Una condanna di natura penale significa reclusione in carcere. Ma i penitenziari italiani sono così affollati, che il legislatore ha deciso di limitare il fenomeno introducendo delle forme alternative per espiare la pena.

In questa guida completa sulla sospensione condizionale della pena ti spiego cos’è e cosa significa, come funziona, quante volte si può chiedere, quando viene concessa e come si arriva all’estinzione del reato, cosa è previsto in Appello, quando è subordinata al pagamento della previsionale o alla messa alla prova e infine cosa compare sul casellario giudiziale.

Cos’è e cosa significa

Sospensione condizionale della pena significa sospendere, bloccare l’esecuzione della pena, in via del tutto condizionale e provvisoria. Spieghiamo in parole semplici con un esempio concreto. Supponiamo che durante un processo penale, tu abbia subito una condanna. Il giudice ti ha condannato a X periodo di reclusione in carcere.

Se il giudice, oggettivamente, constata che non sei un recidivo e che hai una modesta capacità di delinquere, allora ordina di non eseguire la pena: praticamente non vai in carcere. La sospensione però, è condizionale: sei libero purché durante un determinato periodo tu non commetta altri reati. Ecco perché si chiama sospensione condizionale della pena: perché la condizione è la tua buona condotta.

Come dire: la giustizia ti offre la sua fiducia, considerando che comunque non sei un soggetto ad alto rischio e il pericolo di recidiva è molto basso. Tu però devi impegnarti e dimostrare che la giustizia italiana ha fatto bene a concederti una possibilità.

Come funziona

Lo scopo di questo istituto non è certo quello di fare degli sconti al condannato, che rimane sempre colpevole del reato commesso. Alla base infatti c’è una sentenza del giudice che lo condanna e applica delle pene (principali ed eventuali accessorie). L’imputato quindi, è colpevole e condannato.

Lo scopo della norma è quello di invitare il condannato al ravvedimento e aiutarlo in un reinserimento efficace nella società. Il giudice infatti può ordinargli di seguire specifici percorsi di formazione e reinserimento.

Per un certo periodo di tempo quindi, rimani in sospensione condizionale della pena. Supponiamo che il giudice ordini una sospensione di 2 anni: significa che per due anni sei “sotto controllo”: non devi commettere altri reati, altrimenti rischi di dover scontare tutto.

Una volta trascorsi i due anni, la sospensione della pena si trasforma in estinzione della pena: significa che hai scontato quello che dovevi scontare. Anche se non sei stato in carcere, hai comunque dimostrato una buona condotta e il ravvedimento. Per la legge, questo basta a redimerti.

Il codice penale disciplina la sospensione condizionale della pena dall’articolo 163 in poi.

Quando viene concessa

Come è facile immaginare, la sospensione condizionale della pena opera solo su reati che non siano gravi e importanti. Per un reato gravissimo infatti, non sarebbe giusto concedere la sospensione: in certi casi la reclusione è l’unica condanna giusta da applicare, non solo per il condannato, ma anche per rispetto della vittima e della stessa giustizia.

Dunque, la sospensione condizionale della pena si può applicare solo se sussistono le seguenti condizioni:

  1. In base alle circostante e alla condotta del condannato, il giudice presume che non sia un soggetto pericoloso e che la propensione a commettere altri reati è irrisoria.
  2. Il giudice può subordinare la sospensione a dei precisi obblighi per il condannato. Per esempio può ordinargli di risarcire economicamente la vittima oppure di eliminare i danni provocati.
  3. La condanna non supera i due anni di reclusione. Se quindi il giudice ti condanna a 3 anni di reclusione, non hai diritto alla sospensione (più avanti vedrai però che anche per chi supera i due anni ci sono delle alternative).

I due anni di reclusione diventano:

  • 3 anni se il colpevole è minorenne;
  • 2 anni e sei mesi se il colpevole è maggiorenne ma minore di 21 anni;
  • 2 anni e sei mesi se il colpevole ha settanta anni o più.

Se sussistono tutte queste condizioni, il giudice può ordinare la sospensione della pena.

4 anni

Se devi scontare una pena in carcere per un periodo fino a 4 anni, allora puoi chiedere la sospensione dell’esecuzione e l’affidamento ai servizi sociali (Corte Costituzionale, sentenza del 2 marzo 2018).

Esiste un parallelismo tra sospensione condizionale della pena e affidamento ai servizi sociali. In questo caso però, alla sospensione segue necessariamente l’affidamento a strutture o professionisti che seguiranno il condannato.

Nel caso della sospensione della pena invece, il giudice può obbligarti a seguire un percorso di reinserimento oppure no. Potrebbe per esempio obbligarti a risarcire il danno.

Estinzione reato

Se il giudice sospende la tua pena con la condizionale, significa che devi comportarti bene per tot anni, come indicato nella pronuncia del giudice. Una volta trascorso il tempo stabilito, il reato risulta estinto (art. 167 c.p.).

Durante questo periodo devi dunque dimostrare il tuo ravvedimento, la non pericolosità sociale. Se invece mostri spirito di ribellione, il giudice può revocarti questo beneficio (art. 168 c.p.). Il tribunale può revocare la sospensione in questi tre casi:

  1. Commetti un delitto o una contravvenzione di analoga entità rispetto a quella che avevi già commesso;
  2. Non adempi agli obblighi del giudice. Per esempio il giudice, per ottenere la sospensione, ti aveva obbligato a risarcire la parte lesa e tu non lo fai;
  3. Se vieni nuovamente condannato per un delitto e sommando le due condanne superi la soglia stabilita dall’art. 163 c.p..

Appello

Il condannato può beneficiare della sospensione condizionale della pena anche sulla sentenza in Appello (co. 5 dell’art. 597 del c.p.p.): in questo modo può evitare la reclusione.

Il giudice, nella pronuncia, indica l’utilità del beneficio concesso, in relazione a non pericolosa personalità del condannato e alla sua possibile auspicata rieducazione.

Quante volte

Puoi ottenere a sospensione condizionale della pena fino a un massimo di due volte, non di più. Ciò significa che alla terza volta, la legge non ammette più la sospensione.

Concedere la sospensione troppe volte, andrebbe contro lo stesso principio di non pericolosità dell’imputato. Perché se commette un reato innumerevoli volte, è legittimo pensare che sia recidivo e non ravveduto, dunque la sospensione non è più ammessa.

Subordinata al pagamento della provvisionale

Il giudice può condannare l’imputato a pagare una provvisionale alla vittima: ossia un risarcimento del danno, somma che però non è quella definitiva, che arriverà con un successiva pronuncia.

Se il giudice dispone la sospensione condizionale della pena + il pagamento di un risarcimenti, può imporre una data ultima per il pagamento: l’obbligo è subito esecutivo (co. 2 dell’ex art 540 c.p.p., cfr. Cassazione penale, sent. n. 4014/2016).

Il condannato deve provvedere al pagamento nei tempi stabiliti, se non lo fa non può giustificarsi con l’impossibilità di adempiere per caso fortuito o forza maggiore, se è stato egli stesso, con un atto volontario a creare la circostanza e le condizioni per non adempiere (Cassazione penale, sent. n. 21029/2015).

Messa alla prova

La messa alla prova è un istituto che consiste nell’assegnare un’alternativa alla pena detentiva (art. 168 bis c.p.):

  1. Attività di volontariato a favore della comunità;
  2. Risarcimento del danno a favore della vittima, se possibile.

La messa alla prova è possibile solo per i reati che prevedono reclusione fino a 4 anni oppure quei reati indicati nel co. 2 dell’art. 550 c.p.p.. Puoi accedere a questa possibilità solo una volta, se sei incensurato, ma anche se hai dei precedenti per reati di minore allarme sociale.

Casellario giudiziale

Nel casellario giudiziale non c’è alcuna menzione della pena sospesa (la c.d. “non menzione”).

Una volta trascorso il tempo della condizionale, quindi se il condannato non ha reiterato il reato e non ne ha commessi altri, ha eseguito gli eventuali obblighi imposti dal giudice, allora il reato è estinto.