In caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi INPS (anche parziale). il trasgressore deve pagare una sanzione civile pari al 30% dei contributi versati. Questa sanzione non deve essere maggiore del 60% dell’importo dei contributi non versati.
Una volta raggiunto il limite massimo della sanzione (ossia il 60% della somma dovuta), senza che il trasgressore abbia provveduto al pagamento completo, sul solo debito contributivo (quindi escludendo la sanzione applicata) si applicheranno interessi di mora così come previsti dall’art. 30 del D.P.R. 602/1973 e successivo art. 14 del D.L 46/1999.
Sanzioni
Denuncia spontanea
Il nostro ordinamento prevede una procedura “premiante” per coloro che, di propria spontanea volontà e prima di ricevere le relative comunicazioni da parte degli organi di controllo, denunciano la propria situazione debitoria, purchè essa avvenga comunque entro un anno dal termine stabilito dal termine ultimo per il pagamento dei contributi (art. 116, comma 8, lettera “b” della L. 388/2000).
In questo caso, è previsto il pagamento dell’importo evaso e di una sanzione civile applicata ai contributi evasi e pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali.
Accertamento mancato versamento
Se il trasgressore non denuncia spontaneamente e comunque l’INPS provvede ad accertare la sua posizione debitoria e gli invia una comunicazione, ovviamente non può più parlarsi di denuncia spontanea.
In questo caso, come detto sopra, la sanzione applicata all’importo evaso è pari al 30% dei contributi non pagati, fermo restando il limite secondo cui la sanzione non può superare il 60% dei contributi evasi (art. 116, comma 8, lett. B).
E’ stata abolita da anni ormai, la sanzione una tantum prevista dalla precedente normativa Legge 662/96.