Lo stalking è un vero e proprio delitto, contemplato dall’articolo 612 bis del codice penale, punibile con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. lo stalker inoltre, può essere chiamato anche a risarcire i danni morali conseguenti al suo reiterato comportamento molesto nei confronti della vittima.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 23351 del 2013, nella quale la vittima, che aveva denunciato l’ex fidanzato per stalking, ottiene 10 mila euro a titolo di risarcimento danni, conseguenti alla inevitabile sofferenza, paura e disagio recati dallo stalker. Si tratta di una sentenza innovativa in questo ambito: vediamo perchè.

Giudice

La sentenza infatti, ha riconosciuto il risarcimento anche senza una condanna penale per lo stalker. Grazie al Tribunale di Roma quindi, ora è possibile chiedere e ottenere un risarcimento anche nel giudizio civile, con la semplice prova atta a dimostrare lo stato di disagio e ansia generati dallo stalker.

Questo però, non significa che bisogna provare sia gli atti persecutori, sia lo stato di ansia, come avveniva in passato: basta infatti fornire la prova delle condotte persecutorie, e non anche dell’ansia generata, in quanto il turbamento psicologico si può presumere, viste le molestie subite dalla vittima.

Diventa quindi di cruciale importanza provare le molestie, gli atti persecutori reiterati nel tempo. Le prove decisive sono quelle fornite dai testimoni, che hanno assistito al comportamento dello stalker, ma anche dalle telefonate (che la vittima può registrare), dagli sms, dai messaggi sui social network, etc. Ogni fatto assume rilevanza e occorre portarlo dinanzi al giudice.

Una volta che il giudice accerta gli atti molesti reiterati nel tempo, riconosce alla vittima il risarcimento per danno morale. Non ci sono delle tabelle indicative della somma del risarcimento: ovviamente dipende dal caso, dalla gravità dei fatti e viene deciso dal giudice secondo equità.