Per il contribuente in difficoltà economica, Equitalia prevede la possibilità di pagare i propri debiti a rate, anzichè in un’unica soluzione. E’ possibile chiedere un piano di rateazione ordinario fino a 72 rate mensili (per estinguere quindi il debito in 6 anni), oppure un piano di rateazione straordinario (in casi di grave disagio economico) fino a 120 rate mensili (per estinguere il debito in 10 anni),
La domanda di rateazione può essere presentata a mano presso gli sportelli Equitalia oppure spedita tramite raccomandata a/r. Dopodichè Equitalia é tenuta a inviare una risposta (non é previsto un tempo preciso entro il quale risponde, ma solitamente non passano 60 giorni) dove sarà indicato l’esito dell’istanza: l’accettazione o il rifiuto della richiesta. Cosa fare se Equitalia non accetta la rateizzazione oppure non risponde alla richiesta di rateizzare il debito?
Nel secondo caso, ossia se Equitalia non risponde alla richiesta di rateizzazione, occorre presentarsi presso uno degli uffici competenti, muniti di una copia della domanda di rateazione e della ricevuta di invio della raccomandata A/R o della ricevuta lasciata dall’impiegato dello sportello (se hai consegnato la domanda a mano). In questa sede potrai quindi sollecitare una risposta, far presente che hai inviato la domanda da tempo. In questi casi solitamente Equitalia si attiva nel più breve tempo possibile per dare finalmente una risposta.
E se invece hai ricevuto risposta negativa? Se ritieni di possedere tutti i requisiti necessari per ottenere la rateazione, ma ti è stata negata, puoi impugnare il rifiuto dinanzi al Giudice competente in base alla natura del tuo debito. Per esempio: se il tuo debito é di natura tributaria, la competenza sarà della Commissione tributaria provinciale. Per le sanzioni amministrative dovrai rivolgerti al giudice di pace, per debiti di natura previdenziale la competenza spetta invece al Tribunale del Lavoro.