A volte anche i matrimoni hanno necessità di un periodo di pausa, periodi in cui entrambi i coniugi possono riflettere sulle proprie diversità inconciliabili e valutare la possibilità di continuare il proprio rapporto oppure interromperlo in maniera definitiva. Quando i coniugi decidono di comune accordo tale pausa si parla di separazione consensuale.
In questa guida ti spiego come funziona la separazione consensuale, qual è l’iter della procedura da seguire, quanto costa separarsi e quanto tempo occorre, quali sono tutti i documenti necessari per richiederla, quando è possibile divorziare dopo la separazione e come è possibile tornare insieme dopo una pausa di riflessione.
Come funziona
In Italia non é ancora valido il divorzio diretto, ossia quello immediato senza prima un periodo di separazione, tranne che in rari specifici casi. Prima di arrivare allo scioglimento definitivo del divorzio quindi, é necessario un periodo di non convivenza dei due coniugi, denominato separazione.
Dopo un anno di separazione, si potrà chiedere il divorzio. Se la separazione é consensuale, il divorzio si potrà ottenere dopo soli sei mesi (Legge sul divorzio breve: L. 6 maggio 2015, n. 55)
Una separazione é consensuale quando non c’è alcun contenzioso tra i due coniugi: entrambi hanno deciso di separarsi e hanno trovato un accordo per quanto riguarda la divisione dei beni, gli eventuali assegni di mantenimento, l’affidamento dei figli e l’assegnazione della casa coniugale.
Si tratta quindi di una tipica procedura di volontaria giurisdizione. In questo caso, possono rivolgersi al tribunale e chiedere la cosiddetta “separazione consensuale” in modo da poter chiedere il divorzio già dopo sei mesi.
Ovviamente affinchè la separazione sia legale, occorre che sia sottoscritta a tutti gli effetti. Se due coniugi iniziano a vivere separatamente ma non chiedono formalmente la separazione, non potranno accedere al divorzio: occorre quindi mettere tutti per iscritto e omologare la separazione, affinchè da quel termine si possano conteggiare i sei mesi per la richiesta di divorzio.
Procedura
Per la separazione consensuale occorre presentare ricorso alla Cancelleria del Tribunale. Con l’introduzione del “Decreto Competitività” del 2005, é obbligatoria l’assistenza di un avvocato.
Il Presidente fisserà una data in cui i coniugi sono chiamati a comparire. Quel giorno il Presidente tenterà prima la conciliazione, ai sensi dell’articolo 708 del codice di procedura civile. Se la conciliazione riesce verrà redatto apposito verbale, i coniugi tornano insieme e la procedura di separazione cessa lì.
Se invece non si arriva a nessuna conciliazione, il Presidente continua la procedura ed emana il decreto di omologazione della separazione, che quindi diventa effettiva legalmente.
Attenzione
Il Tribunale competente per la presentazione del ricorso é quello dell’ultima residenza comune, in alternativa é quello del coniuge convenuto.
Con l’entrata in vigore della legge sul divorzio breve, sono state introdotte due ulteriori procedure per la separazione consensuale, senza tribunale e persino senza avvocato:
- Separazione tramite negoziazione assistita;
- Separazione in comune.
Negoziazione assistita (art. 6 L. 162/2014)
I due coniugi si rivolgono a un avvocato (ognuno può avere un avvocato oppure entrambi possono avere lo stesso avvocato), si incontrano e discutono sulle condizioni di separazione (assegni, casa, figli), arrivano quindi a un accordo, lo mettono per iscritto e lo sottoscrivono. L’avvocato quindi si occuperà di trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per avere:
- Il nullaosta, se i coniugi hanno figli minorenni oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti o gravi portatori di handicap;
- L’autorizzazione, se i coniugi non hanno figli minorenni oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti o gravi portatori di handicap.
Dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile
Se i coniugi sono senza figli, oppure i figli sono maggiorenni autosufficienti economicamente e non portatori di handicap grave, possono intraprendere la procedura di separazione direttamente presso il Comune di residenza di uno dei due oppure il Comune dove il matrimonio é stato trascritto.
In questo caso l’avvocato non é obbligatorio, si può fare tutto senza legale; i due coniugi devono chiedere al Comune di fissare un giorno in cui dovranno comparire dinanzi all’ufficiale di Stato civile (di solito il sindaco) per confermare l’accordo sulle condizioni di divorzio.
Attenzione
L’accordo non può riguardare patti di trasferimento patrimoniali. Qualora ci fossero, i due coniugi devono avvalersi di una delle altre due procedure di separazione.
Costi e tempi
Nella procedura di separazione, il costo che fa la differenza é quello della parcella dell’avvocato. Il contributo unificato da pagare é infatti pari a 98 euro e per i procedimenti riguardanti i figli il contributo unificato é esente. La spesa maggiore é quindi quella legale. Quando si tratta di separazione consensuale però, questa spesa di solito é notevolmente ridotta.
Non essendoci un contenzioso tra i coniugi, l’avvocato non é neanche obbligatorio: in assenza di figli o con figli maggiorenni e autosufficienti, é possibile persino rivolgersi al Comune e ottenere la separazione pagando i soli diritti comunali (pari a circa 15/30€).
Il costo diventa quindi davvero molto irrisorio. Tuttavia, vari coniugi, anche se decidono di intraprendere la separazione in Comune, si avvalgono di una consulenza di un legale, almeno per comprendere meglio i propri diritti e i propri strumenti di tutela.
Infine, in caso di negoziazione assistita, che di solito si conclude in un paio di incontri, il costo si aggira attorno ai 700/1000 euro e se l’avvocato é lo stesso per entrambi i coniugi, tale costo si può anche dividere in due.
Gratuito patrocinio
I meno abbienti (con reddito personale lordo non superiore a euro 11.528,41) che desiderano tutelarsi, hanno diritto al gratuito patrocinio, ossia l’assistenza di un avvocato a spese dello Stato. Per avvalersi di questa possibilità occorre rivolgersi all’albo degli avvocati della propria zona e scegliere tra i legali abilitati al gratuito patrocinio.
Addebito
In caso di separazione consensuale non é possibile chiedere l’addebito a uno o l’altro coniuge. Con il termine “consensuale” significa che i due coniugi hanno trovato un accordo ed entrambi hanno deciso consensualmente di separarsi. L’addebito quindi può essere richiesto solo tramite separazione giudiziale.
Quanto dura
In caso di separazione consensuale, per poter chiedere il divorzio occorrono solo sei mesi di tempo. Inoltre, essendo una separazione senza contenzioso, in cui i coniugi hanno trovato un accordo, è chiaro che ti tempi sono sempre più ridotti: nella separazione giudiziale infatti, per ottenere il divorzio occorre attendere almeno un anno di tempo.
Documenti
I documenti che servono per la richiesta di separazione e che vanno consegnati alla Cancelleria del tribunale, oppure agli avvocati (in caso di negoziazione assistita) oppure al Comune (in caso di separazione senza avvocato dinanzi al Sindaco), sono:
- Il modulo di ricorso (ossia la domanda di separazione). Per la formulazione del ricorso é possibile avvalersi dell’avvocato, ma anche presentarlo personalmente.
Attenzione
Prima di compilare questo modulo, verifica se il tuo Tribunale ha uno suo fac simile atto di separazione direttamente sul suo sito internet. In caso di separazione in Comune, lo stesso modello può essere opportunamente modificato e usato.
Scarica subito un modello fac simile di ricorso per separazione consensuale.
Entrambi i coniugi devono inoltre disporre di:
- Certificato di residenza;
- Stato di famiglia,
- Certificato di matrimonio;
- Copia fronte retro di carta di identità e codice fiscale;
- Ricevuta del pagamento del contributo unificato.
Attenzione
I documenti potrebbero divergere da Tribunale a Tribunale e da Comune a Comune, visita quindi i propri siti, telefona o recati direttamente presso gli uffici per conoscerli con esattezza.
Divorzio dopo
In caso di separazione consensuale, il divorzio può essere ottenuto già sei mesi dopo l’omologa della separazione. I due coniugi, possono fare domanda di divorzio già dopo l’omologa della separazione. La domanda va inviata presso il Tribunale che chiama i due coniugi a comparire in udienza.
Di solito l’udienza viene fissata entro due o tre mesi dal deposito della richiesta. Il divorzio non avviene durante la sentenza stessa, ma spesso entro al massimo un mese. La sentenza di divorzio viene infine annotata nel Registro di Stato Civile del Comune in cui era trascritto il matrimonio.
Tornare insieme dopo
In caso di richiesta di separazione, in qualsiasi momento si può tornare indietro. La riconciliazione é sempre possibile e auspicabile tra due coniugi. Tant’é che anche durante la prima comparizione dei coniugi in Tribunale, il Presidente tenta prima di tutto la conciliazione ai sensi dell’articolo 708 del codice di procedura civile.
Se la riconciliazione non avviene in quella sede, può comunque avvenire in qualsiasi momento: con la ripresa reale ed effettiva della convivenza, nonchè dei rapporti materiali ed affettivi, la separazione cessa.
Non occorre una sentenza che dichiari la fine della separazione, la riconciliazione é tacita e valida. Tuttavia, i due coniugi possono comunque espressamente metterle fine tramite una scrittura in cui dichiarano la volontà di riconciliarsi.