirli tramite operatori autorizzati, che si tratti di imprese di trasporto che di smaltimento.
Termine di smaltimento
L’art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 impone un obbligo temporale: a prescindere dalla pericolosità o meno dei rifiuti speciali e dalla quantità, è obbligatorio smaltirli entro un anno dal momento della raccolta. In caso di mancato rispetto del termine, le autorità (Carabinieri, GdF, Polizia, ASL…) sono autorizzati ad accertare le infrazioni e applicare le relative multe.
L’art. 190 impone ai produttori di rifiuti di compilare presso ogni sede in cui produce rifiuti un apposito registro di carico e scarico ove annotare, entro 10 giorni dalla produzione, qualità, quantità e data di generazione del rifiuto. Tale registro è utile per trasmettere la comunicazione obbligatoria annuale al Catasto.
A questa pagina trovi tutti i passi da seguire per un corretta e adeguata gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.
Trasporto
Per il trasporto dei rifiuti puoi rivolgerti a una ditta esterna, oppure trasportarli tu stesso (trasporto conto proprio. ex art. 212 co. 8 D.Lgs. n. 15/06). Per poter trasportare tu stesso i tuoi rifiuti, devi registrarti nella Categoria 2 Bis dell’Albo per l’attività di trasporto dei rifiuti autoprodotti, tenuto dalla Camera di Commercio.
Devi iscriverti all’Albo se decidi, senza l’ausilio di ditte esterne, di trasportare i tuoi rifiuti:
- Non pericolosi;
- Pericolosi, in misura di 30 kg o 30 litri.
È importante che tale operazione di raccolta e trasporto che effettui sia un’attività imprenditoriale, quindi generi nella tua azienda un profitto o comunque un vantaggio economico: in pratica pur non essendo l’attività economica principale della tua impresa, pur non essendo trasportatore professionale, tale attività di trasporto dei tuoi rifiuti deve almeno essere accessoria e generatrice di profitto.Trovi maggiori informazioni sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali.
TARI
Il luogo dove si generano rifiuti speciali non è assoggettato a TARI, quindi l’intera superficie ove sono prodotti i rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, non paga la TARI (art. 1 co. 649 Legge n.147/2013, vedi anche Interrogazione parlamentare n. 5-00535, pag. 74).
Chi produce rifiuti speciali infatti, deve provvedere autonomamente alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, per il tramite di ditte esterne o per conto proprio. Non è un servizio offerto dal Comune e di conseguenza non si paga la TAR