A volte una sola impresa non riesce a raggiungere i risultati che riuscirebbe a raggiungere insieme ad altre. Il detto l'”unione fa la forza” ben si addice alle imprese che mettono insieme le proprie risorse allo scopo di realizzare dei piani comuni e ottenere un vantaggio condiviso.

In questa guida completa sulla società consortile ti spiego cos’è e come funziona, come si costituisce, quali sono gli aspetti fiscali da considerare, come si costituisce una società consortile a responsabilità limitata, qual è la differenza tra società consortile e consorzio e cooperativa ed infine quali sono le regole che vigono negli appalti pubblici.

Cos’è e come funziona

La società consortile è una società tra più imprese che ha lo scopo di delineare un’organizzazione comune. Opera quindi come una società a tutti gli effetti.

Il consorzio invece, non è una società, ma un contratto tra più società che:

  • Non svolge attività di impresa come unico soggetto, ma mette in comune, coordina le attività di ogni singola entità facente parte del consorzio;
  • Non mira a distribuire utili tra i soci (le singole società) ma a coordinare il lavoro delle aziende consorziate e, tramite questo tipo di organizzazione comune, aumentare o mantenere il reddito di ognuno delle aziende facenti parte il consorzio.

Costituzione

Un aspetto molto importante da sottolineare è che la società consortile non ha una propria disciplina: non esiste una disciplina per il consorzio, ma si applicano di volta in volta le norme previste per il tipo di società scelto.

Quindi, se per esempio i soci hanno costituito il consorzio sotto forma di srl si applica la disciplina della srl, se lo hanno costituito sotto forma di snc si applica la disciplina delle snc e così via (ci sono solo alcune deroghe come vedremo più avanti).

Ne consegue che, per la costituzione di un consorzio, i soci devono seguire procedure e adempimenti previsti per il tipo societario prescelto. Chiaramente per costituire il consorzio, esistono delle norme specifiche che almeno indicano forma e contenuto del contratto di consorzio:

  1. Deve essere stipulato per iscritto, altrimenti è nullo;
  2. Il contratto di consorzio deve contenere degli elementi essenziali (oggetto, durata, sede, apporti dei consorziati, poteri degli organi, clausole di entrata nuovi consorziati, clausole di recesso ed esclusione di consorziati, sanzioni per inadempimento dei doveri dei soci).

Se il contratto di consorzio ha una portata tale da avere impatto sul mercato di beni in cui opera, allora bisogna presentare domanda all’Autorità Governativa (ex art. 2618 c.c.) affinché autorizzi il consorzio.

Aspetti fiscali

La Legge n. 240/1981 riguarda i consorzi tra piccole e medie imprese che lavorano nei seguenti settori:

  • Artigianato;
  • Industria;
  • Commercio.

Ecco le agevolazioni fiscali previste per questi consorzi tra PMI:

  1. Divieto di distribuzione utili (art. 4 L. 240/81). Lo statuto sociale del consorzio deve indicare espressamente il divieto di distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma;
  2. Esenzione per gli utili reinvestiti (art. 7 L. 240/81). Gli utili eventualmente prodotti dal consorzio, se reinvestiti entro il secondo anno rispetto a quello di maturazione non sono soggetti a tassazione. Lo scopo della norma è quello di incentivare i soci a potenziare il consorzio reinvestendo gli utili. Ciò significa che se gli utili non vengono reinvestiti o comunque destinati a scopi diversi rispetto a quello del reinvestimento, sono soggetti alla classica tassazione.

Quindi per usufruire dell’esenzione fiscale degli utili, il consorzio non deve distribuirli ai soci ma deve reinvestirli nella società entro due anni. Se il consorzio distribuisce gli utili ai soci oppure non li reinveste, allora il regime agevolato (esenzione)è revocato e agli utili si applicherà la tassazione ordinaria.

A responsabilità limitata

La srl consortile può derogare le norme che regolano la tipologia prescelta (ossia la srl), ma solo se la loro applicazione è incompatibile con le finalità del consorzio e purché non la srl non venga stravolta rispetto al modello originario.

Per esempio, un principio inderogabile è quello che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio: questo principio non si può derogare altrimenti la srl verrebbe completamente snaturata. La deroga è concessa solo si seguenti con consorzi a srl:

  • Che hanno attività esterna (co. 2 art. 2497 c.c.);
  • Appaltatori di lavori pubblici.

In questi casi la legge sancisce la responsabilità solidale dei consorziati per le obbligazioni del consorzio.

Inderogabilità delle norme che disciplinano il “tipo”

Chiaramente, la società consortile non deve essere per forza una srl, può assumere anche altre forme societarie. Le norme disciplinano il consorzio quindi saranno sempre quelle del tipo di società utilizzato.

Quindi se per esempio un consorzio è costituito sotto forma di snc, si applicano le norme previste per le snc. Se è costituito sotto forma di srl si applicano le norme previste per le srl e così via. Dunque, le norme che disciplinano il tipo non sono derogabili.

La società consortile quindi non ha una propria disciplina: alla sua organizzazione si applicano di volta in volta le norme valide per il tipo di società costituito dal consorzio!

Differenza da consorzio

Definizione di consorzio (art. 2602 c.c.). Il consorzio è un contratto con cui due o più imprenditori delineano un’organizzazione comune, allo scopo di unire le proprie forze per raggiunger obiettivi che da sole non riuscirebbero a raggiungere (per esempio il consorzio di internalizzazione).

Definizione di società consortile (art. 2615 ter c.c.). la società consortile non è un semplice contratto, ma una società vera e propria, con una precisa struttura imprenditoriale, che ha per oggetto sociale lo scopo consortile previsto dall’art. 2602 c.c., ma sotto forma di società (società di capitali o di persone, tranne la s.s.).

Lo scopo di questa società è quello di consentire ai soci un vantaggio mutualistico. Tipico esempio è quello di acquistare delle materie prime a prezzi più vantaggiosi rispetto a un acquisto da singoli.

Alla società consortile si attua la disciplina della tipologia societaria costituita (sas, sapa, spa, srl. ecc.).

La società consortile è quindi un consorzio, ma che opera attraverso la forma societaria, dove lo scopo consortile prevale sulla forma societaria assunta.

Differenza da cooperativa

Le società consortili sono società composte da un insieme di società unite per ottenere un vantaggio mutualistico per ognuna delle società consorziate, per esempio l’acquisto di materie prime a costi inferiori. Le società consortili possono essere costituite sotto forma di srl, snc, sas, sapa, spa.

La società cooperativa è invece una forma societaria propria, si può costituire solo sotto forma di cooperativa: non esiste una cooperativa snc, una cooperativa spa, ecc., esiste solo la cooperativa.

L’oggetto sociale è anche qui un vantaggio mutualistico, ma contraddistinto da un duplice rapporto: il socio partecipa all’organizzazione della società e si avvale anche delle prestazioni della società stessa. Inoltre il guadagno/utile distribuito tra i soci non dipende dal capitale investito, ma appunto dalla quantità di rapporti intervenuti.

Altra differenza è che le cooperative sono a “porta aperta”: se entrano o escono nuovi soci non occorre modificare il capitale; non c’è neanche un capitale minimo da rispettare! Al contrario della società di capitali, dove invece è posta particolare attenzione al capitale sociale e sono previste soglie minime.

Appalti pubblici

In ambito di appalti pubblici, società consortili e consorzi sono le tipologie di associazione più frequenti. La società consortile che decide di prender parte a un appalto pubblico, segue le regole burocratiche delineate dalla disciplina sui contratti pubblici.

Qui di seguito trovi un interessante trattato redatto da Confindustria Bergamo, che analizza la disciplina del consorzio di imprese durante l’esecuzione di appalti pubblici, soprattutto con riferimento alle criticità che possono nascere in corso d’opera, fino allo stato di insolvenza di un’impresa consorziata.