Le scuole paritarie sono scuole private, quindi non statali, che sono abilitate a rilasciare titoli di studio con valore legale e che quindi rispondono ai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Molti sono gli aspiranti insegnati che intraprendono il loro percorso lavorativo nelle scuole private e non in quelle pubbliche. Permangono tuttavia ancora alcuni dubbi in merito alla possibilità di insegnamento all’interno di queste scuole (medie, superiori): per esempio, si può insegnare senza abilitazione nelle scuole private, per esempio fare supplenze di docenti assenti?

Insegnante

Si può insegnare senza abilitazione nelle scuole private?

La risposta é sancita proprio nella legge 10 marzo 2000, n. 62 e precisamente nel comma 4 lettera g, il quale sottolinea che, la parità delle scuole private alle scuole pubbliche, é riconosciuta solo agli istituti in possesso di determinati requisiti, tra cui appunto la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione.

La legge 62/00 sancisce quindi espressamente che le scuole private per mantenere la parità con le scuole pubbliche (e quindi, affinchè i titoli rilasciati abbiano valore legale), debbano assumere docenti in possesso di abilitazione (art.1 comma 4).

Tuttavia, così come avviene anche per le scuole pubbliche, in casi particolari (quando per esempio si ha difficoltà a reclutare insegnanti in possesso di abilitazione), si può essere chiamati a insegnare, per supplenze, anche senza titolo di abilitazione all’insegnamento.