I governi europei, ormai da anni, mirano alla penalizzazione dei mezzi di trasporto più inquinanti: lo scopo è quello di incentivare l’uso di automobili a bassa emissione di anidride carbonica e quindi ottenere per l’ambiente dei benefici a lungo termine.

In questa guida completa sulla tassa auto aziendale ti spiego come funziona, qual è l’aumento previsto a seguito della Legge 160/2019, come si calcola l’importo di fringe benefit in funzione dei livelli di inquinamento dell’auto, chi la paga e infine se e quando l’aumento è retroattivo.

Come funziona

La Legge n. 160/2019 ha modificato il calcolo del fringe benefit delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Se fino ad ora, il calcolo del fringe benefit era uguale per tutte le tipologie di auto, ed era pari al 30% sulla base delle apposite tabelle ACI, ora questo 30% vale solo per alcune auto a basse emissioni. Per le auto a bassissima emissione scende addirittura al 25%.

Le auto ad alte emissioni hanno un fringe benefit del 50 e addirittura 60%, ciò significa che il valore del benefit attribuito al dipendente aumenta e aumentano anche le tasse che deve pagare in busta paga.

La legge quindi, prevede un aumento di tasse per le macchine ad alta emissione di CO2 e una riduzione di tasse per le macchine a ridotto impatto ambientale. Di conseguenza, laddove il fringe benefit è più alto, è chiaro che è più alta anche la tassa da pagare. Al contrario, l’auto che inquina meno ha un fringe benefit più basso e quindi il dipendete paga meno tasse in busta paga.

Le novità introdotte dalla Legge n. 190/2014 non toccano tutte le auto aziendali, ma solo quelle:

  1. Di nuova immatricolazione;
  2. Assegnate al lavoratore con un un contratto firmato a partire dal 1° luglio 2020.

Quindi, per le macchine aziendali assegnate ai dipendenti fino al 30 giugno 2020 valgono le leggi precedenti sulla tassazione del fringe benefit. Ossia che il fringe benefit non cambia in base al livello di CO2 prodotta dall’auto.

Importo

La tassa sulle auto aziendali, applicata alla busta paga del dipendente, ricordiamo, si calcola sul fringe benefit (qui un articolo completo su cos’è il fringe benefit), ossia il valore percentuale da attribuire all’uso privato che il dipendente fa dell’auto aziendale. Valore che finora era pari al 30% (infatti si stabilisce che il dipendente faccia 30% di uso privato e 70% di uso aziendale dell’auto).

Le aziende infatti, spesso consegnano delle auto e i dipendenti ne fanno uso promiscuo: le usano sia per la vita privata che per il lavoro. L’uso per la vita privata è considerato fringe benefit, ossia un benefit a favore del dipendente. Come tale, va tassato. E finora si tassava un “valore dell’auto” pari al 30% (calcolato secondo specifiche tabelle ACI).

Con la nuova legge, le nuove tabelle ACI per il calcolo del fringe benefit, a differenza di prima, considerano anche le emissioni di CO2, quindi il fringe benefit non è più fisso al 30%, ma varia in base all’inquinamento prodotto dalla macchina. Non c’è invece alcun cambiamento per ciò che riguarda la deducibilità aziendale.

Attenzione

Ripetiamo ancora una volta che, per i contratti che assegnano auto aziendali al dipendente fino al 30 giugno 2020, si applicano sempre le vecchie normative, quindi il fringe benefit è sempre pari al 30% indipendentemente da quanto è inquinante l’auto. Diverso è il discorso per le auto di nuova immatricolazione e quelle assegnate al dipendente a partire dal 1° luglio 2020. Vediamo le nuove regole.

Calcolo

Per le auto assegnate con contratto concluso dal 1° luglio 2020, la soglia del fringe benefit da tassare considera sempre una percorrenza classica di 15.000 km all’anno, ma c’è una riduzione sui veicoli meno inquinamenti. Per le auto concesse fino al 30 giugno 2020, il fringe benefit è sempre pari al 30% e quindi si tassa questo 30%. Per le auto concesse dal 1° luglio 2020, la percentuale non è più fissa al 30%, ma varia in base al livello di CO2 prodotto dall’auto.

A partire dal 1° luglio 2020, la percentuale di fringe benefit da tassare è pari a:

  • 25% per le auto con emissioni inquinanti minori di 60 g/Km;
  • 30% per le auto con emissioni inquinanti comprese tra 60 e 160 g/Km;
  • 40% per le auto con emissioni inquinanti comprese tra 160 e 190 g/Km;
  • 50% per le auto con emissioni inquinanti maggiori di 190 g/Km.

A partire dal 2021, la percentuale di fringe benefit aumenta ancora di più:

A partire dal 1° luglio 2020, la percentuale di fringe benefit da tassare è pari a:

  • 25% per le auto con emissioni inquinanti minori di 60 g/Km;
  • 30% per le auto con emissioni inquinanti comprese tra 60 e 160 g/Km;
  • 50% per le auto con emissioni inquinanti comprese tra 160 e 190 g/Km;
  • 60% per le auto con emissioni inquinanti maggiori di 190 g/Km.

La soglia del fringe benefit da tassare subisce quindi una riduzione sui veicoli meno inquinanti, che prima pagavano le tasse su un fringe benefit del 30% e ora lo pagano su un fringe benefit del 25%, La legge penalizza invece le auto con emissioni più alte, la cui percentuale di fringe benefit sale fino al 60%.

Chi paga

A causa di questo aumento, a rimetterci sono i lavoratori dipendenti, che avendo quindi un fringe benefit più alto (prima del 30% del valore dell’auto e ora addirittura fino al 60%), devono quindi pagare una tassa più alta.

Al fringe benefit si applica la tassazione IRPEF. È prevista una soglia di esenzione: se il valore del bene concesso al dipendente non supera i 258,23 euro, allora non è tassato.

Aumento

Come abbiamo potuto osservare quindi, il fringe benefit è il valore attribuito all’uso personale che il dipendente fa dell’auto aziendale. Maggiore è tale percentuale di uso personale rispetto alla percentuale di uso lavorativo, maggiore è il valore del benefit, maggiore è la tassa che il dipendente paga in busta paga.

Lo scopo della nuova normativa è quello di agevolare le auto a bassa emissione di anidride carbonica e penalizzare quelle più inquinanti.

Retroattiva

La nuova legge non è retroattiva, quindi su tutti i contratti di concessione auto aziendale, conclusi prima del 1° luglio 2020, il fringe benefit rimane pari al 30%, indipendentemente da quanto è inquinante un’automobile. La norma dunque, non è retroattiva.

Deducibilità dei costi

Rimangono invariate anche percentuali di deducibilità del costo sostenuto per auto aziendale da parte dell’impresa. Nello specifico, la deduzione dei costi che l’azienda sostiene per la macchina aziendale concessa al dipendente (si parli di ammortamento, benzina, riparazioni…) è del 70%.

Purtroppo la percentuale di deducibilità è questa: il 70%. Ricordiamo che fino al 2012 le imprese potevano dedurre fino al 90% dei costi e fino al 2006 addirittura potevano dedurre il 100% dei costi. Con il tempo le cose sono andate sempre peggio e le aziende possono dedurre dal reddito d’impresa solo il 70% dei costi sostenuti per le auto aziendali.

Solo in caso di auto assegnata all’amministratore, si possono dedurre il 100% dei costi, nel limite del fringe benefit sottoposto a tassazione.