La scuola può assumere supplenti non solo per il personale docente, ma anche per il personale ATA, ossia Ausiliario Tecnico Amministrativo. In tale circostanza, il dirigente scolastico deve rispettare delle precise regole, stabilite dalla legge e dal CCNL comparto scuola.

In questa guida completa sulla supplenza breve e saltuaria ATA te ne spiego il significato, come funzionano ferie, malattia, disoccupazione, qual è lo stipendio, come inviare la MAD alle scuole e infine quando e in quali casi si può lasciare una supplenza breve.

Significato

Le supplenze per il personale ATA si dividono in:

  • Supplenze lunghe, annuali, quando il contratto del supplente scade il 30 giugno o il 31 agosto;
  • Supplenze brevi e saltuarie, quando il contratto del supplente scade prima del 30 giugno.

Per supplenza breve e saltuaria del personale ATA, si intende supplenza di carattere temporaneo per sostituire il personale ausiliario, tecnico e amministrativo. Supplenza quindi di breve periodo, che termina prima della fine delle attività scolastiche (ossia prima del 30 giugno).

Quando manca temporaneamente un ATA però, il dirigente scolastico non può sostituirlo con supplenza breve. Ha molto più margine per le supplenze lunghe, annuali: per quelle brevi deve sottostare a precise regole di assegnazione delle supplenze.

Nello specifico non può conferire supplenze brevi per le seguenti figure (art. 6 del D.M. n. 430/2000):

  • Assistente tecnico.
  • Assistente amministrativo. Il dirigente scolastico può assegnare una supplenza breve solo se nella scuola gli assistenti amministrativi sono al massimo due. Se ha almeno tre assistenti amministrativi, e ne manca temporaneamente uno, non può sostituirlo.
  • Collaboratore scolastico, ma solo per i primi sette giorni di assenza. In caso di assenza oltre i sette giorni, può sostituirlo con una supplenza breve.

Detto ciò, in tutti questi casi appena esposti, il dirigente scolastico può assumere supplenti brevi ATA se l’assenza va oltre i trenta giorni. Se quindi un assistente tecnico, un assistente amministrativo o un collaboratore scolastico si assenta per più di trenta giorni, a questo punto il dirigente scolastico può intervenire assumendo un supplente, anche con un contratto breve. Fermo restando che per il collaboratore scolastico, si può assumere un supplente breve già a partire dall’ottavo giorno di assenza.

MAD

Se aspiri a una supplenza personale ATA, oltre a partecipare ai classici concorsi, puoi anche inviare la MAD, la messa a disposizione. I dirigenti scolastici infatti, oltre a scorrere le graduatorie, se hanno difficolta a trovare il personale supplente, possono anche chiamare qualcuno attraverso le MAD ricevute.

La MAD ha un aspetto molto positivo: puoi inviarla in qualsiasi momento dell’anno, non devi aspettare un bando, un concorso. E puoi inviarla a tutte le scuole che desideri. Teoricamente potresti mandarla a tutte le scuole d’Italia. Al contrario dei concorsi, dove invece devi effettuare delle scelte più precise.

La MAD quindi ti permette di candidarti:

  1. In qualsiasi momento dell’anno;
  2. Per tutte le scuole che desideri, di qualsiasi grado e regione.

La MAD rappresenta dunque un modo per non lasciare nulla di intentato. Se hai partecipato al concorso e hai dovuto scegliere determinate aree, con la MAD puoi inviare la tua candidatura anche ad altre scuole. Se invece non hai avuto modo di partecipare al concorso, con la MAD puoi comunque candidarti e sperare che ti chiamino per delle supplenze.

Stipendio

Per quanto riguarda lo stipendio di un supplente breve, è stabilito dal CCNL di riferimento. Da questa guida pagina puoi scaricare le tabelle stipendiali previste per il personale ATA.

Se la tua supplenza scade con il termine delle attività, per esempio il 30 giugno scade il tuo contratto, durante l’estate non hai diritto a uno stipendio. Dovrai attendere l’anno successivo, per ottenere una nuova supplenza o il posto a tempo indeterminato (se sei in graduatoria).

Disoccupazione

Una volta scaduto il contratto di lavoro, se possiedi i requisiti previsti per ottenere la NASPI, puoi richiederla. Le supplenze infatti, seppur brevi, rappresentano a tutti gli effetti un contratto di lavoro, con il quale paghi anche i contributi INPS, che ti coprono anche per i periodi di disoccupazione.

Requisiti per la NASPI

Per ottenere a NASPI devi aver maturato:

  1. Almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti;
  2. Almeno 30 giorni di lavoro effettivo nell’ultimo anno.

Puoi chiedere la NASPI tramite il sito INPS, il call center INPS oppure tramite l’assistenza di un patronato.

Quando si può lasciare

Se in questo momento sei al lavoro con un contratto si supplenza breve e un’altra scuola ti chiama per un contratto annuale o comunque un contratto fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, puoi lasciare il primo per accettare il secondo.

E’ vero che la scuola deve poter contare su di te, ma è anche vero che hai tutto il diritto di accedere a un posto più stabile, almeno fino all’estate. Quindi non c’è alcuna sanzione o penalità: puoi lasciare la scuola dove ora sei in supplenza breve e accettare il contratto della seconda.

Malattia

In caso di assenza per malattia, occorre distinguere tra:

  • Personale ATA con contratto al 30 giugno o al 31 agosto (art. 19, commi 3 e 4, CCNL 2007). Se hai un contratto di questo tipo, hai diritto alla conservazione del posto di lavoro per nove mesi di assenza in un triennio. La retribuzione è, per ogni anno, del 100% per il primo mese, del 50% per il secondo e terzo mese di assenza, 0% per i restanti mesi.
  • Personale ATA con contratto breve (art. 19, comma 10, CCNL 2007). Hai diritto alla conservazione del posto fino alla scadenza del contratto, per un periodo non maggiore di 30 giorni annuali. La retribuzione è del 50%.

In caso di gravi patologie, la retribuzione è del 100% in caso di ricovero ospedaliero e day service.

Ferie

Per i dipendenti della scuola con contratto a tempo determinato, quindi per i supplenti, valgono le stesse regole previste per i lavoratori a tempo indeterminato (art. 19 del CCNL Comparto Scuola).

Nello specifico, ai sensi dell’art. 19, co. 1 e 2 del CCNL:

  • Il supplente ATA con anzianità di servizio fino a 3 anni, ha diritto a 30 giorni di ferie all’anno:
  • Il supplente ATA con anzianità di servizio oltre 3 anni, ha diritto a 32 giorni di ferie all’anno.

Le ferie sono proporzionali al servizio prestato, alla durata del contratto. Quindi se per esempio hai un contratto che dura solo metà anno, allora le ferie spettanti sono solo 15 (se hai meno di 3 anni di servizio) o 16 (se hai più di 3 anni di servizio).

Se non riesci a usufruire delle ferie, ricevi il corrispettivo in denaro alla fine dell’anno scolastico.