Gli esportatori abituali, quando effettuano un acquisto, possono decidere di chiedere al fornitore una fattura senza IVA. Questo però solo se precedentemente l’esportatore ha fatto una specifica dichiarazione di intenti all’Agenzia delle Entrate. Se non la fa, il fornitore non è autorizzato a emettere fattura senza IVA.

In questa guida sulla verifica dichiarazione di intenti ti spiego cos’è e come funziona, come fare questa verifica, attraverso quale servizio dell’Agenzia delle Entrate, come visionare il risultato della ricerca, infine quali sono le sanzioni previste per il fornitore in caso di inadempienza.

Cos’è e come funziona

Un esportatore abituale è un imprenditore che ha rapporti commerciali soprattutto con l’estero. Sotto il profilo fiscale, la caratteristica di questi imprenditori è la facoltà di effettuare acquisti senza addebito di IVA (art. 8, co.1 del D.P.R. n. 633/1972), nei limiti di un determinato importo stabilito annualmente.

Esempio

Azienda A con sede in Italia acquista merce per un valore di 1.000 euro da azienda B. La fattura classica dovrebbe comprendere 1.000 euro + IVA, invece essendo esportatore abituale sarà di 1.000 euro, senza IVA.

Per acquisire lo status di esportatore abituale e quindi ricevere fatture di acquisto senza IVA, non è sufficiente il solo fatto concreto di esportare all’estero determinati volumi, ma occorre anche comunicare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di intento. Solo dopo questa comunicazione, allora si acquisisce lo status di esportatore abituale autorizzato a ricevere fatture senza IVA.

In passato, l’esportatore doveva inviare la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima gli assegnava una ricevuta che poi doveva girare al suo fornitore. Quest’ultimo, solo dopo aver ottenuto la ricevuta, poteva emettere la fattura senza IVA.

Le nuove regole

Il D.L. n. 34/2019 (precisamente all’art. 12) ha cambiato alcune regole previste per gli esportatori abituali, rendendo molto più semplice e snella la procedura. Nello specifico, ha snellito gli adempimenti formali dovuti da:

  • Esportatore abituale, ossia il soggetto che deve effettuare la dichiarazione di intento;
  • Fornitore dell’esportatore, ossia il soggetto che riceve la dichiarazione di intento e in seguito a questa può emettere all’esportatore una fattura senza IVA.

Iniziamo a capire quali sono le semplificazioni introdotte, passo per passo, con un esempio.

Un esportatore abituale intende fare un acquisto e chiede al suo fornitore una fattura senza addebito di IVA. Deve dimostrare al fornitore di essere un esportatore abituale, ossia di aver inviato all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intenti. Quindi:

  1. Presenta la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, tramite i servizi Fiscotel o Entratel (o tramite il proprio commercialista);
  2. Il sito dell’agenzia gli rilascia una ricevuta di trasmissione telematica.
  3. L’esportatore a questo punto, al fornitore non deve più presentare (come avveniva in passato) la ricevuta cartacea di invio dichiarazione di intento, non deve più inviargliela materialmente. È sufficiente che gli indichi il numero di protocollo della ricevuta telematica e poi sarà il fornitore stesso a fare una verifica sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per capire se realmente l’esportatore l’ha fatta.
  4. Il fornitore infine, verifica la dichiarazione di intento attraverso questa pagina dell’ Agenzia delle Entrate.

Suggerimento

È vero che l’esportatore non è più obbligato a consegnare la ricevuta cartacea. Ma è consigliabile consegnare la ricevuta telematica al fornitore, anche tramite mezzi informali (ad esempio via email), in modo che il fornitore possa reperire tutti i dati necessari da inserire nel servizio web di verifica.

Ricapitolando:

  1. L’esportatore effettua la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, ottiene quindi una ricevuta telematica di conferma presentazione.
  2. Non ha l’obbligo di consegnare una copia cartacea al fornitore, ma deve solo indicargli i dati presenti nella ricevuta telematica. Meglio se gli gira copia della ricevuta telematica.
  3. In questo modo, il fornitore, tramite i dati, può effettuare la verifica di effettiva presentazione dichiarazione di intenti direttamente da questo servizio ufficiale AdE.

Come fare

Il fornitore di un esportatore abituale, non può più pretendere la copia cartacea della ricevuta dichiarazione di intenti inviata all’Agenzia delle Entrate. Nel momento in cui un cliente chiede di emettergli una fattura senza IVA, può chiedere il numero di protocollo della ricevuta telematica e poi, con questo numero di protocollo, andare sul sito Agenzia Entrate – Verifica ricevute dichiarazioni di intento.

È consigliabile che chieda comunque la ricevuta telematica, in modo da reperire agevolmente i dati corretti.

Collegato al sito, il fornitore inserisce negli appositi spazi il numero di protocollo della dichiarazione d’intento che si trova sulla ricevuta telematica. Tale numero è formato da due parti: una parte di 17 cifre e una parte di 6 cifre. Per esempio, un numero di protocollo può essere questo: 12345678901234567/123456.

Una volta che il fornitore ha verificato l’effettiva esistenza della dichiarazione di intento, può emettere la fattura senza IVA, la quale deve riportare i seguenti dati:

  • Dicitura di operazione non soggetta a IVA. Ad esempio si potrebbe scrivere così: “Operazione non assoggettata ad IVA – art. 8, co.1 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972;
  • Dati del protocollo della ricevuta;
  • Descrizione dell’operazione;
  • Dicitura “Bollo assolto come previsto dal Decreto MEF 17.06.2014 (art. 6)” e dunque l’importo.

Attenzione

Se l’importo della fattura è maggiore di 77,47 euro, bisogna apporre il bollo.

Se la fattura supera i 77,47 euro devi inserire il bollo. Con la fattura elettronica, in uno specifico campo indicato come “DatiBollo”, devi compilare “BolloVirtuale” e “ImportoBollo” che rappresenta l’importo del bollo. Per quanto riguarda il pagamento del bollo, si paga in unico importo entro 4 mesi (120 giorni per essere precisi) dalla fine dell’anno di esercizio, tramite F24 -> codice tributo 2501 (ris. AdE 106/E/2014).

Risultato

Una volta che il fornitore effettua una ricerca sul sito dell’AdE per verificare se un soggetto ha realmente inviato la dichiarazione di intento, il sistema mostra velocemente il risultato e quindi può procedere già con la fatturazione.

Sanzioni

Se il fornitore emette una fattura esente IVA, senza prima aver verificato che quel soggetto abbia presentato realmente la dichiarazione di intento, rischia una sanzione che va dal 100 al 200% dell’IVA non applicata.

Suggerimento

Se sei un fornitore di un esportatore abituale, anche se l’esportatore non è più obbligato a consegnarti la ricevuta cartacea, chiedigli una copia della ricevuta telematica, anche con mezzi meno formali, per esempio tramite email. Una volta ottenuta, puoi fare le verifiche tramite il sito dell’AdE, come spiegato nei paragrafi precedenti.