Hai dimenticato di pagare l’acconto IMU o la rata finale, oppure non avevi ancora il denaro sufficiente per far fronte al pagamento? Cosa succede in caso di ritardato pagamento dell’IMU, di un giorno, due o più? Come fare per non incorrere in more, interessi e sanzioni pesanti?
Tranquillo, soprattutto se è passato 1 giorno o pochi giorni, gli interessi di mora non saranno pensanti. Puoi tranquillamente pagare il tuo debito tramite il ravvedimento operoso, utilizzando il modello F24 o l’apposito bollettino postale, non devi far altro che versare al Comune la rata che dovevi, aggiungendo sanzioni e interessi. Vediamo come calcolarli.
Calcolo: sanzioni e interessi di mora
In caso di ritardo, andrà versata al Comune, tramite apposito bollettino postale o modello F24, una somma comprensiva di:
- importo IMU non pagato;
- sanzione;
- interessi legali.
L’importo della sanzione dipende da quanto tempo è trascorso dalla scadenza:
- Ravvedimento Sprint (entro due settimane dalla scadenza): sanzione pari allo 0,2% giornaliero + interessi di mora pari allo 0,5% su base annua (tasso di riferimento annuale a partire dal 2015, come modificato dal decreto citato in basso alla guida).
- Ravvedimento Breve (dal 15° al 30° giorno di ritardo): sanzione fissa del 3% + interessi di mora giornalieri dello 0.5%.
- Ravvedimento Medio (dal 30° al 90° giorno di ritardo): sanzione fissa del 3,33% + interessi di mora giornalieri dello 0,5%.
- Ravvedimento Lungo (dal 90° giorno): sanzione fissa del 3,75% + interessi di mora giornalieri dello 0,5%.
Le percentuali, ovviamente, vanno calcolate sull’importo di UMU non pagato.
Online ci sono una serie di calcolatori che permettono di calcolare l’importo da versare, comprensivo di sanzioni e interessi.
Ricordiamo infine che l’Imu non è dovuta per la prima casa (conosciuta anche come “abitazione principale”) e sulle relative pertinenze. E’ invece dovuta per la seconda (terza, etc.) casa. E’ dovuta anche per l’abitazione principale se quest’ultima appartiene alle seguenti categorie catastali:
- A1: immobili signorili;
- A8: ville;
- A9: castelli e palazzi di valore storico-artistico.
Riferimenti:
- art.13 del decreto legislativo 472/97 (sul ravvedimento operoso).
- Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 11/12/ 2014 “Modifica del saggio di interesse legale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.290 del 15-12-2014).