Cosa fare nel momento in cui avviene un incidente stradale, ma senza collisione tra i due veicoli? E’ il tipico esempio di un’auto che taglia la strada, l’altra se ne accorge e quindi vira a lato, sbattendo su un palo, un muro, una recinzione e provocando danni alla sua macchina e alla sua persona.
In questo caso, per chi assiste alla scena, è evidente che, sebbene non ci sia stata collisione tra le auto, è stato il primo automobilista a sbagliare, costringendo il secondo alla manovra azzardata per evitare lo scontro. Tuttavia, questo caso, che viene definito come “sinistro stradale causato da turbativa senza scontro”, non è sempre di facile risoluzione quando poi si tratta di ottenere il risarcimento dei danni dall’assicurazione.
Troppo spesso accade che, in caso di incidenti senza scontri, l’assicurazione liquidi frettolosamente la pratica di risarcimento adducendo un semplice “concorso di colpa“. A questo punto quindi, il danneggiato, si ritrova non solo ad ottenere un indennizzo diretto inferiore a quello spettante, ma eventualmente anche a scendere di categoria bonus malus. Il tutto ingiustamente.
Purtroppo varie assicurazioni, in questi casi senza scontro, prevedono automaticamente un risarcimento in “concorso di colpa” sancito nell’art. 2054 comma 2 del c.c.. Tuttavia, in questa fattispecie, il ricorso a questo articolo è quantomeno superficiale, come ha precisato il Giudice di Pace di Torino nella sentenza del 24/10/2013. Nella sentenza, il giudice ha affermato che, anche in caso di sinistro senza scontro, non si applica subito il concorso di colpa di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c., ma quanto previsto invece dal primo comma, purchè sia accertato che il sinistro è stato causato da comportamenti dell’altro veicolo (vedi anche Cassazione Civile 1/4/1976 n.1150).
Il primo comma dell’art. 2054 c.c. sostiene infatti che il proprietario di un veicolo circolante (non è quindi necessario lo scontro) è obbligato a risarcire se non prova di aver messo in atto le azioni possibili per evitarlo. Se quindi il danneggiato fornisce prova che l’incidente è stato causato da una manovra o un comportamento scorretto dell’altro (nesso causale, allora dovrà essere interamente risarcito e la colpa attribuita all’altro conducente. Quest’ultimo, a sua volta, se non vorrà essere considerato colpevole, dovrà provarlo.
Ricapitolando, in caso di incidente causato da turbativa senza scontro, il primo onere è del danneggiato, che deve provare che l’incidente è avvenuto per causa dell’altro. Il secondo onere è dell’altro conducente, che dovrà fornire prova di discolpa.
Nella sentenza di Torino di cui sopra, una macchina svoltava a sinistra, tagliando la strada ad una moto che, per scansare l’incidente, frenava e cadeva a terra, ferendosi. In base alle testimonianze e sulla base degli accertamenti dei vigili urbani intervenuti il giudice ha evidenziato che la colpa fosse stata del conducente dell’auto. Il motociclista ha quindi assolto all’onere della prova, mentre l’altro non è stato in grado di provare neanche in parte la responsabilità in concorso, limitandosi a fornire mere ipotesi, non dimostrate, sull’eccessiva velocità del motociclista.