Stai considerando l’apertura di una società srl e vorresti sapere con precisione quali e quante tasse dovresti pagare? Vuoi sapere anche come variano quest’ultime in base alla tipologia di società che intendi aprire: normale, semplificata oppure unipersonale? Sei atterrato sul posto giusto al momento giusto.

In questa guida sulla tassazione srl ti spiego come variano le tasse in base al tipo di attività, quali sono i regimi di tassazione, come calcolare gli importi dovuti, quali sono gli utili, quali sono le principali differenze tra la società srl e la snc o la sas. Ecco tutto quello che devi sapere per aprire la tua azienda.

Tipologie

La tassazione della società varia sensibilmente a seconda che si tratti d srl ordinaria, srls (srl semplificata), srl unipersonale o infine srl che opta per l’imposizione “per trasparenza”. Occorre inoltre fare una differenza tra tassazione sul reddito prodotto dalla società e tassazione in capo ai soci se l’eventuale utile viene loro distribuito.

  • Srl e srls: le tasse a carico della società, ossia applicate sul reddito prodotto dall’impresa, sono IRES e IRAP. Se la srl/srls ottiene un utile e lo distribuisce ai soci, su tale somma i soci devono pagare a loro volta le tasse (basate sull’aliquota IRPEF corrispondente);
  • Srl unipersonale: in questo caso, essendo un unico socio, l’importo da pagare al fisco é pari alla somma delle imposte a carico della società + imposte a carico del socio, quindi IRES + IRAP + addizionale regionale + IRPEF secondo lo scaglione corrispondente.
  • Srl (anche semplificata o unipersonale) che ha optato per l’imposizione per “trasparenza”: le tasse dovute sono IRAP + addizionale regionale + IRPEF. Non si paga l’IRES.

Attività agricola

A partire dal 2016, La Legge 208/2015 ha esonerato dall’IRAP le imprese:

  • Agricole di cui all’articolo 32 del D.P.R. 917 del 22/12/1986;
  • Che offrono servizi nel settore selviculturale e idraulico-forestale;
  • Di allevamento animale nutrito con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci (o del socio unico);
  • Di piccola pesca.

Per imprese si intendono le attività esercitate sotto qualsiasi forma senza tenere conto del profilo soggettivo, quindi sono escluse dal pagamento dell’IRAP le imprese agricole sotto forma di ditte individuali ma di società come le srl.

Regimi di tassazione

A quanto ammontano le tasse dovute sul reddito della società e sul dividendo assegnato ai soci: quindi IRES, IRAP, IRPEF e addizionale regionale?

  • IRES (imposta sul reddito delle società): l’aliquota é fissa e pari al 24% (Legge 244/2007). La base imponibile su cui applicarla é data da: utile lordo derivante dal conto economico del bilancio di esercizio + eventuali variazioni fiscali in aumento – eventuali variazioni fiscali in diminuzione – eventuali perdite fiscali dell’anno passato = Utile su cui calcolare il 24% di IRES.
  • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive): l’aliquota ordinaria é pari al 3,5%. Tale aliquota aumenta o diminuisce in base al settore di attività della srl (art.2 del D.L. 66/2014):
Aliquota IRAP
SoggettoAliquota
Concessionarie che non operano
Nel settore delle costruzioni, gestione
Di autostrade e trafori
3,80%
Banche e finanziarie4,20%
Compagnie assicuratrici5,30%
Aziende agricole1,70%

La base imponibile su cui calcolare la percentuale é il “valore della produzione netta” (reperibile dal conto economico d’esercizio), dato dalla differenza tra il valore della produzione (essenzialmente i ricavi) e i costi della produzione (ad esclusione delle voci 9,10 lettere c-d, 12 e 13 del conto economico).

  • IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche): é calcolata sul reddito del socio di srl unipersonale (anche se ha optato per il regime di trasparenza). E’ applicata anche sul dividendo di soci di srl ordinarie e semplificate ma, appunto, solo se l’utile viene distribuito ai soci. L’IRPEF é un’imposta proporzionale, quindi l’aliquota da applicare varia in base al reddito:
Scaglioni IRPEF
ScaglioneReddito (€)Aliquota
0 – 15.00023%
15.001 – 28.00027%
28.001 – 55.00038%
55.001 – 75.00041%
oltre 75.00043%

Calcolo

Occorre fare una distinzione tra imposte dovute:

  • Dalla società;
  • Dai soci (o dal socio nel caso di srl unipersonale).

Sul reddito prodotto dalla società (che in generale, senza entrare troppo nello specifico é rappresentato da ricavi – costi) in generale si applicano:

  • L’IRES pari al 24%;
  • L’IRAP, la cui aliquota ordinaria é pari al 3,5%.

Sul dividendo distribuito ai soci della srl si applica:

  • L’IRPEF, la cui aliquota varia in base al reddito e va dal 23% fino a un massimo del 43%.
  • L’addizionale regionale IRPEF che é un importo che si calcola sulla base imponibile IRPEF; l’aliquota é fissata da ogni Regione e non può superare l’1,4%.

Le tasse che incidono maggiormente sul reddito sono quindi l’IRES, l’IRAP e l’IRPEF.

Esempio

Una srl composta da due soci produce un reddito pari a 40.000 euro. Senza considerare se le partecipazioni dei soci siano qualificate o non qualificate (lo vedremo più avanti) su questo importo sono dovute:

  • IRES pari al 24%, quindi pari a 9.600 euro;
  • IRAP pari al 3,5%, quindi pari a 1.400;

Rimangono quindi 40.000 – 9.600 – 1.400 = 29.000 euro.

Ai soci viene distribuito un utile pari a 10.000 euro ciascuno. Ognuno di loro quindi dovrà pagare su questi 10.000 euro il 23% di IRPEF ossia 2.300 (quindi per un totale di 4.600 euro).

A ciò si aggiungono i contributi INPS per ogni socio, che sono pari ad almeno 3.500 euro l’anno (3.500 euro rappresenta l’importo minimo, che aumenta all’aumentare del reddito).

In totale quindi, su 40.000 euro di reddito sono stati pagati:

  • 9.600 euro di IRES;
  • 1.400 euro di IRAP;
  • 4.600 euro di IRPEF;
  • 7.000 (almeno) di contributi INPS.

Netti quindi rimangono 40.000 – 9.600 – 1.400 – 4.600 – 7.000 = 17.400 euro

A questi 17.400 euro occorre sottrarre le spese del commercialista (pari a circa 1.500/2.000 euro) e le altre piccole (più o meno) spese come i bolli per la vidimazione dei libri contabili. Rimangono circa 15.000 euro. Da dividere in due soci.

Utili

Dopo aver tassato il reddito prodotto dalla società, rimangono finalmente gli utili netti. Se gli utili vengono distribuiti ai soci, sono soggetti ancora a un’altra tassazione: l’IRPEF o la ritenuta alla fonte, a seconda del tipo di partecipazione posseduta:

  • Partecipazione qualificata (per almeno il 25% del capitale della srl o che da diritto ad almeno il 20% del diritto di voto in assemblea ordinaria): in questo caso sul 49,72% del dividendo percepito si calcola l’IRPEF prevista secondo lo scaglione del reddito.

Esempio

Tizio detiene il 60% del capitale sociale e ottiene 10.000 euro di dividendo. Pagherà quindi un’imposta pari al 23% (Primo scaglione IRPEF) del 49,72% di 10.000, ossia 1.143,56 euro. In sede d dichiarazione dei redditi, la somma va indicata nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL dell’Unico.

Partecipazione non qualificata (inferiore al 25% del capitale della srl o che da diritto a meno del 20% del diritto di voto in assemblea ordinaria): é prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 26% sul 100% del dividendo. L’imposta si applica al momento della riscossione del dividendo quindi non va indicata in dichiarazione dei redditi.

Esempio

Caio detiene il 10% del capitale sociale e ottiene 10.000 euro di dividendo. Pagherà quindi un’imposta pari al 26% di 10.000, ossia 2.600 euro.

Regime di trasparenza

Le srl hanno la possibilità di optare per il regime fiscale cosiddetto “di trasparenza”. Tale regime risulta conveniente in particolare modo per le piccole e medie srl poiché prevede l’esonero dall’IRES e quindi che il dividendo sia tassato solo in capo ai soci. Inoltre non é neanche necessario che l’utile sia effettivamente distribuito o rimanga nella società.

Confronto srl snc

Le differenze principali tra la srl e la snc sono relative alle imposte da pagare:

  • Srl deve pagare: IRES, IRAP e IRPEF.
  • Snc deve pagare: IRAP e IRPEF.

A livello di tassazione é più conveniente la snc (società in nome collettivo), poiché non paga l’IRES. Per il resto paga, come la srl (che sia semplificata o unipersonale) l’IRAP e l’IRPEF. A parità di condizioni e di utile quindi, la snc é più vantaggiosa per il socio a livello fiscale. Tuttavia, se la srl opta per il regime di trasparenza, l’IRES non é più dovuta e quindi i vantaggi fiscali sono gli stessi della snc.

Occorre comunque sottolineare che il regime di tassazione non é certo l’unico aspetto da considerare nella scelta di una forma societaria. Non bisogna dimenticare infatti che la snc, in qualità di società di persone, risponde per i debiti sociali sia con il proprio patrimonio che con quello personale dei soci. Nella srl invece, il patrimonio personale dei soci é inattaccabile.

Confronto srl sas

Le differenze principali tra la srl e la sas sono relative alle imposte da pagare:

  • Srl deve pagare: IRES, IRAP e IRPEF.
  • Sas deve pagare: IRAP e IRPEF.

Così come per la snc quindi, anche la sas (società in accomandita semplice) essendo una società di persone non paga l’IRES (che invece paga la srl), per cui a livello di tassazione più vantaggiosa rispetto a una srl (che sia semplificata o unipersonale).

Anche in questo caso però, se la srl opta per il regime di tassazione in trasparenza, non deve più pagare l’IRES e quindi il carico fiscale é il medesimo della sas.

E’ quindi necessario ribadire che il livello di tassazione non é un aspetto decisivo per la scelta tra srl o sas. Si tratta di due società molto diverse: la srl é una società di capitali che risponde solo con il suo patrimonio; la sas é una società di persone che risponde solo con il patrimonio sociale e in parte con il patrimonio personale dei soci accomandatari (gli accomandanti invece non rispondono col loro patrimonio personale).