Tuo marito ti ha tradita per mesi e ora che l’hai scoperto non vuoi saperne più di lui? Tua suocera abita a casa tua e ti ha tormentato per così tanto tempo che non riesci più a reggere la situazione? Molte sono le cause che possono portare alla separazione, ma quando essa accade è bene che il colpevole sia quello a pagare.
In questo articolo ti spiego come funziona la separazione con addebito di colpa, quali sono i principali casi che ti permettono di far addebitare il costo di separazione, a chi spetta, come si calcolano gli importi di tutte le spese, cosa succede nel caso di figli minorenni e maggiorenni, dunque qual è l’iter per ottenerla.
Indice
Cos’è
Il significato della separazione con addebito di colpa risiede nelle cause che hanno portato al distacco dei coniugi: quando il giudice a cui si è presentato ricorso per la separazione rileva la condotta non consona ai doveri matrimoniali di una parte, può decidere che la separazione gli sia addebitata (art. 151 del codice civile).
Come funziona
Se uno dei due coniugi ha assunto comportamenti non conformi ai doveri coniugali, l’altro coniuge può chiedere che la separazione giudiziale gli sia addebitata (é necessaria espressa domanda da parte dell’altro coniuge).
I comportamenti non consoni però non sono sufficienti a decretare la separazione d’addebito: é necessario che sia dimostrato anche il nesso causale tra quel comportamento e l’intollerabilità della convivenza. Ricapitolando quindi:
- La separazione con addebito può essere decretata solo su domanda. Il coniuge che si sente ferito a causa di un grave comportamento dell’altro, deve espressamente fare domanda di separazione giudiziale con addebito di colpa. Non basta infatti presentare il ricorso di separazione: occorre anche chiedere l’addebito all’altra parte.
- Affinché a seguito del ricorso di separazione giudiziale sia pronunciato l’addebito, il tribunale verifica la sussistenza del comportamento non consono ai doveri matrimoniali e il diretto nesso causale con la separazione.
Cause: motivi principali
L’articolo 151 del codice civile sancisce che le cause di addebito della separazione risiedono in fatti tali da rendere intollerabile la convivenza oppure tali da comportare gravi mancanze o danni all’educazione alla prole. Il codice civile non specifica quali possano essere tali fatti, i quali possono essere individuati dalle tante sentenze della Cassazione in merito:
Infedeltà
In caso di tradimento, é necessario verificare che l’adulterio sia stato la causa della crisi matrimoniale: se infatti l’adulterio avviene quando i due coniugi sono già in crisi, il coniuge infedele non subisce addebito (sentenza Cassazione n. 20256 del 19/09/2006).
Inoltre, è necessario che l’infedeltà sia l’unica causa di separazione (o comunque unita ad altri comportamenti compiuti sempre dallo stesso coniuge – Sentenza Cassazione n. 9472 del 7/09/1999). La sola infedeltà coniugale non genera automaticamente l’addebito, ma deve essere stata la causa scatenante della separazione (Sentenza Cassazione n. 9472 del 7/09/1999).
Tentativo di tradimento
Anche il tentativo di tradimento é equiparato all’infedeltà e quindi rende addebitabile la separazione (Sentenza Cassazione n. 9472 del 7/09/1999).
Motivi religiosi
Quando il coniuge cerca di imporre in maniera oppressiva le proprie ideologie oppure vieta ai figli determinate attività ludiche contrarie al suo credo (Sentenza Tribunale di Napoli del 4/01/2006).
Mobbing e maltrattamento
Un comportamento inadeguato verso il coniuge, fatto di eccessi, minacce, insulti oppure immotivate negazioni di aiuto materiale e spirituale sono causa di addebito della separazione.
Abbandono del tetto coniugale
Se il coniuge abbandona il tetto coniugale senza che vene siano motivi, l’abbandono rappresenta motivo di addebito. Tuttavia, se costretto da comportamenti del coniuge (percosse, ingiurie, ecc.) la separazione non gli é addebitabile (sentenza Cassazione n. 4540 del 24/02/2011).
Invadenza dei suoceri
Un altro motivo spesso causa di separazione tra coniugi é l’invadenza dei suoceri nella vita coniugale. In questo caso però, la giurisprudenza si pone accanto al coniuge che subisce queste intrusioni “estranee” alla vita matrimoniale: non é addebitabile la separazione al coniuge che lascia il tetto coniugale a causa della petulanza della suocera o del suocero (Sentenza Cassazione n. 4540 del 24/02/2011).
Non é addebitabile neanche al coniuge che lascia il tetto coniugale per intollerabilità della suocera che vive con loro (Sentenza Cassazione n. 11064 del 28/09/1999).
Attenzione
Qualunque sia la causa, è necessario prima di tutto accertarla (per esempio tramite prove fornite dall’altro coniuge) e poi é necessario accertare che quel comportamento sia stato il motivo di separazione (nesso casuale).
A chi spetta
Il giudice può pronunciare l’addebito di colpa sia al marito che alla moglie. L’addebito deve essere domandato espressamente al giudice dalla parte incolpevole. La sola inosservanza dei doveri matrimoniali non costituisce causa di addebito di separazione, ma é necessario che essa sia direttamente ricollegabile alla separazione (Cassazione Civile, sez I, sent. 14042/2008; Cassazione Civile, sez I, sent. 21245/2010).
Esempio
Due coniugi non hanno alcun problema tra loro, ma uno dei due commette adulterio. L’altro coniuge (marito o moglie), profondamente ferito, non riesce più a convivere. In questo caso c’è nesso casuale tra tradimento e separazione e la separazione è addebitabile.
Esempio
I coniugi sono in crisi, la situazione è precaria. Uno inizia una relazione extraconiugale. Non é certo che gli verrà addebitata la separazione, se comunque si prova che la profonda crisi era già in atto prima dell’adulterio.
Conseguenze
La pronuncia di addebito comporta una serie di effetti economici e patrimoniali a carico del coniuge responsabile. Il coniuge a cui é stata riconosciuta la colpa della separazione dovrà farsi carico di una serie di conseguenze: perderà alcuni diritti e dovrà farsi carico di alcuni doveri, a seconda della sua situazione.
Quali costi si devono sostenere
- Spese legali. Il primo costo che deve pagare il coniuge responsabile é quello delle parcelle e di tutte le spese sostenute dalla controparte. Dovrà quindi rimborsargli tutte le spese legali.
- Assegno divorzile di mantenimento. Se il coniuge era la parte economicamente più debole, perché comunque il diritto all’assegno divorzile. Gli verrà riconosciuto solo il diritto agli “alimenti” ossia a un assegno sufficiente solo a garantirgli i bisogni essenziali e non lo stesso tenero di vita di cui godeva da sposato.
- Assegnazione casa coniugale. L’assegnazione della casa coniugale non dipende dall’addebito o meno della separazione. Per decidere sull’assegnazione infatti, il giudice prende in considerazione altri elementi, quali per esempio l’affidamento dei figli. Se quindi i figli vengono affidati al coniuge reo, che è anche la parte economicamente più debole. la casa potrebbe essergli assegnata.
- Pensione di reversibilità. Il coniuge responsabile perde il diritto alla reversibilità. Non perde il diritto solo se é in stato di effettivo bisogno economico ed é titolare di diritto agli alimenti.
- Eredità e successione. Il coniuge reo perde tutti i diritti ereditari verso l’altro coniuge. Se aveva diritto agli alimenti, in base all’eredità lasciata dal deceduto gli sarà solo concesso un assegno vitalizio di importo comunque non superiore agli alimenti.
- Affidamento dei figli. L’addebito della separazione non comporta alcuna conseguenza sull’affidamento dei figli, che può essere congiunto o esclusivo, a seconda delle esigenze e dei bisogni dei figli.
- Risarcimento dei danni. La sentenza di addebito della separazione non implica necessariamente anche l’obbligo di risarcire i danni al coniuge incolpevole. Quest’ultimo, in presenza di danno biologico, morale o esistenziale causato dal comportamento non consono dell’altro, può fare domanda di risarcimento dei danni, ma deve intentare una nuova causa giudiziale, ovviamente può prima provare in via stragiudiziale (Cassazione n. 9801/2005; Cassazione n. 18853/2011).
Calcolo importo
Non si può dare un esempio preciso di quali sono i costi che vengono addebitati al coniuge responsabile della separazione. Costui perde innanzitutto alcuni diritti (il diritto all’assegno divorzile e diritto all’eredità tra gli altri) ma deve anche farsi carico di alcuni importanti costi:
Costi giudiziari
Se la separazione gli è stata attribuita con addebito, dovrà risarcire all’altro coniuge tutte le spese legali affrontate. Le spese di solito ammontano a circa 2000/3000 euro, ma i costi sono molto variabili e dipendono da tante variabili, tra cui il costo del professionista, l’entità patrimoniale, ecc.
Costi di mantenimento
Se l’altro coniuge é economicamente più debole, dovrà provvedere all’erogazione dell’assegno divorzile. Tuttavia, i costi di mantenimento non sono legati all’addebito o meno di separazione, ma dipendono da altri fattori (tra cui appunto lo stato di bisogno del coniuge e la sua impossibilità a essere autosufficiente, ecc.).
Costi di risarcimento
La sentenza di addebito di separazione non comporta automaticamente anche il risarcimento dei danni all’altro coniuge incolpevole. Tuttavia, se quest’ultimo ha subìto danni biologici, esistenziali o morali, può intentare una nuova causa a parte affinché gli sia riconosciuto il risarcimento dei danni subiti.
Figli
Quando un coniuge é stato ritenuto reo della separazione, che quindi é stata pronunciata in suo addebito, l’affidamento dei figli comunque non subisce delle conseguenze. Il coniuge a cui é stata addebitata la separazione quindi, può ottenere l’affidamento congiunto o esclusivo dei figli, a seconda delle circostanze e delle necessità della prole, maggiorenne o minorenne.
Se però il comportamento del genitore che ha causato la separazione potrebbe danneggiare o pregiudicare l’educazione o l’integrità fisica dei figli, allora costituisce anche motivo di non affidamento. Tipico esempio é quello del coniuge violento, che potrebbe far del male ai bambini, che quindi vengono affidati all’altro coniuge.
Procedura: ricorso al tribunale
Il procedimento per l’addebito in capo all’altro coniuge inizia con il ricorso al tribunale di separazione giudiziale. In caso di separazione giudiziale, essendo i due coniugi in disaccordo, non si può ricorrere alla separazione consensuale (quindi con negoziazione assistita o in Comune senza avvocato), ma si deve ricorrere necessariamente al tribunale e all’assistenza di un avvocato.
Il coniuge non abbiente, può comunque fa ricorso al gratuito patrocinio per trovare un legale che lo assista nella tutela dei suoi diritti.
La procedura inizia quindi con la presentazione, da parte del coniuge che si ritiene ferito, presso il tribunale dove avevano l’ultima residenza comune i due coniugi (in assenza, il tribunale competente é quello del coniuge convenuto).
Il ricorso deve presentare i fatti su cui si fonda la domanda, la presenza o meno di figli e le dichiarazioni dei redditi (o i CUD) degli ultimi tre anni.
Il tribunale accoglie il ricorso e fissa la data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale. In questa fase il coniuge convenuto può depositare la sua memoria difensiva. Il giorno della comparizione il Presidente tenta la conciliazione dei coniugi. Se va a buon fine, i coniugi tornano insieme e il processo si conclude.
Se invece non si giunge ad alcuna conciliazione, il Presidente nomina un giudice istruttore e fissa una data di comparizione dinanzi a quest’ultimo.
Inizia quindi un processo ordinario: si potranno fornire prove necessarie a sostegno dei fatti contestati, depositare memorie difensive, ecc. Il giudice, nell’interesse delle parti e degli eventuali figli può avvalersi di una sentenza provvisoria in cui sancire le condizioni di separazione non definitive. Il processo termina con la sentenza di separazione, la quale può essere impugnata con le modalità previste per una sentenza ordinaria.