Non tutti i rapporti di lavoro sono definiti a tempo determinato o indeterminato. Esistono infatti alcune tipologie di rapporto professionale che avviene in modo occasionale. Per queste tipologie di rapporto, lo Stato italiano ha scelto che si debba pagare una ritenuta d’acconto calcolata in base a diverse percentuali.

In questa guida ti spiego come funziona la ritenuta d’acconto, quali sono i limiti entro i quali puoi collaborare per utilizzarla, come si calcola la percentuale in base alle diverse tipologie di collaborazione, quali sono alcuni esempi di scorporo che puoi usare, come fare la ricevuta e come pagare la ritenuta. Ecco cosa devi sapere.

Cos’è

La ritenuta d’acconto è una trattenuta fiscale che viene calcolata sul compenso percepito come prestazione occasionale. Se quindi hai instaurato una collaborazione con un datore di lavoro (che in questo caso si chiama “committente”) ed é previsto un pagamento con ritenuta d’acconto, dal compenso lordo sarà sottratta la percentuale prevista dalla legge.

Come funziona

La prestazione occasionale, come sancito dall’articolo 2222 del codice civile, é una prestazione di lavoro compiuta dietro corrispettivo, prevalentemente con lavoro proprio e senza alcuna subordinazione del committente (é un lavoro autonomo).

Limiti

Affinché la prestazione possa definirsi occasionale, deve rispettare alcuni obblighi:

  • Il rapporto di lavoro con il singolo committente non deve superare i 30 giorni l’anno. Puoi quindi avere più committenti (datori di lavoro), ma per ognuno di loro non puoi lavorare oltre un mese l’anno;
  • I compensi derivanti dalle collaborazioni occasionali, stavolta intesi come somma di tutti i committenti, non devono superare i 5.000 euro annui.

La ritenuta d’acconto viene applicata anche alle provvigioni riconosciute nei rapporto di commissione, agenzia, rappresentanza di commercio, procacciatore di affari. Alle provvigioni su collaborazione occasionale, si applica una ritenuta d’acconto pari al 23% sul 50% della provvigione (articolo 25-bis, 1° comma del D.P.R. 600/1973).

Esempio

Hai lavorato occasionalmente in qualità procacciatore d’affari per un’azienda e ti sono state riconosciute delle provvigioni pari a 1.000 euro. La ritenuta d’acconto dovuta é pari al 23% del 50% di 1.000 ed é quindi pari a: 1.000 / 2 = 500. Dunque 23% di 500 = 115 euro é la ritenuta d’acconto dovuta.

Calcolo

La ritenuta d’acconto si calcola su una base imponibile che va dal 50 al 100% del compenso. L’aliquota (ossia la percentuale di ritenuta d’acconto) va invece dal 20 al 23%. Base imponibile e aliquota dipendono dal tipo di collaborazione e, in alcuni casi (per le cessioni di diritto d’autore) anche dall’età. Ecco i dati riepilogativi:

Calcolo ritenuta
Tipologia di compensoBase imponibileAliquota
Lavoro autonomo – residenza estera100%30%
Associazione in partecipazione100%20%
Procacciatore d’affari occasionale50%23%
Cessione diritti d’autore – meno di 35 anni60%20%
Cessione diritti d’autore – almeno 35 anni75%20%
Lavoro autonomo occasionale100%20%

Se sei un collaboratore occasionale, ogni mese (o secondo diverso accordo), devi emettere una “ricevuta per prestazione occasionale” da consegnare al committente (datore di lavoro) e indicante i tuoi dati personali, codice fiscale, importo lordo, ritenuta d’acconto operata e importo netto.

Di solito però, é lo stesso committente che consegna al collaboratore un modello di ricevuta già compilato. La ritenuta d’acconto viene versata al fisco direttamente dal datore di lavoro, che funge quindi da sostituto d’imposta.

Qui puoi usare direttamente il calcolatore di Soldioggi.

Esempi di calcolo

Esempio

Compenso pari a 2.500 euro per collaborazione occasionale. La ritenuta d’acconto del 20% si applica sul 100%, ossia su 2.500: il 20% di 2.500 é pari a 500 euro (ritenuta d’acconto). Il compenso netto é quindi pari a 2.000 euro.

Esempio

Cessione diritti d’autore pari a 4.000 euro. Età dell’autore pari a 32 anni (quindi minore di 35). La ritenuta d’acconto del 20% si applica sul 60% di 4.000. 60% di 4.000 é pari a 2.400 euro. Su questi 2.400 si calcola il 20%, ossia 480 euro é la ritenuta d’acconto. Infine 4.000 – 480 = 3.952 euro é invece l’importo netto incassato.

Scorporo

Esempio

Se il committente ti ha anticipato che l’importo netto della tua collaborazione é pari a X euro (per esempio 1.000 euro), per calcolare l’importo lordo della tua prestazione e quindi anche la ritenuta d’acconto applicata, devi seguire questa proporzione:

100 : 80 = x : 1.000

dove X é = 1.250 euro ossia l’importo lordo

1.250 – 1.000 = 250 euro é la ritenuta d’acconto applicata. Puoi sostituire l’importo 1000 con l’importo del tuo compenso e fare il calcolo per il tuo caso.

Esempio

Se sei un procacciatore d’affari, la ritenuta d’acconto é pari al 23% del 50% della tua provvigione, per cui puoi calcolare il lordo e la ritenuta così:

11,5 : 88,5 = x : 1000

dove 11,5 é semplicemente il 23% di 50
dove 88,5 é semplicemente 100 – 11,5

X = 1000 *11,5 / 88,5 = 129,94 é la ritenuta d’acconto

1.000 + 129,94 = 1.129,34 é l’importo lordo (compenso) Puoi sostituire 1.000 con l’importo del tuo compenso e fare il calcolo per il tuo caso.

Ricevuta

Se hai prestato una collaborazione occasionale, il committente ti chiederà la “ricevuta”, nella quale occorre indicare:

  • I tuoi dati personali (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale);
  • I dati del committente;
  • Il numero della ricevuta (il numero devi inserirlo tu, non può inserirlo il tuo datore di lavoro! le ricevute sono tue e quindi solo tu sai quante ricevute hai emesso dall’inizio dell’anno fino ad ora);
  • Una breve descrizione del lavoro svolto;
  • Il compenso lordo, la ritenuta d’acconto e il compenso netto;
  • Il mezzo di pagamento (bonifico, Paypal, ecc.);
  • Data e firma.

Puoi scaricare un modello di esempio ricevuta per prestazione occasionale, da compilare e consegnare al datore di lavoro.

In realtà quasi sempre é il committente che emette una ricevuta (ogni mese o secondo diverso accordo) e te la consegna già compilata con tutti i dati e tutti gli importi già calcolati: tu devi compilare solo la parte relativa ai tuoi dati.

Pagamento

Il soggetto obbligato al versamento della ritenuta d’acconto é il committente (il datore di lavoro). Tu quindi, una volta compilata e consegnata la ricevuta di prestazione occasionale (nella maggior parte dei casi ti viene consegnata già compilata dal datore di lavoro) e incassato il compenso netto, non devi fare nient’altro.

Chi paga la ritenuta d’acconto sei tu, perché ti è stata decurtata dal tuo compenso lordo, ma chi la versa all’Agenzia delle Entrate é il tuo datore di lavoro.

Questo non significa che tu sei esonerato da qualsiasi altro impegno fiscale. Ogni anno infatti, tutti i committenti per cui hai prestato collaborazioni occasionali, sono tenuti a inviarti la “Certificazione delle ritenute applicate”, una sorta di mini CUD in cui sono indicati i compensi pagati e le ritenute operate.

Questi mini Cud dovrai consegnarli al tuo commercialista (o consulente o Caf) per capire se sei un soggetto obbligato a fare la dichiarazione dei reddito o no. Anche se non sei obbligato a fare la dichiarazione dei redditi (con modello 730 o Unico), potrebbe comunque esserti conveniente farla, se per esempio hai delle spese da scaricare, come spese mediche scolastiche, ecc.

Se sei tenuto o meno a presentare la dichiarazione dei redditi, può dirtelo solo il tuo consulente fiscale, che conosce bene la tua situazione reddituale e patrimoniale. Lo stesso, se non sei un soggetto obbligato, può dirti se ti conviene comunque presentarla.

Attenzione

Ogni committente deve inviarti la “certificazione delle ritenute” ogni anno, di solito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello della prestazione. Se non la ricevi contattalo e invitalo a provvedervi al più presto.

Tra professionisti

La ritenuta di acconto va applicata anche sulle fatture emesse tra professionisti. Il mancato pagamento della ritenuta costituisce omissione di imposta, per cui é sanzionabile dall’Agenzia delle Entrate: il rischio in caso di mancato pagamento é quello di ricevere una cartella esattoriale, maggiorata quindi di sanzioni e interessi.

Attenzione

L’obbligo può essere derogato solo nel caso dei contribuenti cosiddetti “nuovi minimi”, ai quali non si applica né IVA né ritenuta d’acconto.

Condominio

Il condominio non ha una personalità giuridica, ma é un semplice ente di gestione che agisce in rappresentanza e nell’interesse comune dei proprietari dei singoli immobili. A partire dal 1° gennaio 1998 é considerato sostituto di imposta.

Se quindi abiti in un edificio e insieme l’assemblea decide di effettuare lavori di ristrutturazione nelle parti comuni, il condominio in qualità di sostituto di imposta deve applicare e versare la ritenuta.

Al momento del pagamento del compenso alla persona incaricata dei lavori si dovrà calcolare una ritenuta pari al 4% del compenso (artt. 48 e 49 del Tuir). Il condominio poi, entro il 16 del mese a venire, dovrà corrisponderla all’Agenzia delle Entrate usando il Modello F24 e indicando come codice tributo 1019.

Rimborso

Se il tuo reddito complessivo non é maggiore di 4.800 euro annui, hai diritto a una detrazione pari 1104 euro (TUIR all’articolo 13, comma 5). Inoltre, essendo il tuo reddito minore di 4.800 euro, rientri nel primo scaglione IRPEF, quindi sul compenso annuo (4.800 euro) dovresti pagare il 23% di IRPEF, ossia 1.104 euro.

Siccome hai diritto a una detrazione pari proprio a 1.104 euro, in realtà non paghi le tasse (esenzione IRPEF). Se quindi non hai altri redditi e non sei obbligato a fare la dichiarazione dei redditi, é consigliabile farla, in modo da recuperare la ritenuta d’acconto versata, grazie proprio alla detrazione prevista.

Tutto quello che devi fare é recarti da un commercialista (o altro consulente fiscale, CAF, patronato, ecc.) e chiedere di presentare la tua dichiarazione dei redditi.

Dovrai consegnar loro la “certificazione delle ritenute operate” (ossia il “mini CUD” che ogni anno ti manda il tuo committente, insieme alle eventuali spese scaricabili (spese mediche, scolastiche, etc.). Il commercialista provvederà a calcolare quanto ti spetta di rimborso.

Disoccupazione

Se stai percependo l’indennità di disoccupazione NaspI e trovi lavoro come collaboratore occasionale presso una o più aziende, entro un mese dall’inizio dell’attività devi informare l’INPS del reddito che presumi di ricavare nell’anno.

Se il reddito derivante dalla collaborazione é inferiore a quello previsto per mantenere lo status di disoccupato, la NaspI ti viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto.

Esempio

Percepisci una NaspI di 600 euro al mese. Hai trovato lavoro come collaboratore occasionale per un importo di 50 euro al mese per 4 mesi, quindi 200 euro annui (reddito annuo presunto). Devi informare l’INPS di questo nuovo reddito e, durante questi quattro mesi, la tua NaspI viene ridotta dell’80% di 50 euro, ossia 40 euro. Percepirai quindi una NaspI pari a 560 euro.

Attenzione

Se il compenso derivante dalla prestazione occasionale é superiore al limite previsto per la conservazione dello status di disoccupato, non percepirai più la NaspI.

Attenzione

In caso di percezione della NaspI, non bisogna confondere le prestazioni occasionali (alle quali si applica la ritenuta d’acconto), con le prestazioni di lavoro accessorio (quelle pagate tramite voucher). Queste ultime essendo meramente accessorie e occasionali non sono incompatibili con la NaspI, anche se sono comunque previsti dei limiti reddituali indicati nella circolare INPS n. 170 del 2015.