Con l’arrivo dell’estate tutte le attività subiscono dei rallentamenti. Anche i tribunali rallentano i ritmi, ma non di certo perché i magistrati devono andare in ferie: nel mese di agosto (e in alcuni casi anche fino ai primi di settembre) vige la sospensione feriale dei termini per i procedimenti processuali.

In questa guida completa sulla sospensione feriale ti spiego cos’è e come funziona, da quando parte, quali sono le materie escluse e i termini previsti, come calcolarli tenendo conto della sospensione, cosa succede in caso di decreto ingiuntivo ed infine di precetto.

Cos’è e come funziona

La sospensione feriale dei termini è il periodo di chiusura rispettato dai tribunali, periodo che comprende tutto il mese di agosto. Questo fa sì che le scadenze dei vari processi vengano prolungate di un ulteriore mese. Sospendere il termine significa mettere in termine in stand by per tutto il periodo di agosto. Per il calcolo del termine, devi fare come se il periodo di sospensione non esistesse.

Esempio

Devi presentare un documento entro 15 giorni partire dal 20 luglio e supponiamo che per questo procedimento si applichi la sospensione feriale per tutto il mese di agosto. Il termine di scadenza non sarà il 4 agosto, ma il 4 settembre.

Alcuni pensano che la sospensione feriale sia fatta per permette ad avvocati e giudici di andare in ferie. Non c’è nulla di più sbagliato: gli avvocati sono liberi professionisti e quindi possono andare in ferie quando vogliono; i magistrati invece sono dipendenti pubblici e vanno in ferie secondo criteri stabiliti dalla Pubblica Amministrazione.

La sospensione feriale dunque, in realtà, è istituita per venire incontro proprio alle persone comuni: immagina di aver bisogno di un avvocato nel mese di agosto. Molti avvocati, come tutti gli altri esseri umani, decidono di andare in ferie proprio ad agosto, per cui potresti avere difficoltà a trovarne uno adatto a te e al tuo caso. Grazie al periodo di sospensione puoi rimandare la questione a settembre, senza alcun aggravio o sanzione a tuo carico.

Altra nota ben più interessante è che, tra il 1° e il 20 agosto, il D.L. n. 193/2016 prevede anche la sospensione delle scadenze fiscali: ciò significa che se devi effettuare un pagamento di una tassa, potrai farlo solo a partire dal giorno 21 agosto, senza per questo dover pagare interessi e sanzioni, poiché si tratta di un ritardo non dovuto a te ma per rispettare i termini di chiusura legale.

Infine, dal 1° agosto al giorno 4 settembre, si applica la sospensione feriale anche a:

  • Pagamento di avvisi bonari;
  • Pagamento di tributi a tassazione separata;
  • Domanda di informazioni o documenti vari all’Agenzia delle Entrate.
Termini
AttivitàPeriodo di sospensione
Pagamento di avvisi bonariIntero agosto e fino al 4 settembre
Pagamento di tributi a tassazione separataIntero agosto e fino al 4 settembre
Domanda di informazioni o documenti vari all’Agenzia delle EntrateIntero agosto e fino al 4 settembre
Sospensione dei processiIntero agosto
Sospensione istanza di adesioneIntero agosto
Pagamento delle tasse scadentiDa 1 a 20 agosto

Termini processuali

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è stata istituita molti decenni fa, precisamente con la Legge n. 742/69, con lo scopo di tutelare le parti durante il periodo estivo. Di regola infatti in questo periodo le persone vanno in vacanza.

Come spiegato nei passi precedenti, la sospensione feriale dei termini processuali non è necessariamente connessa con le ferie dei giudici. Lo scopo è quello di garantire tutte le parti coinvolte in un procedimento.

Materie escluse

In generale la sospensione dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, poiché come spiegato poc’anzi, si preferisce sospendere i lavori in tribunale, per cause e procedimenti vari. Ci sono però delle eccezioni, per esempio processi e procedimenti urgenti e/o gravi, per i quali si lavora anche ad agosto e quindi non vige la sospensione dei termini processuali.

I procedimenti esclusi, ossia quelli per cui il tribunale lavora anche ad agosto, sono i seguenti.

Ambito penale

Non si applica la sospensione feriale a:

  • Processo riguardante imputati detenuti in carcere;
  • Il deposito della sentenza e la sua spiegazione (Cass. penale, sentenza n. 42361/2017);
  • Procedimenti e preliminari per reati legati ad associazioni a delinquere, sia in caso di procedimento ordinario che di giudizio immediato;
  • Cause urgenti;
  • Cause per reati che stanno per prescriversi;
  • Incidente probatorio a causa di prove che non possono essere rinviate, per esempio perché col trascorrere del tempo non sarebbero più valide;
  • Procedimenti che prevedono interdizione o sequestro dei beni, in caso di rinuncia alla sospensione o in casi con carattere di urgenza.

Per questi casi quindi, i tribunali lavorano anche ad agosto.

Ambito civile

Non si applica la sospensione feriale a:

  • Procedimenti cautelari;
  • Cause per il versamento degli alimenti;
  • Procedimenti relativi ad abusi familiari;
  • Procedimenti per il riconoscimento dell’incapacità di agire;
  • Sfratto, ma solo per la fase sommaria (la fase di merito invece è soggetta a sospensione – Cass. sent. n. 2544/2010);
  • Opposizione ad atti esecutivi;
  • Cause relative a rapporti di lavoro dipendente di aziende private o aziende pubbliche ma con prevalente attività economica;
  • Cause relative ad accordi collettivi;
  • Tutte le altre cause per cui rimandare il procedimento rappresenti grave pregiudizio per le parti. In questo caso occorre una dichiarazione d’urgenza del Tribunale.

Per questi casi quindi, i tribunali lavorano anche ad agosto.

Ambito amministrativo

Non sono soggetti a sospensione feriale:

  • Procedimenti per sospendere un provvedimento impugnato;

Alle multe dovute a violazioni del codice della strada la sospensione è valida solo per il termine di impugnazione della multa ma non per quello di notifica (difatti quest’ultimo è un atto amministrativo e non processuale).

Ambito tributario

In ambito tributo la sospensione si applica a tutti i procedimenti, nessuno ha carattere di urgenza tale da richiedere l’esenzione. Per cui, ad agosto si fermano: proposizione di ricorsi, costituzione in giudizio, impugnazione di secondo grado e ricorso in Cassazione.

Conclusioni

La Corte di Cassazione ha sottolineato con la sentenza n. 11632/15 che tutti i procedimenti di natura non propriamente giurisdizionale ad agosto non sono sospesi. Ad agosto quindi, ad esempio, non si sospende il termine di 90 giorni per l’accertamento con adesione.

Decreto ingiuntivo

Se un creditore non ottiene il pagamento spettante dal suo debitore, a un certo punto può attivare un procedimento ingiuntivo, ossia chiedere al giudice di importi il pagamento. Se tu sei il debitore e hai ricevuto un decreto ingiuntivo, avrai notato che nella notifica c’è scritto che hai X giorni per fare opposizione.

I termini per i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, ad agosto sono sospesi. Dunque, se per esempio hai ricevuto un decreto ingiuntivo il 15 aprile e nella notifica è scritto che hai 30 giorni di tempo per fare opposizione, i 30 giorni di tempo si contano escludendo il mese di agosto.

L’opposizione a un decreto ingiuntivo infatti, rappresenta un procedimento ordinario, non rappresentano un caso particolare e non è prevista eccezione (Cassazione civile sentenza n. 6016/2007, vedi anche art. 1 della Legge n.742/69).

Precetto

Il creditore che intende riscuotere una somma, quando vede che il debitore non paga, può attivare la procedura di esecuzione forzata dei beni del debitore, dunque il pignoramento e la successiva vendita all’asta, in modo da recuperare, almeno in parte, il suo credito. Prima ancora di partire con il procedimento giudiziale, deve inviare al debitore un atto di precetto, ossia una lettera in cui lo invita a pagare quanto dovuto entro il termine di 10 giorni.

C’è da dire che il precetto costituisce un atto stragiudiziale: è un atto provato tra le parti, obbligatorio per avviare l’esecuzione forzata, ma non ha ancora nulla a che vedere con il giudice. Essendo un atto non giudiziale non gode della sospensione feriale.

Quindi, se hai ricevuto un atto di precetto con intimazione al pagamento entro 10 giorni e magari siamo alla fine di luglio, per esempio il 25 luglio, non pensare di poterti prendere tempo fino al 4 settembre: non si applica nessuna sospensione e, per pagare, hai tempo fino al 4 agosto.