Una società regolare, per nascere, ha bisogno di un atto costitutivo e uno statuto, una partita IVA e l’iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Nella pratica però succede che alcuni soggetti operino come una vera e propria società senza aver dato vita a tutti questi adempimenti burocratici.

In questa guida completa sulla società di fatto ti spiego cos’è e come funziona, quali sono i requisiti e le caratteristiche di queste tipologie societarie, qual è la disciplina applicata e quali sono le sentenze della Cassazioni in merito, cosa succede in caso di supersocietà, anche tra società di capitali, cosa succede agli eredi ed infine qual è la differenza con società occulta e apparente.

Cos’è e come funziona

Definizione. Nel codice civile e nell’ordinamento giuridico, non c’è una definizione di società di fatto. Questo perché semplicemente la società di fatto è una società che non nasce da un accordo scritto ma semplicemente dalla volontà e dai fatti concludenti di due o più persone. In pratica questi soggetti, al posto di recarsi dal commercialista e/o notaio e aprire una partita IVA/società, non lo fanno, ma comunque si comportano e mettono in atto comportamenti tali da essere considerati in società.

Di regola una società si costituisce per atto scritto e tutti i formalismi connessi, ma se ciò non avviene, non esime i soci di fatto dalle proprie responsabilità, come vedremo nei paragrafi successivi.

Requisiti

Affinché una società possa chiamarsi “di fatto” e quindi applicarsi la disciplina prevista, non basta la volontà delle parti di dare vita a tale tipologia societaria, ma devono ricorrere i seguenti presupposti:

  • Elemento oggettivo: esiste un fondo collettivo di beni o servizi comuni finalizzati allo svolgimento dell’attività sociale;
  • Elemento soggettivo: ossia un contratto sociale, dal quale si evince la volontà delle parti di agire in società.

Se il contratto è scritto (scrittura privata) allora non ci sono dubbi: le parti hanno messo per iscritto la volontà di costituire una società e anche se non hanno aperto partita IVA e seguito le regole burocratiche, la società è costituita, con tutti i doveri verso i terzi, che quindi sono tutelati.

Diverso è il caso di una società di fatto costituita tacitamente, senza una scrittura privata. Vediamo cosa affermano alcune sentenze della Corte di Cassazione in merito all’onere della prova.

Sentenze Cassazione

Se il contratto sociale, ossia l’accordo di dar vita a un’attività sociale, è verbale, tacito, non c’è nulla di scritto, la società risulta comunque costituita se ci sono dei fatti concludenti che portano i terzi a pensare che esista una società. Non bastano degli sporadici fatti concludenti, ma bisogna verificare che esista, come detto sopra, un fondo comune fatto di conferimenti, la volontà dei soci e una serie di fatti concludenti.

Chiunque affermi l’esistenza di una società di fatto (per esempio dei terzi creditori, o l’amministrazione fiscale) ha l’onere di provare concretamente l’esistenza della società concretamente e mostrando dei fatti concludenti, perché un solo fatto concludente non può dimostrare l’esistenza della società di fatto (Corte di Cassazione, sentenza n. 27564/2010; Cassazione, sentenza n. 4415/91).

Questa ultima sentenza si rifà a un caso di costruzione di un fabbricato, dove appunto due soggetti si erano accordati per la costruzione, ma essendo il fine e il fatto concludente unico (costruzione del fabbricato), non poteva considerarsi società.

Disciplina

Il fatto che nel nostro ordinamento non ci sia una definizione, non significa che la società di fatto sia allo sbaraglio senza disciplina, tutt’altro: alla società di fatto si applica la disciplina delle società di persone, precisamente quella che regola:

  • La società semplice (s.s.), se la società di fatto non esercita attività commerciale;
  • La società in nome collettivo irregolare (s.n.c. irregolare), se la società di fatto esercita attività commerciale.

Quindi, anche se i soci non hanno firmato un contratto scritto, “non hanno scampo”. Alla loro società si applica la legge e persino una legge bella pesante: la disciplina delle società di persone infatti prevede che in caso di debiti societari, i soci rispondono non solo con il capitale dell’azienda ma anche con quello proprio personale!

Tra società di capitali

I soggetti che costituiscono la società di fatto possono essere:

  1. Persone fisiche. Tizio, Caio e Sempronio si accordano per mettere in atto una società;
  2. Società di capitali. Quando i soci di fatto sono a loro volta delle società, chiaramente regolarmente costituite sotto il punto di vista burocratico.

Quando la società di fatto è composta da società di capitali, allora si chiama supersocietà.

Supersocietà

Le società di fatto possono essere costituite anche da società di capitali, purché la società di fatto derivi da fatti concludenti (Suprema Corte sentenza n.1095/2016).

Inoltre, in caso di fallimento della società di capitali e questa società di capitali a sua volta fa parte di una società di fatti, allora il fallimento è estendibile anche a detta società di fatto (Suprema Corte, sentenza n. 12120/2016) in applicazione dell’articolo 147 della Legge Fallimentare.Lo scopo è quello di garantire la tutela dei terzi che entrano in contatto con la supersocietà.

Attenzione

Il comma 5 dell’art. 147 L.F. non si applica in un solo caso: quando il soggetto dichiarato anteriormente fallito è un imprenditore individuale.

Tra srl

Una srl opera in società di fatto con un terzo soggetto. Se questa srl viene dichiarata fallita, il fallimento si estende anche alla persona fisica che agiva in società di fatto, in quanto socio illimitatamente responsabile della società.

Eredi

In caso di decesso titolare di una ditta individuale e prosecuzione dell’attività da parte degli eredi, nasce a tutti gli effetti una società di fatto: dopo la morte del titolare dell’impresa individuale, se ci sono più eredi e costoro semplicemente continuano l’attività, allora si concretizza la società di fatto.

Regolarizzazione

Gli eredi devono regolarizzare la società di fatto entro dodici mesi tramite apposito atto, adempiendo tutti gli aspetti burocratici per trasformare l’azienda in società di persone o di capitali. Oppure può esserci un solo erede che decide di continuare l’attività come ditta individuale: in tal caso però bisogna prima procedere con la divisione dell’eredità e delle relative spettanze agli altri.

Se gli eredi non vogliono proseguire l’attività e quindi la vendono, il ricavato (prezzo di cessione – valore fiscale del bene venduto) rappresenta un reddito diverso ai fini IRPEF e quindi va dichiarato come tale nel 730 (modello Unico). Gli eredi possono anche rinunciare all’attività, tramite apposita rinuncia dell’eredità.

Occulta e apparente

Differenza tra società di fatto e occulta. Società di fatto e società occulta sono molto differenti. Quella di fatto è una società che nasce da dei fatti concludenti, palesi a tutti. In pratica la società non esiste su carta, ma di fatto esiste, è palese perché si evince da fatti concludenti.

Nella società occulta i due soci si comportano esattamente all’opposto: non vogliono far trapelare ai terzi il fatto che esiste una società. La società esiste solo internamente tra i soci, ma non all’esterno: i soci non palesano all’esterno che esiste una società. Di solito si tratta di una ditta individuale di uno dei due “soci” oppure di una ditta individuale di una terza persona, che quindi funge da prestanome: soci occulti di una ditta palese.

Le prove: da cosa si può evincere la presenza di una società occulta. Lo si evince per esempio quando una persona finanzia sistematicamente una ditta individuale, tratta gli affari con i fornitori oppure compie atti di gestione…

Nella società occulta, se l’imprenditore individuale palese fallisce, ma risulta che in realtà c’era una società occulta con altri soci, allora sono esposti al fallimento anche gli altri soci della società occulta, in quanto illimitatamente responsabili.

Società apparente

In tale contesto si può parlare anche di società apparente: se due o più persone operano in modo da generare in terzi la certezza che queste persone operino in società, allora il giudice può decretare la società apparente e per i debiti sociali risponde anche la persona che su carta non è socia, ma comunque è socia nei fatti.