Una crisi coniugale può portare i coniugi a separarsi. Alcune volte le parti decidono di continuare la propria vita separatamente, senza avviare le pratiche formali per la separazione legale: si tratta dunque di una separazione di fatto. I coniugi vivono la loro vita, sono effettivamente e legalmente sposati ma ormai è come se non lo fossero.

In questa guida completa sulla separazione di fatto ti spiego cos’è e come funziona, qual è la differenza con la separazione legale e il divorzio, quali sono pro e contro e rischi di questa scelta, cosa succede in caso di figli minorenni e maggiorenni, cosa rischia chi instaura una nuova relazione e chi infrange l’obbligo di fedeltà; infine ti fornisco un fac simile modello scrittura privata per separazione di fatto tra coniugi.

Cos’è e come funziona

Significato. Per separazione di fatto si intende quando due coniugi smettono di essere una coppia, senza che il tribunale abbia emesso sentenza di separazione. Questo può avvenire in due modi:

  1. Cambio residenza. Avviene quando un coniuge abbandona il tetto coniugale senza l’accordo con il coniuge. L’abbandono del tetto coniugale costituisce un illecito, perché il matrimonio, che è a tutti gli effetti un contratto, lega due persone a vivere insieme. Chiaramente, se uno abbandono il tetto coniugale perché costretto, per esempio perché subisce violenza, in tal caso l’abbandono è per giusta causa e dunque non costituisce reato.
  2. Sotto lo stesso tetto, separazione di fatto in casa. Avviene molto più spesso di quanto si possa pensare: i due coniugi continuano a vivere insieme sotto lo stesso tetto, per non dare dolore ai figli, per motivi economici o di facciata. Ma smettono di essere una coppia.

Pro e contro

Se tu e il tuo coniuge raggiungete un accordo per la separazione di fatto, prendete ogni decisione nel rispetto dell’altro, dei figli, degli obblighi di mantenimento e di assistenza, la separazione è un modo civile per mettere fine a un matrimonio che è già finito per vari motivi, oppure per prendersi una pausa e decidere cosa fare per il futuro: tornare insieme oppure avviare le pratiche della separazione legale e poi del divorzio.

Se invece la separazione di fatto avviene senza accordo, o peggio, uno dei due abbandona il tetto coniugale senza l’accordo con l’altro, costui corre dei rischi non indifferenti: abbandonare il tetto coniugale è infatti un illecito.

Rischi

La cosa più ragionevole da fare è cercare di venirsi incontro e raggiungere un accordo. Purtroppo questo non sempre avviene e i rischi per chi abbandona il tetto coniugale non vanno sottovalutati: In caso di abbandono del tetto coniugale, rischi l’addebito della separazione. La legge tutela espressamente i diritti e i doveri dei coniugi:

  • I coniugi hanno l’obbligo di fedeltà, assistenza materiale e morale, coabitazione (art. 143 del codice civile);
  • L’abbandono del tetto coniugale o il mancato adempimento degli obblighi di assistenza coniugali o genitoriali, è punito con una multa da 103 a 1032 euro e la reclusione fino a un anno (art. 570 del codice penale).

Abbandonare il tetto coniugale e non mantenere coniuge più debole e figli, è dunque un reato penale.

Scrittura privata

I due coniugi che intendono separarsi, per tutelare questo delicato momento nella maniera più civile è responsabile, possono raggiungere un accordo e la cosa migliore da fare è metterlo su carta. L’accordo può riguardare fatti personali ed economici, nello specifico:

  • L’allontanamento dalla casa coniugale;
  • Assegni per mantenimento;
  • L’assegnazione della casa familiare.

Scrittura privata tra coniugi

Tu e il tuo coniuge avete deciso di prendervi un periodo di pausa, per decidere se è il caso di separarvi. Non volete subito rivolgervi al tribunale, preferite andare con calma e quindi avete pensato di redigere una scrittura privata, allo scopo di regolare innanzitutto l’allontanamento di uno dei due dalla casa coniugale e poi altri aspetti economici, quali ad esempio mantenimento, casa di proprietà, mobili, auto.

Nulla vi vieta di fare una scrittura privata tra coniugi: è una forma di tutela se decidi di non vivere più con il tuo coniuge. E’ difficile che, dopo averti firmato la scrittura privata con cui ti autorizza a lasciare il tetto coniugale, possa ottenere l’addebito della separazione a tuo carico.

L’abbandono del tetto coniugale può comunque comportare l’addebito della separazione se non rispetti gli impegni presi (pagamenti degli alimenti, mantenimento, cura dei figli). Sarebbe anche opportuno dare al tuo coniuge l’indirizzo della nuova dimora.

Attenzione

Il tuo coniuge, che ti autorizza a lasciare la casa coniugale, potrebbe comunque cambiare idea, revocare l’autorizzazione e chiedere il tuo rientro. Con una semplice scrittura privata, ogni coniuge può chiedere in qualsiasi momento la ripresa della convivenza; richiesta a cui non puoi sottrarti, a meno che chiaramente ci siano valide ragioni per non rientrare (maltrattamenti, pericoli, ecc.). Una scrittura privata infatti, non ha lo stesso valore di un provvedimento, anche provvisorio, del giudice.

Attenzione

Una scrittura privata non ha lo stesso valore di un provvedimento, anche provvisorio, del giudice. Per esempio: supponiamo che nella scrittura privata il tuo coniuge si impegni a versarti 500 euro al mese e poi non lo fa. Con un provvedimento del giudice, saresti tutelato più velocemente, ma con una scrittura privata dovresti intraprendere una procedura più lunga e dispendiosa per ottenere quanto ti spetta.

Suggerimento

Meglio procedere con una scrittura privata solo per un breve periodo, in modo da prendersi un ragionevole tempo per una decisione ponderata sulla futura separazione legale.

Obblighi

La scrittura privata può avere ad oggetto solo questioni patrimoniali (arredo, diritto di vivere nella casa coniugale…) ma non i diritti indisponibili derivanti dal matrimonio. Dunque, non può limitare in alcun modo:

  • L’obbligo di fedeltà;
  • L’obbligo di assistenza morale ed economica;
  • Responsabilità dell’assistenza ai figli e diritto di vederli;
  • Libertà e status personale;
  • Collaborazione tra coniugi.

Nella scrittura privata quindi non potete certo scrivere che potrete tradirvi, oppure esonerare un coniuge dal mantenere i figli.
Suggeriamo un’estrema cautela nell’allontanarsi da casa, limitando il periodo di separazione di fatto a un tempo definito, necessario per decidere o meno sulla riconciliazione o sulla separazione legale.

Non dimenticare che in caso di separazione di fatto o anche legale, potete sempre tornare indietro e riconciliarvi! Quindi, anche se poi iniziate la procedura di separazione in tribunale e poi vi riconciliate, si può annullare tutto senza problemi!

Ecco di seguito un modello di scrittura privata per separazione di fatto tra coniugi, un fac simile lettera di allontanamento dalla casa coniugale.

Scarica subito il modulo fac simile compilabile WORD della scrittura privata per separazione di fatto tra coniugi.

Nuova relazione

Il matrimonio, che è a tutti gli effetti un contratto tra i coniugi, impone l’obbligo di fedeltà. Un tradimento o una nuova relazione dunque, sono sufficienti a determinare l’addebito della separazione. Tuttavia, ai fini dell’addebito è necessario uno stretto nesso di causalità tra infedeltà e crisi matrimoniale (sentenza n. 1343172008 della Corte di Cassazione).

Ciò significa che se tradisci il tuo coniuge e a causa di questo tradimento la controparte chiede la separazione (nesso causale tra adulterio e separazione), questa sarà addebitata a te. Se invece instauri una nuova relazione quando siete già separati di fatto, allora nessun Giudice addebiterà la separazione per tradimento, in quanto la relazione è nata dopo la separazione di fatto.

Suggerimento

Almeno fino alla prima udienza (o ancora meglio, fino all’udienza di separazione), sarebbe meglio mantenere un certo contegno ed evitare di far sapere al coniuge dell’esistenza della nuova relazione, proprio per evitare eventuali gelosie improvvise e la successiva strumentalizzazione della vicenda in tribunale.

Assegni familiari

Il coniuge che ha l’affidamento dei figli, ha diritto agli assegni familiari (ANF), quindi può chiederli sul suo stipendio oppure, se non ha uno stipendio, ha diritto a quelli percepiti dal coniuge (art. 211, L. 19 maggio n. 151/75).

Esempio

Mario e Anna sono separati e hanno due figli. Anna ha l’affidamento dei bambini, ma non lavora e non percepisce ANF. Mario lavora e percepisce gli ANF: dovrà versarli ad Anna.

Se i due coniugi lavorano entrambi, in caso di separazione con affidamento congiunto, uno de due ha diritto agli ANF e possono scegliere liberamente chi dei due deve percepirli. In caso di mancato accordo, gli ANF spettano al genitore convivente con la prole.

Autorizzazione INPS

Se sei un lavoratore dipendente, devi chiedere gli assegni familiari al tuo datore di lavoro, tramite un apposito modulo. Il tuo datore di lavoro quindi, ti paga gli assegni familiari sul tuo stipendio, ogni mese.

Se sei separato o divorziato, prima di chiedere gli assegni familiari al tuo datore di lavoro, devi chiedere un’apposita autorizzazione all’INPS tramite il modello ANF 42 INPS, tale autorizzazione serve per inserire i tuoi figli (che per esempio non vivono con te) nel nucleo familiare e quindi percepire gli assegni. Puoi inviare la richiesta di autorizzazione tramite il sito INPS, tramite il call center (803 164 da fisso e 06 164 164 da mobile) oppure tramite un patronato.

A questo punto l’INPS ti rilascia l’autorizzazione, denominata ANF 43 e puoi finalmente consegnarla al tuo datore di lavoro, insieme al classico modulo di richiesta assegni, ossia il modulo SR 16. E con questo hai terminato: il tuo datore di lavoro ti pagherà gli assegni in busta paga.

Con figli

In caso di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi, tu e il tuo coniuge potete accordarvi per il mantenimento dei figli e i contributi economici (Tribunale d’appello di Lugano, sent. del 25 febbraio 2015). Tale accordo non impedisce poi che, se e quando chiederete la separazione legale al giudice, possiate domandare condizioni diverse.

Prima ancora di chiedere la separazione, potete rivolgervi al giudice senza alcuna formale richiesta di separazione: la legge tutela la famiglia anche nei suoi momenti più critici e un giudice è a vostra disposizione per aiutarvi, anche senza intraprendere la strada formale della separazione. In questo caso potete chiedere al giudice di adottare la soluzione più adeguata alle esigenze della famiglia che sta attraversando un momento di crisi, anche senza avviare la procedura formale di separazione.

In conclusione, nella separazione di fatto, potete accordarvi sulle misure economiche del mantenimento. Non sono invece ammessi accordi relativi a:

  • Affidamento dei figli;
  • Riduzione dei diritto di genitore;
  • Riduzione delle responsabilità di genitore.

Il rispetto degli accordi presi in sede di separazione di fatto, è possibile solo quando entrambi i coniugi sono ragionevoli, mossi dal desiderio di mantenere rapporti civili e di comprensione. Non è facile. In caso di mancato rispetto degli accordi, è consigliabile chiedere l’assistenza di un legale.

Divorzio

La separazione di fatto non ha alcun valore ai fini della procedura e dei tempi per ottenere il divorzio. Nel senso che anche se siete separati di fatto da anni e anni, e decidete di divorziare, non potete chiedere il divorzio direttamente, ma dovete passare prima per la separazione legale.

Dovete quindi prima rivolgervi al tribunale affinché sentenzi la separazione legale. Una volta ottenuta la sentenza di separazione, potete chiedere il divorzio dopo almeno:

  • 6 mesi, se si tratta di separazione consensuale;
  • Un anno, se si tratta di separazione giudiziale.

Fedeltà

L’infedeltà rappresenta una violazione degli obblighi coniugali e, di conseguenza, comporta l’addebito della separazione. E’ però necessario che il tradimento sia stato la causa della crisi coniugale.

Ciò significa che, se il coniuge ha intrapreso una nuova relazione quando il matrimonio era già in crisi o durante la separazione di fatto, allora la nuova relazione non costituisce valido motivo di addebito della separazione (Tribunale di Milano, sentenza n. 5114/2013).