Gli errori, le omissioni e i versamenti insufficienti di imposte, quindi anche dell’IVA trimestrale o annuale, possono essere regolarizzati grazie all’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’Agenzia delle Entrate. La regolarizzazione è molto semplice: va fatta tramite modello F24 (o altro specifico modello previsto per quell’imposta), la cui somma è così calcolata:
Imposta dovuta + Interessi di mora + Sanzione in misura ridotta.
Vediamo più precisamente cosa pagare in caso di ritardo del versamento.
Come detto in apertura, in caso di ritardo, occorre pagare:
- l’imposta dovuta e non pagata;
- gli interessi calcolati sui giorni di ritardo, pari allo 0,5% su base annua;
- la sanzione. La sanzione cambia in base ai giorni di ritardo.
Sanzione ridotta con ravvedimento operoso
La sanzione, in caso di ravvedimento operoso, è ridotta, ed è pari a:
- 0,2% (da calcolare sull’importo IVA non pagato) per ogni giorno di ritardo, se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
- 3% (da calcolare sull’importo IVA non pagato), se il pagamento é effettuato entro 30 giorni;
- 1/9 della sanzione minima (ossia 1/9 di 258 euro), se il pagamento è effettuato entro 90 giorni;
- 1/8 del minimo (ossia 1/8 di 258 euro), se il pagamento è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso;
- 1/7 del minimo (ossia 1/7 di 258 euro), se il pagamento è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.