Gli assegni che un soggetto versa al coniuge o all’ex coniuge, per chi li versa rappresentano oneri deducibili (vanno quindi dichiarati nel 730 e vanno a ridurre l’importo delle tasse da pagare), invece per chi li riceve rappresentano reddito, per cui, vanno dichiarati nel modello Unico.
L’assegno di mantenimento dal coniuge, lo riceve solitamente chi non ha un lavoro e quindi l’ex deve provvedere al suo mantenimento in base a una sentenza del giudice. Chi quindi non ha un lavoro presenterà. per la dichiarazione dei redditi, il modello Unico, non avendo un sostituto d’imposta.
Nel modello Unico dovrà dichiarare gli importi percepiti dal coniuge, ma non dovrà dichiarare gli assegni di mantenimento destinati ai figli, che sono esentasse. Gli assegni di mantenimento per il coniuge quindi, per il soggetto che ne beneficia, rappresentano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Devono essere dichiarati gli assegni di mantenimento dovuti in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio.
Dove indicare gli assegni di mantenimento nella dichiarazione dei redditi?
La somma percepita va indicata nel quadro RC Sezione II del modello Unico, oppure, in caso di presentazione del modello 730, va indicata nel quadro C Sezione II del Modello 730. Se l’imposta dovuta non supera la somma di € 10,33, non é obbligatorio fare la dichiarazione dei redditi.