Ci sono casi in cui il contratto di lavoro a tempo determinato, si trasforma automaticamente a tempo indeterminato. In questo modo, la legge, vuole prevenire il rinnovo all’infinito di contratti a termine, che non garantiscono al lavoratore la stessa sicurezza di un’assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Di seguito, vediamo quindi per quanti giorni può proseguire un contratto a termine dopo la scadenza e quali sono i casi in cui è prevista l trasformazione automatica di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, quali sono le condizioni essenziali che devono verificarsi.
Alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, se non vi è rinnovo, il rapporto di lavoro può proseguire:
- per altri 30 giorni (se il contratto era di durata minore di sei mesi);
- per altri 50 giorni (se il contratto era di durata maggiore di sei mesi).
Superati questi periodi (denominati “cuscinetto”) il contratto di lavoro si considera trasformato a tempo indeterminato, dal 31esimo giorno (se il contratto era di durata minore di sei mesi) oppure dal 51esimo giorno (se il contratto era di durata maggiore di sei mesi).
Rinnovo
Se invece il datore di lavoro intende rinnovare il contratto (sempre con contratto a termine), ai sensi dell’art.1, D.Lgs. n.368/01, è obbligatorio far trascorrere un intervallo di tempo, pari a:
- almeno 10 giorni se la durata del primo contratto era minore di sei mesi;
- almeno 20 giorni se la durata del primo contratto era maggiore di sei mesi;
Se non viene rispettato questo intervallo temporale, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Durata massima
Con lo stesso datore di lavoro, i contratti a tempo determinato, non possono superare un periodo massimo di 36 mesi (D.L. 20.3.2014, n. 32), comprensivi di tutte le eventuali proroghe. Nel conteggio di questi 36 mesi, non si contano gli intervalli di interruzione.
Se il datore di lavoro, dopo questi 36 mesi, stipula un nuovo contratto a termine, questo si considera automaticamente a tempo indeterminato.
Eccezioni
Possono costituire eccezioni al periodo massimo di 36 mesi, specifiche disposizioni del contratto collettivo nazionale, territoriale, oppure se interviene una deroga assistita davanti alla Dipartimento Territoriale del Lavoro. Questa deroga però, permetterà di rinnovare il contratto solo per una ulteriore volta.