Purtroppo può capitare a chiunque di perdere il lavoro e non poter provvedere non solo al pagamento dei propri debiti, ma anche alle esigenze della famiglia. Lo stato ha quindi ideato una procedura volta ad aiutare coloro che si trovano in questa situazione debitoria così pressante.

In questa guida completa sul sovraindebitamento ti spiego cos’è e quando accade, cosa propone la Legge n. 3 del 2012 per uscire da questa situazione, a chi rivolgersi, quali sono i requisiti di accesso, qual è la procedura, cosa deve contenere la proposta di accordo ed infine un’accenno alla storica sentenza del Tribunale di Busto Arsizio.

Cos’è e quando accade

Definizione. Il sovraindebitamento è una situazione critica in cui i debiti superano i redditi disponibili. Il sovraindebitamento può toccare chiunque: semplici cittadini, famiglie, imprese, stati. Si tratta di un momento particolarmente critico in cui il soggetto non riesce a pagare i suoi debiti, non può farlo perché non ha sufficiente denaro disponibile.

Le imprese che si trovano in questa situazione, se il periodo di indebitamento non si risolve, arrivano al fallimento e a tutto ciò che ne consegue, tra cui il pignoramento dei beni.

Se ti trovi in una situazione di particolare crisi, la Legge n. 3/2012 ha previsto la cosiddetta “Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento“, ossia un metodo per risollevare la tua situazione senza pesare sul creditore, che comunque avrà ciò che gli spetta. Il tutto grazie a un accordo di ristrutturazione del debito, che ti eviterà il pignoramento dei beni.

A chi è rivolto. Questa procedura non è rivolta alle grandi aziende, per le quali esistono altri metodi di gestione della crisi, ma alle piccole entità:

  1. Consumatori (persone comuni che hanno perso il lavoro, ecc.);
  2. Piccoli imprenditori commerciali non sottoposti alla legge fallimentare perché non rispecchiano i requisiti dall’art. 1 della L. Fallimentare;
  3. Ditte individuali che hanno chiuso l’attività e cancellate dal registro delle Imprese da almeno un anno;
  4. Start up innovative, che non sono sottoposte alla legge fallimentare grazie al D.L. n. 179/2012;
  5. Imprese agricole;
  6. I soci delle società di persone ossia s.s., s.n.c. e s.a.s. (art. 147 della L. fallimentare);
  7. Enti privati non commerciali (associazioni, onlus, fondazioni…);
  8. Artisti;
  9. Liberi professionisti;
  10. Società di professionisti;
  11. Associazioni professionali.

A chi rivolgersi

Che tu sia un semplice consumatore, oppure un titolare di impresa o un libero professionista, se sei in una situazione di crisi puoi rivolgerti all’Organismo di Composizione della Crisi competente della tua zona. Si tratta di un ente pubblico autorizzato dal Ministero di Giustizia che effettua uno studio di fattibilità del tuo caso e ti assiste in tutte le fasi del procedimento di ristrutturazione della crisi. Nello specifico L’OCC:

  1. Ti fornisce tutte le informazioni utili sulla procedura;
  2. Valuta se puoi accedere o meno al procedimento;
  3. Valuta quali sono i debiti che si possono includere;
  4. Stila un piano di risanamento e lo invia al giudice per l’omologa.

Legge sulla crisi

La legge che ha introdotto la Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è la Legge n. 3 del 2012. È stata chiamata Legge salva crisi, addirittura Legge anti suicidi. Grazie a questa norma puoi accedere a una procedura ad hoc per il tuo caso:

  1. Piano del consumatore (art. 6 co. 2 lett. b L. 3/2012); è la procedura dedicata solo ed esclusivamente a chi non ha una partita IVA, quindi ai semplici consumatori o padri di famiglia che hanno un mutuo o altri finanziamenti alle spalle e non riescono a pagarli;
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.); è una procedura dedicata a imprese e liberi professionisti;
  3. Liquidazione dei beni; è una procedura dedicata a tutti, consumatori, imprese e liberi professionisti e rappresenta l’ultima spiaggia, non è infatti un vero e proprio accordo di risanamento ma la spontanea volontà del debitore di vendere tutti i suoi beni per saldare i debiti.

Procedura

Per quanto riguarda la procedura, consiste in una domanda da inviare al tribunale, il quale la considera, la studia e se la trova fattibile la omologa con apposito decreto. Per ogni caso, vediamo nello specifico la procedura passo per passo.

1. Piano del consumatore (art. 6 co. 2 lett. b L. 3/2012)

Se ti trovi in una situazione di indebitamento, per esempio hai perso il lavoro e hai il mutuo o altri debiti da pagare, per aderire al Piano del consumatore devi rivolgerti a:

  • Organismi di Composizione della Crisi;
  • Oppure professionisti abilitati, ad esempio avvocati, commercialisti o notai.

Attenzione

Si tratta quindi di una procedura rivolta ai semplici consumatori, non alle imprese.

Stesura della proposta. Insieme all’OCC oppure al professionista abilitato, redigerai una proposta di accordo, ossia un piano di restituzione del debito sulla base delle tue nuove condizioni. La legge non impone alcun limite riguardo al contenuto della proposta: il professionista ti aiuterà a capire qual è il piano migliore per il tuo caso.

Per adempiere il tuo debito può persino considerare tuoi beni o redditi futuri. La proposta deve contenere l’elenco dei creditori e le somme dovute, cause dell’indebitamento, ragioni di attendibilità della proposta, nonché lo stato di famiglia del preponente.

Deposito. L’OCC o il professionista depositano la proposta in Tribunale e, entro tre giorni, anche all’agente della riscossione.

Omologazione. Ricevuta la proposta, il giudice blocca le eventuali azioni di espropriazione dei beni già in essere. Se ritiene la proposta fattibile e idonea, la omologa con apposito decreto. È molto importante sottolineare che, se il giudice omologa il piano, i creditori sono obbligati ad accettarlo.

2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.)

Se sei un libero professionista o un imprenditore in crisi, puoi tentare di trovare un accordo con i tuoi creditori. Spiega loro la tua situazione, che non hai sufficiente denaro per soddisfare i loro crediti e proponi un piano di risanamento. Una volta che tu e almeno il 60% dei tuoi creditori avete trovato e messo per iscritto questo accordo, devi portarlo in Tribunale affinché il giudice lo omologhi.

Insieme all’accordo devi allegare la relazione di un professionista (un commercialista per esempio) che attesti l’obiettività dei dati aziendali e la fattibilità del piano ad assicurare il totale pagamento dei creditori entro 120 giorni conteggiati da:

  • Omologazione del giudice, se si tratta di debiti già scaduti il giorno dell’omologazione;
  • Scadenza, se si tratta di debiti non ancora scaduti il giorno dell’omologazione.

A questo punto devi pubblicare l’accordo sul Registro delle Imprese (se ne occupa il tuo commercialista o l’OCC a cui ti sei rivolto), affinché altri creditori o ogni interessato possa fare opposizione. Se nessuno si oppone o comunque dopo avere deciso sulle opposizioni, il giudice omologa l’accordo.

3. Liquidazione dei beni

La liquidazione dei beni è l’ultima spiaggia tentata per soddisfare i propri creditori. Se sei un consumatore, un imprenditore o un libero professionista che sovraindebitato, puoi rivolgerti al Tribunale per comunicare la volontà di consegnare i tuoi beni. A questo punto il Tribunale nomina un liquidatore, il quale si occupa di quantificare il suo patrimonio, vendere i beni e con il ricavato pagare i creditori.

I beni non liquidabili sono:

  • Stipendio, pensione o reddito che guadagni con la tua attività nei limiti di quanto serve per mantenere la tua famiglia;
  • Assegno di mantenimento e alimenti;
  • Crediti non pignorabili ai sensi dell’art. 545 del c.p.c.;
  • Frutti derivanti dall’usufrutto dei beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti.

Proposta di accordo

La proposta di accordo, che redigerai insieme all’OCC, deve contenere:

  1. Dati anagrafi del debitore;
  2. Esposizione della situazione del debitore;
  3. Cause dell’indebitamento;
  4. Nome dei creditori e somme;
  5. Analisi e ragioni che non gli permettono di adempiere;
  6. Resoconto della solvibilità del soggetto;
  7. Attuale patrimonio mobiliare e immobiliare;
  8. Attuale condizione reddituale;
  9. Analisi della situazione e necessità familiari.

Sentenze

Alla legge n. 3 del 2012 sono seguite innumerevoli sentenze, di grande interesse perché si sa, le sentenze rappresentano anch’esse norma giuridica. Ma la sentenza che ha destato maggiore interesse è sicuramente quella del 15 settembre 2014 del Tribunale di Busto Arsizio.

Con questa storica sentenza, il tribunale di Busto Arsizio ha ridotto dell’85% una cartella Equitalia di una signora. Quindi il tribunale non solo ha approvato il piano di risanamento a questa signora, ma anche ridotto il debito, precisamente da 87.000 a 11.000 euro. Grazie alla legge e a questa sentenza, è possibile ridurre i debiti con Equitalia e adattarli proporzionalmente alla nuova situazione economica del proponente.