Allo scopo di eludere o evadere il fisco, oppure di avere vantaggi che altrimenti non si avrebbero, si assiste alla costituzione di società “fantasma” o meglio ancora “di comodo”, ossia aziende che in realtà non hanno alcuna operatività ma che servono solo da facciata. Non è così semplice come si potrebbe pensare: il fisco ha trovato il modo di individuarle e penalizzarle.

In questa guida completa sulla società di comodo ti spiego cos’è e come funziona, quando si definisce tale e come funziona il calcolo del test di operatività, cosa dice la normativa in merito, quali sono le conseguenze che una società di comodo è costretta ad accettare sotto il profilo IRES, IRAP e credito IVA, infine quali sono i casi di esclusione, disapplicazione e quando presentare un interpello disapplicativo.

Cos’è e come funziona

Le società di comodo sono imprese non operative, che non hanno un reale fine di fare impresa ma di perseguire altri fini, di solito evasione o elusione fiscale o persino altre attività di stampo illecito.

Quando si diventa società di comodo

Una società si presume di comodo quando:

  • Non passa il cosiddetto test di operatività previsto dalla L. 724/94;
  • Oppure è in perdita da 5 anni (art. 2  D.L. n. 138/2011);
  • Oppure è in perdita da 4 anni, al quinto anno realizza reddito ma non raggiunge la soglia minima prevista dal co. 3 art. 30 della L. n. 724/94.

Se la società è in uno di questi tre casi si presume che sia di comodo, ossia creata come facciata, per raggiungere altri scopi.

Calcolo test di operatività

Il test di operatività non è altro che un confronto tra media dei ricavi, aumenti di rimanenze e provati nei due anni precedenti e il risultato che si ottiene applicando alle immobilizzazioni aziendali i seguenti coefficienti:

  • 2% ai prodotti finanziari;
  • 2% alle partecipazioni in società di capitali;
  • 6% alle imbarcazioni;
  • 6% agli immobili;
  • 5% agli edifici con categoria catastale A/10;
  • 4% agli edifici abitativi comprati o rivalutati fino a due anni prima;
  • 1% agli edifici ubicati nei comuni con meno di mille abitanti;
  • 15% alle altre immobilizzazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha indicato le precise e complete regole di applicazione del test nella circolare 25/E/2007.

Normativa

Disciplina. La legge che regola le società di comodo è la L. n. 724 del 1994. Questo quadro normativo prevede uno specifico regime fiscale per quelle società che si presumono di comodo.

Lo scopo del diverso regime fiscale è quello di disincentivare questo “strumento” societario spesso creato non per fare impresa ma per proteggere il capitale dei soci, per pagare meno tasse di quelle dovute oppure per altre attività illecite.

Lo scopo di queste società è spesso quello di creare un capitale a parte, un capitale che risulta protetto perché non svolgendo alcuna attività di impresa non ha rischio di impresa e quindi non ci sono creditori che possono pretendere pagamenti. Un altro scopo è quello di eludere l’IRPEF che il socio dovrebbe pagare se quei beni o quel denaro rimanessero nelle sue mani.

Conseguenze

La normativa sulle società di comodo, non è poi tanto comoda dal punto di vista fiscale. La società che, in base al test o alla perdita sistemica si presume “di comodo” subisce una serie di penalizzazioni a livello di:

  • IRES e IRAP;
  • Riporto delle perdite agli esercizi successivi;
  • Credito IVA

Conseguenze ai fini IRES

  • L’aliquota IRES si applica non al 27,50% ma al 38%. Quindi si parla del 10,5% in più rispetto all’aliquota ordinaria!
  • Se il reddito effettivo della società è minore quello minimo previsto dalla legge, ai fini fiscali della società si deve considerare quest’ultimo. In alternativa si imputa tale reddito (ossia quello minimo) in capo ai soci per trasparenza.
  • Se il reddito è imputato per trasparenza da una società di persone di comodo (ss, snc o sas) a una società di capitali (srl, spa o sapa) bisogna distinguere due casi precisi:
  1. Se la società di capitali è a sua volta una società di comodo, deve applicare l’aliquota IRES al 38% al suo reddito totale, quindi anche al reddito ricevuto per trasparenza;
  2. Se la società di capitali non è di comodo, deve applicare l’aliquota IRES al 38% solo sul reddito ricevuto per trasparenza.

La società pagherà la maggiorazione IRES tramite modello F24 indicando:

  • Codice tributo 2018 per la maggiorazione IRES – I rata dell’acconto;
  • Codice tributo 2019 per la maggiorazione IRES – II rata dell’acconto o pagamento unico;
  • Codice tributo 2020 per la maggiorazione IRES – saldo.

Conseguenze ai fini IRAP

Una società che si presume di comodo, deve calcolare l’IRAP non sul valore della produzione netta (valore tratto dal bilancio d’esercizio) come fanno tutte le imprese, ma su un valore pari ad almeno il reddito minimo a cui aggiungere tutte le seguenti somme (art. 30 co. 3- bis L.724/1994):

  • Stipendi lordi dei dipendenti;
  • Compensi dei collaboratori Co.Co.Co;
  • Compensi per prestazioni occasionali;
  • Interessi attivi.

Conseguenze sul riporto delle perdite

Di solito una società che ha delle perdite, poi può portarle nell’esercizio successivo in modo da diminuire l’attuale reddito e quindi pagare meno tasse. Una società di comodo può portarle in diminuzione ma, il reddito che poi ne esce da questa riduzione non deve essere inferiore al reddito minimo. Quindi se “avanzano” altre perdite che comporterebbero una ulteriore riduzione del reddito oltre quello minimo, non può portare il riduzione.

Credito IVA

Una società di comodo subisce delle importanti penalizzazioni anche sull’eventuale credito IVA che realizza:

  • Se la società di comodo ha un credito IVA non può chiederne il rimborso  per quanto riguarda la compensazione di altri debiti può usarlo solo per compensare altra IVA (compensazione orizzontale) ma non altre imposte (compensazione verticale). Se poi per tre anni consecutivi non registra ricavi minimi (calcolati come previsto dall’art. 30 co. L. 724/94) non può neanche fare la compensazione verticale (quindi perde completamente il credito);
  • Non può cedere il credito IVA;

Disapplicazione

La legge (nello specifico il provv. Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 e la Circ. 23/E/2012) prevede delle specifiche situazioni in cui la società è esonerata dalla disciplina delle società di comodo. Dunque la società non subisce nessuna delle penalizzazioni viste sopra. Ai sensi dei suddetti provvedimenti, la normativa sulle società di comodo non si applicano alle società:

  • In liquidazione impossibili da sciogliere o trasformare e che si sono impegnate alla cancellazione dal Registro delle Imprese;
  • Assoggettate a liquidazione giudiziaria o altre procedura sancite dall’art. 101, co. 5 del TUIR;
  • Sequestrate per motivi penali o confiscate (artt. 2 sexies e 2 nonies L. n. 575/65);
  • Che posseggono immobili locati alla pubblica amministrazione oppure a canone vincolato;
  • Che posseggono partecipazioni in società (a loro volta non di comodo), oppure in società esonerate dall’applicazione della normativa sulle società di comodo oppure in società collegate con sede estera e sottoposte al regime art. 168 del TUIR.

Esclusione

La normativa sulle società di comodo, dunque tutte le penalizzazioni ad essa correlate, non alle società:

  • Obbligate dalla legge a costituirsi come società di capitali (CAF, finanziarie, società di enti locali, società a prevalenza pubblica);
  • Che sono al primo periodo di imposta;
  • Sottoposte ad amministrazione controllata o straordinaria;
  • Quotate in borsa;
  • Partecipate dallo stato per almeno il 20%;
  • Esercenti di trasporti pubblici;
  • Che contano 50 o più soci per la maggior parte dell’anno;
  • Che contano 10 o più dipendenti nel triennio;
  • In fallimento;
  • Il cui valore della produzione è maggiore dell’attivo patrimoniale;
  • Risultate in linea con gli studi di settore.

Interpello disapplicativo

Se la società non può usufruire di nessuna causa di esclusione o disapplicazione, ha ancora un’altra possibilità per dimostrare di non essere una società di comodo: presentare all’Agenzia delle Entrate apposita istanza di interpello disapplicativo (art.37-bis del D.P.R. 600/73), indicando la propria situazione concreta, affinché l’Agenzia possa comprendere che non si tratta di una società di comodo.

Suggerimento

Per i non esperti, l’aiuto di un professionista, un commercialista o altro consulente abilitato, è essenziale per una adeguata compilazione dell’interpello.