Hai appena svolto dei lavori nel tuo condominio e ti sei reso conto che tra le voci da pagare figura anche la ritenuta d’acconto? Non ti preoccupare, non è nulla di strano. È semplicemente una trattenuta che deve essere versata ogni volta che vengono fatti dei lavori all’interno del condominio. Vuoi saperne di più?
In questa guida sulla ritenuta d’acconto del condominio ti spiego nel dettaglio cos’è, quando e come deve essere pagata, quali sono le aliquote nelle varie situazioni, come funziona la fattura con ritenuta e quali sono le sanzioni amministrative e penali per il mancato versamento della stessa. Ecco cosa devi sapere.
Cos’è
In alcuni casi il condominio diventa un datore di lavoro e quindi funge da sostituto d’imposta. Si pensi ad esempio ai compensi di portineria o ai lavori di ristrutturazione eseguiti da professionisti: in tali casi il condominio deve pagare il compenso al lavoratore e calcolare sull’imponibile la ritenuta d’acconto prevista dalla legislazione nazionale.
Ogni anno il condominio deve rilasciare ai professionisti e i lavoratori che hanno prestato il loro servizio, il CUD o la certificazione delle ritenute operate nell’anno precedente. Esse vanno rilasciate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui la ritenuta é stata applicata. L’amministratore del condominio è la figura che disbriga queste pratiche.
Quando devono essere pagate
L’applicazione della ritenuta d’acconto prevede vari momenti:
- Il pagamento del compenso e in cui viene trattenuta la ritenuta d’acconto;
- Il versamento della ritenuta (tramite modello F24), da effettuarsi entro il 16 al mese successivo il pagamento del compenso;
- La consegna al lavoratore del CUD o della certificazione delle ritenute operate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo;
- La presentazione della dichiarazione delle ritenute operate all’Agenzia delle Entrate (tramite modello 770), entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Esempio
Nell’anno 2017 il condominio esegue dei lavori per un valore di 2.000 euro di imponibile e 80 euro di ritenuta d’acconto. Le scadenze a cui fa riferimento sono le seguenti:
- Giorno 20 aprile 2017: pagamento del compenso pari a 1920 euro. Trattenute operate: 80 euro.
- Entro il Giorno 16 maggio 2017: versamento all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24 per importo pari a 80 euro.
- Entro il 28 febbraio 2018: consegna del CUD al lavoratore.
- Entro il 31 marzo 2018: presentazione all’Agenzia delle Entrate delle ritenute operate tramite modello 770.
Pagamento
Quando il condominio ha un amministratore, egli si occupa di tutte le faccende riguardanti il versamento delle ritenute d’acconto, della consegna delle certificazioni e e della dichiarazione annuale. In caso di piccolo condominio senza amministratore, l’edificio non può esimersi dai propri obblighi e responsabilità fiscali.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/A del 07/02/2007 ha sottolineato che per i condominii senza amministratore, uno qualsiasi dei condomini può occuparsi di pagare le ritenute. Egli ovviamente dovrà usare il codice fiscale del condominio, occuparsi dei versamenti, della consegna delle certificazione e della dichiarazione annuale.
La ritenuta d’acconto va versata il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del lavoro. Va versata all’Agenzia delle Entrate usando il modello F24 e indicando i seguenti codici tributo:
- 1019 per le ritenute del 4% versate a titolo di acconto IRPEF dovuta dal lavoratore (quindi in caso di lavori effettuati per esempio da una ditta individuale);
- 1020 per le ritenute del 4% versate a titolo d’acconto IRES (quindi in caso di lavori effettuati da società).
- 1040 per le ritenute del 20% sui redditi di lavoro autonomo (quindi in caso di prestazioni effettuate da liberi professionisti come ingegneri, architetti, geometri).
Aliquote
La ritenuta d’acconto del 4% va applicata ai compensi dovuti alle:
- Imprese;
- Attività commerciali occasionali.
Si applica quindi ai compensi dovuti per manutenzione o ristrutturazione dell’immobile o degli impianti, ai lavori di pulizia, di giardinaggio, di manutenzione dell’ascensore.
Non si applica la ritenuta del 4%:
- Ai compensi pagati per la posa in opera di un bene, se la posa in opera è solo un elemento accessorio rispetto al bene;
- Ai compensi per le attività di lavoro autonomo, anche occasionale (onorari di geometri, architetti, ingegneri, ecc.). Ai compensi di costoro si applica infatti una ritenuta d’acconto pari al 20%.
- Ai compensi a imprese e professionisti che i condomini pagano tramite bonifico per ottenere le detrazioni fiscali per la ristrutturazione. In questo caso infatti si applica la ritenuta d’acconto dell’8% e viene applicata direttamente dalla banca al momento del bonifico (D.L. n. 78 del 2010.
Fattura con ritenuta
Di seguito degli esempi fac simile di fattura con ritenuta d’acconto per tre casi diversi:
- Fattura con ritenuta d’acconto al 4% per lavori di impresa di pulizie;
- Fattura a professionista per lavori che prevedono detrazioni fiscali.
Esempio
Fattura a impresa di pulizie
- 500€: imponibile per pulizia scale;
- 110€: IVA al 22%;
- 610€: Totale fattura;
- 20€: Ritenuta d’acconto del 4% su imponibile di 500 euro da versare con modello F24;
- 590€: Totale da pagare all’impresa.
Esempio
Fattura a geometra per prestazione connessa a lavori agevolati fiscalmente:
- 1000€: Onorario
- 40€: Contributo integrativo del 4%
- 228,8€: IVA 22% (su 1040)
- 1268,8€: Totale documento
- 0€: Ritenuta d’acconto 20% su onorario
- 1268,8€: Totale da pagare al geometra
In questo caso in fattura non si paga alcuna ritenuta d’acconto, poiché sarà applicata direttamente dalla banca. Il geometra quindi riceve sul conto corrente un compenso apri a 1268,8 meno la ritenuta applicata. L’anno successivo sarà proprio la banca a inviare al geometra la certificazione delle ritenute operate.
Mancato versamento
Se il sostituto d’imposta (in questo caso il condominio) non calcola e non versa la ritenuta d’acconto, va incontro a conseguenze di carattere amministrativo (sanzioni) e, se si superano determinati importi, anche a conseguenze di carattere penale. Nello specifico, il condominio è soggetto a una sanzione del:
- 20% dell’importo non trattenuto se il versamento è stato parziale;
- 30% dell’importo non versato se il versamento delle ritenute non é stato effettuato.
In caso di ritenute non trattenute e non versate si applicano tutte le due sanzioni.
Reato penale
Il mancato versamento della ritenuta d’acconto diventa reato penale l’importo non versato supera i 50.000 euro. Il reato é punito con il carcere da 6 a 24 mesi (art.10 bis D.Lgs. 74/2000). Ovviamente anche per questo illecito é possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso che permette di regolarizzare spontaneamente omissioni o versamenti parziali.