Aprire un’attività comporta sempre dei rischi e degli specifici adempimenti burocratici da seguire. Eppure, anche l’ordinamento italiano prevede varie possibilità più elementari, basiche e flessibili, nonché delle agevolazioni da non sottovalutare, se intendi lavorare in specifici settori. Tutto questo è possibile grazie alla società semplice.

In questa guida sulla società semplice ti spiego cos’è e come funziona, come costituirla, cosa prevede il codice civile in caso di s.s. immobiliare o agricola, gli adempimenti fiscali a cui attenersi, i casi di scioglimento della società ed infine quelli di trasformazione da impresa commerciale a società semplice.

Cos’è e come funziona

La società semplice (s.s.), come il nome stesso fa intendere, é la più basica ed elementare tipologia di società di persone. Puoi costituirla solo ed esclusivamente per avviare un’impresa non commerciale e non finalizzata a speculazione.

Caratteristiche

Responsabilità solidale e illimitata. Essendo una società di persone, per i debiti sociali rispondono:

  1. L’azienda con il proprio capitale;
  2. I soci con il patrimonio personale (responsabilità illimitata).

Inoltre, in caso di crisi e debiti, i creditori sociali possono aggredire indifferentemente il patrimonio di qualsiasi socio, non sono obbligati a rivalersi in proporzione alle quote di proprietà di ognuno. Volendo potrebbero persino aggredire totalmente il patrimonio di un solo socio (responsabilità solidale tra soci).

Vantaggi e svantaggi

Aprire una società semplice ha dei pro e dei contro:

  • Rischio. Il primo svantaggio consiste proprio nella responsabilità illimitata e solidale: ogni socio mette a rischio anche il suo capitale personale (case, auto, conto in banca);
  • Semplicità. A livello burocratico, aprire e gestire una s.s. è molto più semplice e flessibile rispetto ad altre tipologie societarie: non occorre chiedere il numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate; l’atto costitutivo e lo statuto non sono soggetti a specifiche formalità; non è necessario un capitale minimo; la s.s. non è soggetta al fallimento (e quindi, sebbene solidalmente e illimitatamente responsabili, neanche i soci possono fallire); non occorre l’assemblea dei soci per modificare l’atto costitutivo; non è soggetta agli studi di settore.
  • Regime fiscale. Il reddito prodotto viene diviso tra i soci e diventa quindi la base imponibile IRPEF per ogni singolo socio.

Esempio

Si può costituire una società semplice in caso di:

  • Impresa agricola (la s.s. è la forma societaria più utilizzata per le attività agricole);
  • Attività professionale esercitata in forma associata;
  • Società creata per la gestione di proprietà immobiliare. Un tipico esempio di società semplice è il consorzio tra imprese edili per la realizzazione di progetti di utilità comune (per esempio per la costruzione di ospedali, piazze, gallerie, ponti, ecc.).

Agricola

Le principali forme di impresa usate dalle attività agricole sono:

  • La ditta individuale;
  • La società semplice.

Il governo italiano, nel tempo, ha optato per una progressiva detassazione del reddito prodotto in virtù di impresa agricola:

  1. La Legge 208/2015, ha esonerato l’impresa agricola dall’IRAP;
  2. La Legge 232/2016 ha stabilito che, fino al 2019, i redditi derivanti da impresa agricola non sono soggetti a IRPEF (art. 1, comma 44).

Regime di esonero

L’esonero IRPEF non spetta ai soci di:

  • Società di capitali. Dunque, se apri una società di capitali agricola (spa, sapa, srl) non hai diritto all’agevolazione;
  • Soci di snc e sas. Il reddito percepito dal socio grazie alla partecipazione nella società, si considera sempre reddito di impresa, nel rispetto del principio di trasparenza (art. 5, Tuir) e non può usufruire dell’agevolazione.

Ne consegue che usufruiscono dell’esonero IRPEF solo i soci di società agricole semplici.

Immobiliare

Se hai già (o intendi avviare) un’attività di esclusiva gestione immobiliare, puoi farlo sotto forma di società semplice, purché sussistano entrambe queste condizioni:

  • L’oggetto sociale sia esclusivamente o almeno principalmente la gestione di proprietà immobiliari;
  • Tale oggetto sociale sia espressamente previsto nello statuto della società.

Costituzione

La costituzione di una società semplice (che sia agricola o immobiliare) è davvero molto elementare e flessibile rispetto ad altre tipologie di società. La legge non prevede forme obbligatorie per la stesura dell’atto costitutivo e dello statuto.

Nonostante la non obbligatorietà, è comunque consigliabile la costituzione con atto scritto: l’accordo può anche essere verbale (si parla di s.s. di fatto) ma poi in caso di controversie sarà più difficile provare gli accordi presi. Nella prassi, l’accordo scritto comprende sia l’atto costitutivo (ossia la volontà di creare la società), sia lo statuto (ossia le regole della gestione). Nello specifico:

  • Dati dei soci;
  • Ragione sociale e sede della s.s.;
  • Oggetto sociale;
  • Natura e ammontare dei conferimenti (se in capitale, immobiliare o di lavoro);
  • Organizzazione amministrativa;
  • Durata della società;
  • Regole sulla distribuzione degli utili.

Scarica subito il modulo fac simile compilabile WORD di atto costitutivo e statuto della società semplice

La s.s. costituita, va iscritta presso la CCIA in un apposito Registro Speciale. Tale iscrizione è priva di effetti giuridici: ha la sola funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (art. 8 co. 4 L. 580/93 e art. 2 co. 1 del D.P.R. 558/99).

Puoi costituire la s.s. anche senza notaio. Tu ed i tuoi soci potete occuparvi in prima persona dell’iscrizione presso il Registro oppure conferire l’incarico a un intermediario (per esempio il commercialista).

Attenzione

È vero che per la costituzione della s.s. non sono previste forme specifiche, ma se la natura dei beni conferiti richiede un atto scritto o una particolare procedura, quest’ultima va seguita scrupolosamente (art. 2251 c.c.).

Scioglimento

Una società semplice si scioglie quando sopraggiunge uno o più dei seguenti eventi (artt. 2272, 2308 e 2323 c.c):

  • Scadenza del termine (ossia giunge la data stabilita dall’atto costitutivo per il termine della s.s.) e assenza di proroga;
  • Volontà unanime dei soci;
  • L’oggetto sociale è stato raggiunto o è divenuto impossibile conseguirlo;
  • Rimane un solo socio ed entro sei mesi non si ricostituisce la pluralità sociale.

In tutti questi casi, i soci (o il socio rimanente) possono provvedere alla cancellazione della s.s. dal Registro Speciale presso la CCIA.

Attenzione

Per evitare l’atto notarile, la società non deve avere più né attività né passività, quindi nè debiti né proprietà o crediti. Proprio per questo, di solito, i soci provvedono prima a chiudere tutte le posizioni attive e passive, a vendere tutti i beni della società e a pagare i debiti. Dopodiché possono cancellare la s.s., senza l’intervento del notaio.

Adempimenti fiscali

In qualità di socio della s.s. sei obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello Unico. A tal fine, devi dichiarare i redditi percepiti secondo la proporzione stabilita nello statuto.

Obblighi contabili

La s.s. usufruisce di una contabilità agevolata e semplificata: non è soggetta agli studi di settore, non è obbligata a tenere scritture contabili né tantomeno a redigere il bilancio di esercizio.

Suggerimento

I soci di s.s. di solito stilano un semplice rendiconto annuale, nella forma che più ritengono opportuna, anche segnando solo costi e ricavi.

Trasformazione in

Anche una società commerciale già esistente (per esempio una snc o un sas) si può trasformare in s.s., per poter usufruire in questo modo degli esoneri IRAP e IRPEF. Una volta trasformata la società, bisogna chiudere la partita IVA, un quanto la s.s. rappresenta un’attività non soggetta a IVA (Agenzia delle Entrate, circolare n. 37/E/2016).

Attenzione

La s.s. nascente mantiene comunque il codice fiscale attribuito.

Attenzione

La possibilità di trasformare in s.s. una società preesistente era prevista per le società che effettuavano l’operazione entro settembre 2017. In futuro potrebbero essere previste nuove possibilità in merito.

Costi

I costi della trasformazione di una società in s.s. sono:

  • Costi notarili, circa 2.000 euro;
  • Imposta di registro, 200 euro;
  • Imposta ipocatastale, 200 euro.