Hai accettato l’offerta allettante di una società che ha acquistato la tua ditta individuale e ora devi trasferirla completamente nella nuova sede? Hai venduto la tua azienda ad una spa e devi garantire il passaggio di affitto, dipendenti, macchinari e postazioni? Quello che devi fare in entrambi i casi è il trasferimento d’azienda.

In questa guida completa sul trasferimento d’azienda ti spiego come funziona, quali sono le normative che lo disciplinano e qual è la procedura con cui deve avvenire, quando è molto importante tutelare il lavoratore che viene trasferito e quali sono le principali differenze con la cessione d’azienda.

Cos’è e come funziona

Il trasferimento d’azienda é un’operazione volta a trasferirne la proprietà: lo scopo dell’ordinamento italiano, é non solo quello di disciplinare tutta l’operazione, ma soprattutto di tutelare le persone coinvolte, con riguardo verso i lavoratori, al fine di garantire loro un continuità del rapporto di lavoro e non un pregiudizio o, peggio ancora, una brusca interruzione.

L’articolo 2112 del codice civile e quindi le tutele previste per i lavoratori, non si applicano alle aziende dichiarate in crisi, fallite o sottoposte a procedure concorsuali (Regio Decreto 267/1942), purché comunque le parti abbiano raggiunto un accordo sindacale per mantenere, almeno in parte, i lavoratori occupati.

Normativa e procedura

Il diritto commerciale, il diritto del lavoro, pongono al primo posto i diritti del lavoratore e la sua tutela. L’articolo 2112 del codice civile sancisce che, in caso di trasferimento, i dipendenti mantengono ogni diritto acquisito, quindi ferie non godute, ROL, anzianità lavorativa e quindi scatti di anzianità, TFR, passano semplicemente da un’azienda all’altra, rimanendo immutati, cambia solo il soggetto titolare dell’impresa.

Lo scopo della legge italiana é quindi quello di tutelare soprattutto i lavoratori dell’azienda coinvolta nel processo. Sempre con questo fine, l’articolo 47 della normativa apposita, ossia la L.428/90 sancisce che, se l’impresa da trasferire ha in essere più di 15 occupati, occorre inviare una comunicazione scritta a:

  • I sindacati;
  • Le associazioni di categoria;
  • I lavoratori coinvolti.

Queste comunicazioni sono obbligatorie e devono essere fatte da chi vende l’azienda e da chi la acquista e devono contenere:

  • L’indicazione del giorno in cui avverrà il trasferimento;
  • I motivi;
  • Gli effetti per i dipendenti e le misure tese a tutelare i loro diritti.

Tutela del lavoratore

La normativa italiana classifica un’operazione come trasferimento quando cambia il titolare dell’attività e quindi l’imprenditore. Gli effetti del trasferimento sono:

  • Tutti i beni aziendali passano al nuovo imprenditore;
  • Vengono ceduti anche i contratti (relativi a debiti e crediti) in essere nell’azienda;
  • Continua la stessa attività dell’azienda ceduta;
  • I lavoratori passano alla nuova impresa (Cassazione sentenza n. 19379 del 28 settembre 2004).

Licenziamento e dimissioni

I lavoratori non sono obbligati a subentrare nella nuova impresa: possono liberamente decidere di dare le dimissioni. Inoltre il lavoratore può anche rifiutarsi di passare all’acquirente, ma tale decisione costituisce motivo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte dell’azienda primaria che, di fatto, ha venduto quella parte di attività e quindi non esiste più, se non nella nuova impresa.

Attenzione

La scelta di dimettersi o di rifiutare di entrare a far parte della nuova azienda, non deve essere imposta al lavoratore, deve essere espressione di una volontà personale. Qualsiasi imposizione rende il licenziamento nullo o illegittimo (art. 2112 c.c. co. IV). Non é neanche ammesso che l’azienda motivi il licenziamento con il trasferimento, poiché la legge sancisce l’esatto contrario: che il rapporto prosegue con il nuovo datore di lavoro.

Differenza con cessione

La differenza tra cessione e trasferimento sta nel negozio giuridico che sta alla base dell’operazione. La cessione infatti prevede una vendita e quindi l’imprenditore che cede l’azienda ottiene del denaro in cambio.

Il cedente può quindi realizzare una plusvalenza, se il prezzo incassato é maggiore rispetto a al valore contabile dell’azienda venduta; una minusvalenza se il prezzo incassato é inferiore rispetto al valore contabile dell’azienda venduta.

Il trasferimento invece può anche essere relativo a un negozio giuridico diverso dalla vendita: per esempio nel caso di trasferimento di azienda per donazione. In questo caso quindi non c’è un prezzo, non c’è un atto di compravendita e non si realizza né una plusvalenza né una minusvalenza, ma semplicemente il passaggio da un titolare a un altro.