Purtroppo sono sempre più frequenti i casi di stalking condominiale, ossia situazioni in cui un vicino di casa compie veri e propri atti persecutori nei confronti di un altro condomino, perseguitandolo con minacce, insulti, dispetti, scampanellate, chiamate anonime e varie altre molestie.

A questo punto, la prima cosa da fare, è sicuramente quella di avvisare l’amministratore di condominio che, confrontandosi con il “molestatore”, lo inviterà a cessare il comportamento disturbatorio, ammonendolo verbalmente o per iscritto. Purtroppo però, l’intervento dell’amministratore potrebbe non bastare. Ecco cosa fare in questo caso.

Giudice

A questo punto si dovrebbe partire con una vera e propria querela verso il molestatore. Ma prima di arrivare a questo però, non tutti sanno che c’è un altro strumento di tutela del condomino vittima di stalking: l’ammonimento da parte del questore.

Si tratta di uno strumento (previsto dal D.L. 11 del 2009) che permette di risolvere la questione in maniera rapida e senza dover intentare una vera e propria causa. In pratica la persona offesa, deve recarsi presso l’autorità di pubblica sicurezza, esporre i fatti e e chiedendo (tramite apposita istanza) l’ammonimento del questore.

La richiesta sarà trasmessa al questore senza indugi. Ovviamente. nell’istanza, occorre indicare il comportamento molesto del condomino, nonchè le prove (sms, email, telefonate, etc.). Dopo le opportune indagini, il questore a questo punto contatta il presunto molestatore per ascoltarlo. Se il fatto sussiste, lo ammonirà e lo inviterà formalmente a cessare gli atti persecutori.

A questo punto, il molestatore di solito cessa la sua condotta, rivelando questo ammonimento uno strumento veloce, utile ed efficace. In caso contrario, se lo stalker dovesse perseverare si attiverà in automatico il processo penale a suo carico, con conseguente aumento della pena nel caso venisse condannato.