L’emergenza causata dal Covid 19 ha portato il governo a prendere delle misure drastiche al fine di contenere i contagi. I negozi, le attività commerciali hanno dovuto chiudere e i danni a livello economico sono incalcolabili. Nello stesso tempo, le aziende hanno continuato a pagare le locazioni dei propri negozi.

In questa guida completa sulla sospensione affitto coronavirus ti spiego cos’è e come funziona, quali sono i requisiti per beneficiare di questo aiuto statale, a chi spetta, quali sono le modalità di erogazione, come compilare il modello F24 per la compensazione e infine cosa prevedono le nuove regole sugli sfratti.

Cos’è e come funziona

Il D.L. n.18/2020, meglio conosciuto come decreto Cura Italia, all’articolo 65 prevede un’agevolazione a favore delle partite IVA costrette a chiudere a causa di questa emergenza (bonus affitti coronavirus).

Sottolineiamo che si tratta di un bonus affitti solo per chi ha un’attività, quindi non per le semplici famiglie che non riescono a pagare l’affitto. Se quindi sei una famiglia, un privato senza partita IVA e hai difficoltà a pagare l’affitto, al momento non c’è nessuna agevolazione economica volta ad aiutarti.

Quello che puoi fare però, nulla te lo vieta, è chiamare il proprietario di casa e spiegargli la situazione. Se sei in cassa integrazione, hai perso il lavoro, la tua famiglia sta vivendo una situazione di difficoltà, puoi tentare di trovare un accordo per ridurre o rimandare il pagamento.

Suggerimento

Per i privati cittadini senza partita IVA, c’è comunque la sospensione degli sfratti, di cui parleremo nell’ultimo paragrafo di questa guida.

E ora torniamo al bonus affitti coronavirus, previsto per le imprese, quindi per esempio negozi e botteghe.

Aiuto statale

Sei un commerciante costretto a chiudere a causa della crisi sanitaria, hai diritto al bonus affitti COVID 19. Purtroppo non si tratta di una somma di denaro oppure di uno sconto immediato sul canone, ma semplicemente di un credito di imposta del 60% del canone di locazione che paghi.

Detto in parole semplici: l’affitto del tuo locale commerciale devi pagarlo comunque, non te lo sconta nessuno all’istante. Però poi quando andrai a pagare le tasse, otterrai uno sconto pari al 60% dell’affitto pagato. Solo per il mese di marzo.

Esempio

Supponiamo che paghi un affitto di 1.000 euro al mese per il tuo locale commerciale. A causa dell’emergenza coronavirus sei stato costretto a chiudere. L’affitto di 1.000 euro devi pagarlo (a meno che il tuo proprietario ti conceda uno sconto o una proroga). Quando poi quest’estate andrai a pagare le tasse, dall’importo di tasse da pagare potrai sottrarre 600 euro (ossia il 60% dei 1.000 euro di affitto).

Attenzione

Beneficiano del bonus solo le attività costrette a chiudere. Quindi se il decreto non prevedeva la chiusura obbligatoria della tua attività, ma tu l’hai fatto volontariamente, non hai diritto al bonus.

Requisiti

Hai diritto al credito di imposta sull’affitto solo se in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Lo stato ti ha imposto di chiudere la tua attività. Quindi se il decreto non ne prevedeva la chiusura ma tu hai chiuso comunque, non hai diritto al credito. Tipico esempio quello di una farmacia: il decreto non ha imposto la chiusura delle farmacie. Se tu ne hai una e l’hai chiusa non hai diritto al credito di imposta;
  2. Hai in affitto un locale commerciale di categoria catastale C1. Il credito di imposta riguarda solo il tuo locale commerciale. Non rientrano quindi gli uffici (categoria A/10) e laboratori (categoria C/3); i liberi professionisti e gli artigiani quindi, risultano esclusi;
  3. Se quindi hai anche la tua abitazione privata con un affitto, purtroppo per questa non vale. Per esempio: paghi 1.000 euro al mese di affitto per il tuo locale e paghi 500 euro al mese di affitto per la tua casa con cui vivi con la famiglia. Hai diritto al credito di imposta solo per il tuo locale commerciale: cioè 600 euro di credito di imposta.

F24

Puoi far valere il tuo credito di imposta tramite modello F24. Nello specifico, al momento della compilazione del modello F24, devi indicare il codice tributo 6914 nella sezione “Erario”, precisamente nella colonna “importi a credito compensati”.

Se devi procedere con il riversamento dell’agevolazione, devi indicare il codice tributo sempre nella sezione “Erario”, ma precisamente nella colonna “importi a debito versati”.

A chi spetta

Il bonus affitti quindi, spetta solo alle attività che hanno dovuto chiudere in forza del decreto. Le altre attività classificate necessarie, come appunto nell’esempio precedente della farmacia, non hanno diritto al bonus. Lo stesso dicasi per parafarmacie, negozi alimentari, tabaccherie.

Tutti questi negozi che non hanno avuto l’obbligo di chiusura, se lo hanno fatto non hanno diritto al bonus affitti. Trovi l’elenco completo degli esercizi classificati come necessari negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020.

Modalità

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.8/E/2020 ha chiarito che il diritto alla compensazione spetta solo ed esclusivamente dopo aver pagato il canone di affitto.

Quindi, prima devi pagare l’affitto del tuo locale e poi puoi chiedere la compensazione. Se per esempio non hai pagato l’affitto, ma comunque hai il contratto di locazione che prevede una tale somma, non hai diritto ad alcuna compensazione.

Il codice tributo da indicare nel modello F24 è 6914.

Sfratti

Se non hai la partita IVA, non ti spetta alcun credito di imposta. Il decreto Cura Italia ha comunque pensato anche ai privati. Nello specifico ha previsto la sospensione degli sfratti dovuti al mancato pagamento del canone durante quest’emergenza.

Si tratta di una norma di salvaguardia, grazie alla quale non subirai lo sfratto se non riesci a pagare l’affitto in questo momento. Lo stato italiano ha voluto tutelare le famiglie in difficoltà in un momento come questo, in cui è impensabile accettare che delle famiglie possano rimanere senza casa.

Nello specifico, la sospensione dello sfratto vale fino al 30 giugno 2020. Fino a questa data quindi, il proprietario di casa non potrà ottenere l’esecuzione forzata. Non potranno importi lo sgombero della casa tramite ufficiale giudiziario.

Attenzione

Non significa che i canoni di questo periodo di emergenza puoi anche non pagarli. Assolutamente no. La tua morosità non si cancella, quindi comunque dovrai metterti d’accordo con il proprietario per il pagamento in ritardo. se perseveri con la morosità, ricorda che a partire da luglio tutto torna come prima e quindi il proprietario potrà chiedere anche lo sgombero dell’immobile tramite procedura forzata.